La rinnovazione della notifica realizza il contemperamento degli interessi sia del notificante che del destinatario dell’atto – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006
NOTIFICA NON PORTATA A COMPIMENTO PER CAUSA
INDIPENDENTE DALLA VOLONTA’ DEL NOTIFICANTE: La rinnovazione della notifica
realizza il contemperamento degli interessi in gioco sia del notificante che
del destinatario dell’atto.
La
Cassazione sottolinea che la notificazione è destinata a svolgere per il
notificante, il momento in cui essa deve considerarsi perfezionata per il
notificante medesimo si distingue da quello in cui essa si perfeziona per il
destinatario: sicchè, le norme in materia di notificazioni di atti processuali
vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti
del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Inoltre, dispone che
la rinnovazione della
notifica che, in questo caso, si realizza il contemperamento degli interessi in
gioco (entrambi presidiati dalla garanzia della difesa), quello, cioè, del
notificante di non vedersi addebitare il mancato esito della procedura
notificatoria per la parte sottratta al suo potere di impulso e quello, del
destinatario dell’atto, di essere posto in condizione di riceverlo ed approntare
– nel pertinente termine (per lui decorrente da tale ricezione) – le proprie
difese.
La vicenda –
Il ricorso alla Suprema Corte è contro la
sentenza pronunciata da Giudice di pace che, rigettando l’opposizione a decreto
ingiuntivo avanzata dal ricorrente stesso, ne dichiarava l’improcedibilità in
quanto proposta con atto notificato oltre il termine di 40 giorni di cui
all’art. 641 c.p.c., a nulla rilevando che un precedente tentativo di notifica
non fosse andato a buon fine per causa non imputabile all’opponente, il quale
aveva pur consegnato l’atto in tempo utile all’ufficiale notificante.
Il ricorrente in Cassazione, pertanto, solleva pesanti critiche sul giudice a
quo sostenendo che questi non aveva affatto tenuto conto della opposizione
tardiva dovuta ad una mancanza di una tempestiva notifica dell’opposizione
determinata, tra l’altro, dalle errate affermazioni date all’ufficiale
giudiziario da un terzo, il quale aveva riferito la non esistenza dell’avvocato
presso il quale l’intimante aveva eletto domicilio.
La questione di diritto sollevata e la
soluzione adottata dalla Corte –
La
questione in esame è relativa al mancato completamento dell’attività di
notifica per fatto non riconducibile a errore o negligenza del disponente.
E’ risaputo, infatti, che tale situazione non
è causa di decadenza: non addebitabilità, dunque, alla parte, della
inosservanza del termine perentorio di compimento dell’atto, in relazione ad un
procedimento notificatorio iniziato in tempo utile e, per fatto appunto
indipendente dalla volontà della parte, completato in ritardo.
Tale indirizzo trova conferma sia nella
sentenza n. 69 del 1994, relativa alla disciplina delle notifiche all’estero,
che, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, afferma che
le garanzie
di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione
debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitare
l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla
sua disponibilità.
La dottrina e
la giurisprudenza, sono percio’ concordi nel sostenere che la notificazione è
destinata a svolgere per il notificante il momento in cui la notifica si deve
considerare perfezionata per il medesimo e, ove tempestiva, evita appunto alla
parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il
quale la notifica va effettuata.
La situazione
prospettata dal caso in esame sarebbe da superare, secondo la Corte, disponendo
una rinnovazione della notifica: “è solo con la rinnovazione della notifica
che, in questo caso, si realizza il contemperamento degli interessi in gioco
(entrambi presidiati dalla garanzia della difesa),
quello, cioè, del
notificante di non vedersi addebitare il mancato esito della procedura
notificatoria per la parte sottratta al suo potere di impulso e quello, del
destinatarào dell’atto, di essere posto in condizione di riceverlo ed approntare
– nel pertinente termine (per lui decorrente da tale ricezione) – le proprie
difese.
Ma come puo’
avvenire tale rinnovazione?
Secondo la
procedura civile, esistono due modelli procedurali di rinnovo della notifica;
uno mediante autorizzazione del giudice in accoglimento di previa istanza della
parte (secondo lo schema della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis,
che rinvia, a sua volta, all’art. 294 c.p.c.) ed un altro attivabile
direttamente dalla parte, con atto soggetto al successivo controllo del giudice
quanto all’effettiva sussistenza delle ragioni che hanno impedito l’esercizio
in modo tempestivo dell’attività altrimenti preclusa, secondo lo schema,
appunto, dell’opposizione tardiva di cui all’art.
650 c.p.c.
La scelta no puo’ essere discrezionale ma
avviene secondo la Corte in base ad un criterio di autocollegamento: “è
dallo stesso sistema, o subsistema, del quale fa parte il procedimento del cui
incolpevole mancato completamento si tratta che deve provenire l’indicazione
del modulo procedimentale per la sua rinnovazione”.
La soluzione prospettata per il caso è quello
della opposizione tardiva al fine di consentire all’ingiunto – entro il limite
temporale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione di cui all’ultimo comma
del citato art. 650- la rinnovazione della notifica della opposizione,
precedentemente mancata per causa, comunque, a lui non addebitabile.
(Annaflora Sica, © Litis.it, 31 Maggio 2006)
Cassazione Civile, Sezioni Unite,
Sentenza n. 10216 del 04/052006 (Presidente G. Fiduccia, Relatore M.R.
Morelli)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. L. ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 14 gennaio 2000, con la
quale il Giudice di pace di Napoli – pronunciando sulla opposizione da lui
proposta avverso decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso, dallo stesso
giudice, su istanza del Condominio di via A. Falcone n. 332 – ne dichiarava la
improcedibilità in quanto proposta con atto notificato oltre il termine di 40
giorni di cui all’art. 641 c.p.c., a nulla rilevando – secondo quel giudice —
che un precedente tentativo di notifica non fosse andato a buon fine per causa
non imputabile all’opponente, il quale aveva pur consegnato l’atto in tempo
utile all’ufficiale notificante.
Con i due connessi motivi dell’odierna
impugnazione – cui resiste il Condominio con controricorso – il ricorrente,
denunciando violazione dell’art. 650 c.p.c. e vizi di motivazione, critica in
sostanza il giudice a quo per avere esclusa la ricorrenza dei presupposti di
ammissibilità della opposizione tardiva in una fattispecie, come quella in
esame, in cui la mancanza di una tempestiva notifica dell’opposizione non poteva
attribuirsi a responsabilità di esso opponente, ma era stata, come in fatto
pacifico, determinata invece dalle errate affermazioni date all’ufficiale
giudiziario da un terzo, il quale aveva riferito – contrariamente al vero – che
l’avvocato, presso il quale l’intimante aveva eletto domicilio, "era
sloggiato". Per cui, non essendo stata portata a compimento, per tal motivo,
quella prima notifica, il L. si era appunto risolto a proporre una successiva
opposizione tardi’va, notifica ma, questa volta, allo stesso amministratore del
Condominio.
L’esame del ricorso, cosi’
articolato, è stato rimesso dal Primo Presidente a queste Sezioni unite a
seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione seconda, per il ritenuto
coinvolgimento in esso di questioni di massima di particolare importanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La peculiarità della fattispecie
in esame deriva, per quanto emerge dalla narrativa, dal fatto che la non
addebitabilità alla parte, della inosservanza del termine perentorio di
compimento dell’atto, non viene qui in rilievo in relazione ad un procedimento
notificatorio iniziato in tempo utile e, per fatto appunto indipendente dalla
volontà della parte, completato in ritardo (in modo comunque continuativo
rispetto alla prima richiesta) , bensi’ rispetto ad un procedimento non portato
a compimento dopo la fase di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e del
quale si tratta, pertanto, di verificare l’an, il quomodo e il quando della sua
reiterabilità.
2. A fronte di una siffatta
fattispecie il quesito che si pone è allora duplice.
Dovendosi, in linea logicamente e
giuridicamente preliminare, innanzitutto stabilire se dal mancato completamento
dell’attività di notifica per fatto non riconducibile a errore o negligenza
del disponente possa o non – derivare, per lo stesso, un effetto di decadenza.
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