Norme & Prassi

Disposizioni urgenti in materia di irap e di canoni demaniali marittimi – DECRETO-LEGGE 7 giugno 2006, n. 206

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2006, n. 206

(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2005)

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IRAP E DI
CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità  ed urgenza di assicurare la regolarità  dei
versamenti in materia di imposta regionale sulle attività  produttive (IRAP)
nelle more della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità  europee in
merito alla compatibilità  comunitaria del tributo stesso;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità  ed urgenza di garantire il
completamento degli adempimenti istruttori tecnici, necessari alla corretta
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
1° giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Versamenti IRAP

1. In caso di violazione dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo
dell’imposta regionale sulle attività  produttive (IRAP) di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le
disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
nonché dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni.

Art. 2.

Canoni demaniali marittimi

1. All’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive
modificazioni, le parole: «15 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2006».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà  presentato alle Camere
per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

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