Prescrione della pena in caso di revoca della sospensione condizionale – CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 17346 del 18/05/2006
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Il
termine di prescrizione della pena, nel caso in cui sussistano le condizioni per
revocare la sospensione condizionale, decorre dal momento in cui si sono
verificate dette condizioni e non da quello in cui è adottato il provvedimento
di revoca del beneficio
La
vicenda
” Con ordinanza del 3.11.05 il Tribunale di Roma disponeva la revoca della
sospensione condizionale della pena concessa a M.P. con più sentenze di
condanna rigettando la richiesta presentata dallo stesso per veder dichiarare
l’estinzione per intervenuta prescrizione delle pene inflitte con le prime tre
condanne.
Contro tale
ordinanza proponeva ricorso in Cassazione il difensore dell’imputato chiedendo
l’annullamento della ordinanza perchè in violazione degli artt. 168 e 172 c.p.,
sostenendo che il termine di decorrenza della prescrizione della pena, in caso
di applicazione della sospensione condizionale, è segnato dalla data in cui
opera la revoca di diritto del beneficio.
La questione
di diritto sollevata e la soluzione adottata dalla Corte –
La soluzione del caso dipende dalla questione relativa alla individuazione della
decorrenza del termine di prescrizione nel caso di pena condizionalmente sospesa.
Si deve stabilire, in
sostanza, se, a norma dell’art. 172 comma 5 c.p., detto termine decorre dalla
data in cui viene a verificarsi la causa della revoca del beneficio o se il
“dies a quo” coincida, invece, con la data del provvedimento di revoca del
beneficio.
L’art. 172, comma quarto,
cod. pen., stabilisce il momento di decorrenza del termine di prescrizione della
pena in rapporto agli ostacoli che possono frapporsi alla sua esecuzione,
utilizzando il principio contra non valentem agere non currit praescriptio:
pertanto nei casi in cui l’esecuzione della condanna sia subordinata alla
scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, è previsto che il
tempo necessario all’estinzione della pena comincia a decorrere dal giorno in
cui il termine si è compiuto o la condizione si è avverata.
A norma dell’art. 172 comma
5 c.p. infatti: “se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di
un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per
l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la
condizione si è verificata“.
Dalla stessa
formulazione letteraria si ricava, dunque, come sia la stessa norma a fare
riferimento al giorno in cui la condizione si è verificata, attestando, cosi’,
che la decorrenza del termine di prescrizione della pena è collegato,
inevitabilmente, alla data in cui si è realizzato il presupposto dal quale la
legge fa derivare la revoca della sospensione condizionale della pena, non
rilevando il momento in cui è stato adottato il provvedimento della revoca del
beneficio.
Più volte la
giurisprudenza ha stabilito che qualora alla pena venga applicato “l’indulto” e
questo sia poi revocato “il termine per la dichiarazione di estinzione della
pena, previsto dall’art. 172 cod. pen., comincia a decorrere dal momento in
cui diviene eseguibile l’ordinanza di revoca del condono:
solo da quel momento, infatti, puo’ essere concretamente iniziata
l’esecuzione della pena”. ( Sez. 1 ord. 580 del 3-6-68 (cc. 8-4-68) rv.
108136).
E’ quindi dal giorno in cui
il provvedimento di revoca diviene definitivo che decorre il termine di
prescrizione e non già da quello del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna che è causa della revoca.
(Sez. 2 ord. 2658
del 28-2-74 (cc. 11-12-73) rv. 126306; conf. sez. 6 sent.
901 del 2-7-83 (cc.
30-3-83) rv. 159712).
Nè vale obbiettare ”
afferma la Corte ” “che la pena diventa concretamente eseguibile solo a
seguito della decisione di revoca” dal momento che la decadenza dal
beneficio opera di diritto “non appena la condanna che la comporta passa in
giudicato“.
Nell’enunciare tale principio, la S.C. ha, tuttavia, osservato ” già con
precedenti sentenze – che è bensi’ vero che le cause di revoca stabilite dai
singoli decreti di clemenza si realizzano quando intervengono le condizioni di
fatto che le pongono in essere, e la relativa pronuncia giudiziale ha natura
dichiarativa e contenuto meramente accertativo di una situazione oggettiva, alla
quale è collegata ope legis la decadenza dal beneficio indulgenziale, ma è
altresi’ incontestabile che per la concreta espiazione della pena cui inerisce
il beneficio revocando occorre indeclinabilmente la previa declaratoria del
giudice, che deve essere assunta ai sensi dell’art. 674 cod. proc. pen. a
conclusione di un procedimento diretto alla verifica della sussistenza delle
condiciones juris ” natura del nuovo reato, tempo della sua commissione, entità
della pena ” cui è subordinata l’applicazione della sanzione revocatoria, e
che, in mancanza di quella declaratoria, la pena non è suscettibile di
esecuzione, essendo ancora in vigore il provvedimento concessivo del beneficio
che conserva efficacia finchè non venga formalmente rimosso). ” Sez. 1 sent.
5516 del 9-1-96 (cc. 3-11-95) rv. 203443.
Nella giurisprudenza – ha
osservato la Corte ” è presente un opposto orientamento interpretativo che
farebbe decorrere il termine di prescrizione della pena dal momento in cui sono
per legge maturate le condizioni che avrebbero dovuto portare alla revoca
stessa, indipendentemente dal fatto che queste siano state, o non, subito
dichiarate (Cass. Sez. I 18.10.95, Novellis rv. 202898).
Il termine di prescrizione,
dunque, non puo’ che decorrere dal momento della verificazione delle condizioni
che rendono la sospensione revocabile di diritto.
Se cio’ non fosse ”
continua la Corte ” “la prescrizione verrebbe collegata ad una data che varia
in relazione alle determinazioni dell’autorità giudiziaria”, con la
conseguenza che i termini e il decorso della prescrizione dipenderebbero dalla
maggiore o minore tempestività delle decisioni degli organi deputati
all’esecuzione della pena e ala revoca del beneficio.
Sulla base degli assunti
fin qui esposti la Corte ha emanato il seguente principio di diritto “Il
termine di prescrizione della pena, nel caso in cui sussistano le condizioni per
revocare la sospensione condizionale, decorre dal momento in cui si sono
verificate dette condizioni e non da quello in cui è adottato il provvedimento
di revoca del beneficio, e cio’ sulla base sia del dettato letterale dell’art.
172, comma 5, cod. pen. che alla ratio della disciplina della prescrizione, che,
essendo ispirata all’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non puo’
dipendere dalle contingenti determinazioni dell’autorità giudiziaria”.
(Lorenzo Sica, © Litis.it
26 Maggio 2006)
CASSAZIONE PENALE, Sezione I,
Sentenza n. 17346 del 18/05/2006
(Presidente E. Fazzioli, Relatore G. Silvestri)
Ritenuto in fatto e in
diritto
1. –
Con ordinanza del
3.11.2005, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione,
disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a P.M.
con più sentenze di condanna e rigettava la richiesta presentata dallo stesso
P. per fare dichiarare l’estinzione per avvenuta prescrizione delle pene
inflitte con le prime tre condanne.
© Litis.it
Il difensore del condannato
proponeva ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
perchè viziata da violazione degli artt. 168 e 172 c.p., sull’assunto che il
termine di decorrenza della prescrizione della pena, in caso di applicazione
della sospensione condizionale, è segnato dalla data in cui opera la revoca di
diritto del beneficio, onde nel caso di specie per le pene applicate con le
prime tre era già trascorso il termine decennale allorchè erano le sospensioni
condizionali erano state revocate.
2. – L’esito del ricorso
dipende dalla soluzione della questione relativa alla individuazione della
decorrenza del termine di prescrizione, nel caso di pena condizionalmente
sospesa, dovendosi stabilire se, a norma dell’art. 172, comma 5, c.p., detto
termine inizi a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa della
revoca del beneficio ovvero se il "dies a quo" coincida con la data del
provvedimento con cui la sospensione condizionale è stata revocata.
Il giudice dell’esecuzione
ha rigettato la richiesta del condannato applicando la linea giurisprudenziale
che identifica la decorrenza del termine di prescrizione, in caso di revoca
della sospensione condizionale della pena o di indulto condizionato, nel giorno
in cui è stata pronunciata la decisione che dispone la revoca del beneficio e
non da quello in cui passa in giudicato la sentenza di condanna che è causa
della revoca medesima (Cass., Sez. I, 17 novembre 2004, Calderino, rv. 230168;
Sez. I, 28 febbraio 2000, Zanon, rv. 216007; Cass., Sez. I, 16 maggio 1997,
Sannazzaro, rv. 207973).
Nella giurisprudenza di
questa Corte è presente,, pero’, un opposto indirizzo interpretativo che fa
decorrere il termine di prescrizione della pena dal momento in cui sono per
legge maturate le condizioni che avrebbero dovuto portare alla revoca stessa,
indipendentemente dal fatto che queste siano state, o non, subito dichiarate (Cass.,
Sez. I, 1 ottobre 1995, Novellis, rv. 202898).
3. – II Collegio ritiene di
dovere aderire a quest’ultima posizione, ancorchè minoritaria, in quanto
risulta rispondente ad una lettura dell’art. 172, comma 5, c.p. che è sorretta
da precisi ed univoci argomenti testuali, logici e sistematici.
La predetta disposizione
stabilisce che "se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un
termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione
della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è
verificata". Dalla formulazione letterale della norma traspare, quindi, un primo
elemento che milita a favore della soluzione qui condivisa, dato che l’esplicito
riferimento al "giorno in cui …. la condizione si è verificata"
inequivocamente attesta che la decorrenza del termine di prescrizione della pena
è, di per sè, collegata alla d