Penale

Immigrazione. L’ omessa indicazione nell’ordine di allontanamento delle conseguenze penali della trasgressione comporta la insussisteza del reato – CASSAZIONE PENALE. Sezione I, Sentenza n. 18009 del 07/04/2006

L’omessa indicazione, nell’ordine di di allontanamento dal
territorio dello Stato ex art. 14 comma 5-bis d.lgs. n. 286 del 1998 emesso dal
Questore, delle specifiche conseguenze penali della trasgressione dell’ordine
medesimo, , rende insussistente il reato in quanto la specifica indicazione
costituisce un presupposto della condotta incriminata

 

La vicenda –
La Corte di Appello di
Torino confermava la sentenza del Tribunale in sede che dichiarava il cittadino
marocchino K.S. responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del
D.lsg n. 286 del 25.7.98.

Si contestava al K. Di
essersi trattenuto sul territorio dello Stato Italiano, senza giustificato
motivo, nonostante l’ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio
nazionale entro cinque giorni.

La Corte di Appello
riteneva infondato sia l’appello proposto dall’imputato ” che aveva dedotto l’illegittimità
del decreto di espulsione per mancanza di motivazione in ordine ai provvedimenti
di accompagnamento alla frontiera ovvero presso un centro di accoglienza ” sia
le richieste del P.M. ” che aveva chiesto assoluzione dell’imputato per
insussistenza del fatto sotto il profilo che la mancata osservanza del decreto
di allontanamento non sarebbe sanzionata penalmente -.

Contro tale decisione
proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso il Tribunale di
Torino, lamentando erronea applicazione dell’art. 14, comma 5 ter, del D. Lsg.
N. 286 del 1998, sia nella sua formulazione originaria che in quella modificata
con D. L. n. 241 del 14.9.04..

 

La questione sollevata –
Con la seguente sentenza,
la Suprema Corte è stata, ancora una volta, interpellata perchè si
pronunciasse in merito al reato commesso dalla straniero che illegittimamente si
trattiene sul territorio Italiano, previsto dalla L. 286 del 25.7.98.

In particolare ” nel caso
di specie – la Corte ha dovuto stabilire quali siano i limiti della punibilità
della L. 286 alla luce delle modifiche apportate alla stessa dalla L. 12.11.04
n. 271, che ha sostituito la pena dell’arresto, da sei mesi ad un anno, con
quella della reclusione da no a quattro anni, convertendo il reato da
contravvenzione a delitto.

L’attenzione è stata posta
soprattutto in ordine alle indicazione delle conseguenze penali che devono
essere contenute nell’ordine del Questore.

 

La soluzione adottata dalla Corte –
La suddetta norma ”
spiegano i giudici di legittimità ” è entrata in vigore il 14.11.04.

A partire da tale data il
reato contestato  allo straniero trovato nel territorio italiano dovrebbe
ritenersi costituente delitto.

Secondo la consolidata
giurisprudenza, infatti, si tratta di un reato permanente che dura fin quando
non venga posto in essere il comportamento dovuto, cioè fino all’abbandono del
territorio dello Stato da parte dello straniero (Cass. 18.6.03 n. 27399 e Cass.
n. 46243/03).

La Corte, certamente, ha
escluso che il Legislatore, aggravando le sanzioni previste per tale tipo di
reato, abbia voluto operare un abolitio criminis con riguardo alle condotte
contravvenzionali precedentemente previste.

Secondo la Corte, infatti,
si sarebbe, invece, verificata una successione di norme penali che si pongono in
rapporto di continuità.

Cio’ posto non puo’ dirsi
che la nuova disposizione abbia depenalizzato tutte le violazioni degli ordini
del Questore emessi prima della entrata in vigore della novella legislativa.

Diverso ” spiega la Corte ”
è il problema della sanzione applicabile qualora nel provvedimento, nonostante
il fatto venga qualificato come delitto, sia precisato che la mancata
ottemperanza è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno.

La Corte ha rilevato sul
punto un contrasto giurisprudenziale, ritenendo alcuni che sia sufficiente una
generica indicazione delle conseguenze penali, altri ” orientamento prevalente –
che sia necessaria la indicazione specifica delle conseguenze.

La Corte, nel caso di
specie, ha ritenuto di aderire, ancora una volta, al secondo di tali
orientamenti, precisando, cosi’, che dal momento in cui è entrata in vigore la
novella legislativa del 12.11.2004 non sussiste più il delitto di
inottemperanza dell’ordine del Questore, qualora il decreto del Questore non
contenga la indicazione delle specifiche conseguenze penali della condotta
delittuosa, cosi’ some espressamente previsto dalla norma.

Verrebbe a mancare ”
continua la Corte ” un presupposto della condotta incriminata che impedisce la
configurabilità della stessa come delitto.

La Corte, tuttavia,
specifica che i provvedimenti emanati dal Questore alla luce della precedente
normativa e contenenti la previsione della possibile condanna per delitto
contravvenzionale e la indicazione della sanzione applicabile per la
contravvenzione restano validi e sono punibili con l’arresto.

 

(Lorenzo Sica, © Litis.it,
12 Giugno 2006)

 


CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 18009 del 07/04/2006  (Presidente G.
Fabbri, Relatore G. Corradini)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1) Con sentenza in
data 20 settembre 2005 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza
del Tribunale in sede che aveva dichiarato il cittadino marocchino K. S. alias
K. S. responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del decreto
legislativo 25.7.1998 n. 286, come modificato con legge n. 241 del
2004, condannandolo alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, per
essersi trattenuto senza giustificato motivo, venendo fermato in Torino il
27.4.2045, nonostante l’ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio
nazionale entro cinque giorni, notificatogli in data 5.8.2004, essendo stata la
espulsione disposta per non avere richiesto il permesso di soggiorno entro il
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore.

2 )
La Corte di merito,
investita dall’appello dell’imputato, che aveva dedotto la illegittimità del
decreto del Questore per mancanza di motivazione in ordine ai provvedimenti
prioritari di accompagnamento alla frontiera ovvero presso un Centro di
Accoglienza, ha ritenuto infondato tale appello, mentre, quanto alla
richiesta formulata dal Procuratore Generale in sede di conclusioni in appello
di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto sotto il profilo che la
mancata osservanza del decreto di allontanamento da parte del cittadino
straniero non sarebbe sanzionata penalmente, ha rilevato che la previsione
normativa non autorizzava tale soluzione, essendo l’art. 5 ter diretto proprio a
sanzionare la mancata osservanza dell’ordine di lasciare il territorio nazionale
poichè sia l’accompagnamento "manu militari" alla frontiera che l’internamento
coattivo presso un centro di accoglimento non avevano bisogno di essere
assistiti dalla sanzione penale.

3} Ha
proposto ricorso per
cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino
lamentando erronea applicazione dell’art. 14, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 286
del 1998, sia nella formulazione originaria che in quella modificata con D.
L. 14.9.2004 n. 241, convertito nella legge 12.11.2004 n. 271.

Ha all’uopo
rilevato che l’ordine del Questore di Torino, emanato in data 5 8.2004 in
esecuzione del decreto prefettizio di espulsione dell’ 11.112003, era
stato :n realtà adottato dopo che l’imputato aveva già trasgredito ad
un precedente ordine del Questore, emesso in data 18.1._’003. di lasciare il
territorio nazionale, essendo quindi   già stata commesso il reato di cui
all’art. 14, comma 5 ter. prima parte, per cui, stante la espressa previsione
normativa  rafforzata dalla novella legislativa del novembre del 2004,
doveva essere emesso nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero si dovevano tutt’al più
disporre, al fine di assicurare l’esecuzione della espulsione, come
espressamente previsto dall’art. 14 comma, 5 quinquies, seconda parte ", i
provvedimenti di cui al comma 1", vale a dire il trattenimento dell’imputato
presso un Centro di permanenza temporanea, non essendo invece consentito
impartire un nuovo ordine di lasciare il territorio dello stato nel termine di
cinque giorni; il che rendeva illegittimo il decreto del Questore che doveva
essere percio’ disapplicato dal giudice penale con conseguente proscioglimento
dell’imputato per assenza di un elemento essenziale del reato.

Inoltre
l’espulsione disposta ai sensi dell’art_ 14, comma 5 ter, ultimo periodo, con
nuovo decreto prefettizio fondato sulla avvenuta violazione dell’ordine del
Questore di lasciare il territorio dello stato entro cinque giorni, era ipotesi
estranea alle nuove ipotesi incriminatrici previste dallo stesso comma, facendo
queste riferimento soltanto alla prima espulsione disposta per uno dei motivi di
cui all’art. 13, comma 2, lett. a ), b ), c ), con la conseguenza che la
violazione di tale ordine, in applicazione del principio costituzionale di
stretta legalità e di tassatività delle fattispecie incriminatici, non
integrava più la fattispecie prevista dal comma 5 ter, restando quindi priva di
sanzione nella normativa introdotta con la modifica del 2004, non rilevando
neppure la circostanza che la condotta incriminata si fosse esaurita sotto
l’impero della vecchia normativa ovvero si fosse protratta anche sotto la
vigenza della nuova legge, poichè, trattandosi di fattispecie non costituente
più reato, doveva applicarsi l’art. 2 C.P., Ma anche qualora la violazione
dell’ordine del Questore fosse stata ritenuta ancora reato, nella specie si
sarebbe dovuta escludere la sussistenza dello stesso sia in base alla nuova
fattispecie criminosa poichè l’ordine del Questore indicava le conseguenze
contravvenzionali diverse da quelle previste dalla nuova normativa, sia in base
alla normativa previgente per essere stato il reato previgente sostituito dalla
nuova fattispecie.

4 – Il Procuratore
Generale presso questa Corte, pur rilevando che la violazione dell’ordine del
Questore continua a costituire reato pur se commessa nel vigore della legge
previgente, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato condividendo il motivo di appello del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Torino per cui la violazione del secondo ordine di lasciare
il territorio nazionale dopo la commissione di un primo reato ex art. 14, comma
quinto ter,

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