Norme & Prassi

Contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale – MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 2 marzo 2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 2 marzo 2006 
Erogazione  di  un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi
di   mobilità   territoriale   finalizzati,   sia   al  mantenimento
dell'occupazione  presso  il  medesimo  datore  di  lavoro  che  alla
creazione di nuova occupazione presso altre imprese.
(GU n. 121 del 26-5-2006) 

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
che istituisce il Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità;
Visto l'art. 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26,
recante la proroga per l'anno 2005 dell'iscrizione nelle liste di
mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche
meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di
lavoro;
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, recante disposizioni in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
che stabilisce la possibilità di prorogare sino a ventiquattro mesi
la CIGS per crisi aziendale derivante dalla cessazione di attività;
Visto 1'art. 1-bis, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità
per i dipendenti dei vettori aerei;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per le concessioni o le proroghe, in deroga alla
normativa vigente, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilità;
Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
che regola il comando o distacco di uno o più lavoratori presso
altra impresa ai fini del mantenimento dell'occupazione;
Visto l'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, recante disposizioni atte ad agevolare i lavoratori in
caso di mobilità territoriale finalizzata al mantenimento
dell'occupazione presso l'impresa di appartenenza o al conseguimento
dell'occupazione presso altre imprese;
Considerato che l'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, demanda al Ministro dei lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, l'emanazione di un decreto al fine di definire le modalità
attuative;
Considerato necessario il controllo a livello nazionale delle
erogazioni degli incentivi e conseguentemente il monitoraggio
costante dei flussi di spesa entro il tetto dei 10 milioni di euro;
Ritenuto di adottare come parametro per l'individuazione del
contributo di cui al presente decreto il massimale mensile lordo più
alto previsto nella circolare I.N.P.S. del 14 febbraio 2005, n. 26,
relativamente al trattamento CIGS dei dipendenti dell'industria per
l'anno 2005, che è pari al trattamento di mobilità nel primo anno
di erogazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai
lavoratori rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3 che accettino
una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di
residenza è erogato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo le modalità e i limiti di
cui agli articoli 5 e 6, un contributo nelle ipotesi di processi di
mobilità territoriale finalizzati sia al mantenimento
dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla
creazione di nuova occupazione presso altre imprese.

Art. 2.
1. Il contributo è concesso:
a) nel caso di assunzione dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 da parte di datori di
lavoro terzi;
b) nel caso di mantenimento dell'occupazione dei soggetti di cui
alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, presso lo stesso datore di
lavoro;
c) nel caso di distacco o comando dall'impresa di appartenenza ad
altra per una durata temporanea.
2. In ogni caso deve trattarsi di mantenimento o di nuova
occupazione presso datore di lavoro privato, accettati nelle forme
prescritte, con effetto dal 17 marzo 2005.

Art. 3.
1. Possibili soggetti beneficiari del contributo sono:
a) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e destinatari
della relativa indennità, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi
dell'art. 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26,
relativo all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendnti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro;
c) i lavoratori destinatari dell'indennità di mobilità ai sensi
dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi della normativa indicata nelle premesse;
e) i lavoratori per i quali, al fine di evitare riduzioni di
personale, con accordo sindacale, è stato regolato il comando o il
distacco dall'impresa di appartenenza ad altra per una durata
temporanea.

Art. 4.
1. L'importo della mensilità dell'indennità di mobilità viene
determinata in euro 985,10 quale massimale mensile lordo per l'anno
2005 relativamente al trattamento di cassa integrazione guadagni ed
al trattamento di mobilità nel primo anno di erogazione. La misura
del contributo è pari ad una mensilità dell'indennità di
mobilità, ovvero a 985,10 euro, nelle ipotesi di:
a) assunzione di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione
guadagni straordinaria con contratto a tempo determinato di durata
superiore a dodici mesi;
b) distacco o comando presso imprese terze di durata superiore a
dodici mesi;
c) trasferimento per un periodo superiore a dodici mesi dei
dipendente già posto in cassa integrazione guadagni straordinaria
presso altra sede di lavoro della medesima impresa.
2. La misura del contributo è pari a tre mensilità
dell'indennità di mobilità, ovvero 2.955,30, nelle ipotesi di:
a) assunzione di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione
guadagni straordinaria con contratto a tempo determinato di durata
superiore a diciotto mesi o con contratto a tempo indeterminato;
b) distacco o comando di durata superiore a diciotto mesi;
c) trasferimento per un periodo superiore a diciotto mesi o in
via definitiva del dipendente già posto in cassa integrazione
guadagni straordinaria presso altra sede di lavoro della medesima
impresa.

Art. 5.
1. Ai fini della richiesta del contributo, i lavoratori interessati
devono inoltrare la domanda in via telematica o con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale del
lavoro del luogo di ultima residenza. Nel caso in cui la nuova sede
di lavoro si trovi in una regione diversa da quella di residenza,
l'istanza deve essere inoltrata alla Direzione regionale del lavoro
nella cui competenza territoriale ricade la nuova sede di lavoro.

Art. 6.
1. Ai fini dell'accoglimento della domanda viene predisposta
apposita graduatoria degli aventi diritto sulla base del criterio
cronologico della data e dell'ora di presentazione, elaborata
attraverso un sistema informatico, definito dalla Direzione generale
per l'innovazione tecnologica, cui è demandata la gestione
automatizzata dell'intero processo. Tale sistema consente a tutte le
Direzioni regionali dei lavoro di adottare provvedimenti di
concessione dei contributi nel limite di spesa di 10 milioni di euro
ed alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi
all'occupazione di monitorare costantemente l'andamento complessivo
della spesa.

Art. 7.
1. Prima dell'erogazione del contributo, la competente Direzione
regionale del lavoro dispone controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.

Art. 8.
1. Le competenti sedi provinciali dell'I.N.P.S. provvedono
all'erogazione agli aventi diritto del contributo sulla base delle
comunicazioni delle Direzioni regionali del lavoro.

Art. 9.
1. L'I.N.P.S. rendiconta trimestralmente la spesa al Ministero del
lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi
all'occupazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 344

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