Niente rapporto di lavoro subordinato se la prestazione lavorativa è resa nell’ambito di una convivenza more uxorio -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza N. 5632 DEL 15/03/2006
La
Corte di Cassazione afferma che un’attività lavorativa che si svolga
nell’ambito della convivenza more uxorio non è di norma riconducibile ad un
rapporto di subordinazione onerosa , mentre è semmai possibile inquadrare il
rapporto stesso nell’ipotesi della comunione tacita familiare come delineata
dall’art. 230 bis c.c.; principio che puo’ estendersi anche alla vera e propria
impresa familiare atteso che la famiglia di fatto costituisce una formazione
sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2 Cost.
La
Corte ha più recentemente affermato che il carattere residuale dell’impresa
familiare mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo
all’impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il
secondo grado, che non rientrino nell’archetipo del rapporto di lavoro
subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della
subordinazione, con l’effetto di confinare in un’area ben più limitata quella
del lavoro familiare gratuito. Sicchè, ove un’attività lavorativa sia stata
svolta nell’ambito dell’impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal
titolare, occorrerà distinguere la fattispecie del lavoro subordinato e quella
della compartecipazione all’impresa familiare, senza che possa più avere
ingresso alcuna causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di
solidarietà familiare. Principio questo che puo’ essere esteso anche alla
famiglia di fatto consistente in una convivenza more uxorio ove la prestazione
lavorativa sia resa nel contesto di un’impresa familiare
Ma al di fuori di questa
ipotesi la prestazione lavorativa resa nell’ambito di una convivenza more uxorio
rimane tuttora riconducibile ai vincoli di fatto di solidarietà ed affettività.
(Anna Sabia, © Litis.it, 26
Maggio 2006)
CASSAZIONE CIVILE, Sezione
Lavoro, Sentenza N. 5632 DEL 15/03/2006
(Presidente E. Ravagnani, Relatore G. Amoroso)
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale
di Orvieto. assumeva che aveva lavorato alle dipendenze di P.A. dal 17.10.1986
fino al suo decesso avvenuto il 12.11.1999 in qualità di collaboratrice
domestica presso la sua abitazione in ..; aveva svolto in prevalenza lavori
domestici (riassetto e pulizia dell’abitazione e preparazione dei pasti),
nonchè lavoro agricolo presso l’azienda agricola del P. (vendemmia, raccolta
olive, raccolta legna) e saltuariamente mansioni di autista ed infine, essendosi
aggravate le condizioni di salute del datore di lavoro, pesanti compiti di
assistenza infermieristica diurna e notturna presso l’ospedale e presso
l’abitazione; per svolgere i predetti lavori, dopo qualche mese dall’inizio del
rapporto, era stata invitata dal P. a trasferirsi presso la sua abitazione dove
aveva abitato fino al decesso; il rapporto di lavoro non era mai stato
regolarizzato; per il suo lavoro aveva percepito per i primi 12 mesi solo
acconti mensili in contanti e successivamente acconti annuali a forfait a mezzo
assegni per complessive L. 57.700.000; alla cessazione del rapporto aveva
maturato la complessiva somma di L. 179.857.471 per differenze retributive
mensili, indennità di mancato preavviso, ferie maturate e non godute e T.F.R.,
dalla quale doveva essere detratto l’importo già percepito.
La R. aggiungeva che dopo
la cessazione del rapporto aveva chiesto quanto a lei dovuto agli eredi P.A. e
Pi.Ad., i quali all’esito di un’intesa trasfusa in una scrittura privata in data
21.12.1999 le avevano corrisposto la somma di L. 30.000.000, pretendendo, a
fronte di tale attribuzione patrimoniale, la dichiarazione della inesistenza del
descritto rapporto e la rinuncia alle somme dovute e mai corrisposte; con
lettera in data 12.1.2000 aveva impugnato detta rinuncia ex art. 2113 c.c. ed in
data 20.1.2000 il legale di controparte aveva negato la esistenza del rapporto
di lavoro sostenendo che si era trattato di convivenza "more uxorio". Premesso
che la predetta rinuncia doveva ritenersi invalida, la ricorrente sosteneva che
la convivenza instauratasi con il P. doveva intendersi come comunanza di vitto
ed alloggio ed era stata determinata dalla necessità del P. di avere
continuamente a disposizione una collaboratrice domestica che si occupasse
quotidianamente di tutto cio’ che riguardava il riassetto e la pulizia
dell’abitazione e le restanti incombenze domestiche (fare la spesa, preparare i
pasti, lavare, stirare ecc.). Ed infatti ella era stata nell’ottobre 1986 dal P.
che era alla ricerca di una collaboratrice domestica che si occupasse della sua
abitazione, oltre che della sua azienda agricola e, dopo 12 mesi, era stata da
lui invitata a trasferirsi presso la sua abitazione per rendere più agevole il
lavoro della ricorrente e forse per essere "servito" meglio, cosa che era
avvenuta nell’agosto del 1987. Cio’ dimostrava che la convivenza era stata un
fatto secondario ed accessorio ai rapporto di lavoro domestico, tanto più che
ella non aveva mai partecipato alle risorse della pretesa famiglia di fatto ed i
rispettivi patrimoni erano sempre rimasti distinti.
Chiedeva quindi che fosse
dichiarata nulla la rinuncia di cui alla scrittura privata 21.12.1999, che fosse
accertato che era intercorso con il P. il descritto rapporto di lavoro
subordinato e che gli eredi P.A. e P.A. fossero condannati al pagamento della
residua somma di lire 92.157.470 (detratto l’importo di 30 milioni da loro
ricevuto) per i titoli indicati con interessi e rivalutazione monetaria come per
legge.
2. Si costituivano i
convenuti con un’unica memoria contestando la domanda, ivi compresa quella
concernente la scrittura privata 21.12.1999. In particolare, eccepivano che il
P., rimasto vedovo nel gennaio 1968, viveva nella propria casa in ., con la
cognata L.C. (gemella della moglie) e la nipote G.S. (figlia della propria
sorella P. A.); nel 1973 aveva cercato una nuova compagna trovandola nella
persona della ricorrente R.E. di Monteleone di Orvieto; fidanzatosi con questa,
dal 1973 ai 1987, tutti i giovedi’ e domenica pomeriggio si era recato da lei;
nel 1987 aveva terminato la propria casa in Panano, Via …………….., e vi
era andato ad abitare insieme alla ricorrente, mentre nella sua casa di Via
…………….. avevano continuato ad abitare la cognata e la nipote; i
rapporti tra il P. e la R. erano stati quelli di marito e moglie e come tali
essi avevano convissuto e si erano comportati facendo insieme anche viaggi di
piacere; il P. le aveva anche fatto dei regali tra i quali prima una Fiat Uno
usata e poi una Polo nuova;
tra i due vi era reciproca
assistenza dimostrata anche dal fatto che circa tre anni prima la ricorrente si
era operata ad una gamba ed era stata assistita durante la convalescenza dal P..
Eccepivano che i lavori dei campi erano svolti dal P., coltivatore diretto,
normalmente con scambio di manodopera. Eccepivano quindi che la comunanza di
vita ed interessi (cosiddetta famiglia di fatto) che rendeva operante la
presunzione di gratuità delle prestazioni rese dalla ricorrente.
3. Interrogate liberamente
le parti, assunta una prova testimoniale e depositate note difensive, con
sentenza n. 78101 del 9.3.2001 l’adito Tribunale di Orvieto, ritenuto che l’attività
di cui al ricorso era stata prestata esclusivamente nell’ambito della vita
familiare come manifestazione della solidarietà derivante da vincoli di affetto
e di convivenza e che non era stata data prova del vincolo della subordinazione,
respingeva la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
4. Avverso la predetta
sentenza, notificata il 21.3.2001, ha proposto appello la R. con ricorso
depositato il 20.4.2001, chiedendone la riforma con accoglimento della domanda
proposta in primo grado.
Si sono costituiti gli
appellati contestando le ragioni del gravame.
La Corte d’appello di
Perugia con sentenza del 5 giugno – 16 luglio 2003 ha rigettato l’impugnazione
confermando la pronuncia di primo grado, con compensazione delle spese tra le
parti.
5. Avverso questa decisione
ha proposto ricorso per Cassazione la R. con quattro motivi.
Resistono con controricorso
gli intimati.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato
in quattro motivi.
Con il primo motivo la
ricorrente denuncia l’erronea qualificazione giuridica del rapporto sostanziale
dedotto in giudizio, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Con il secondo motivo la
ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c.,
nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia.
Con il terzo motivo la
ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c.,
nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia.
Con il quarto motivo la
ricorrente lamenta la mancata ammissione di una prova testimoniale.
2. I primi tre motivi – che
possono essere trattati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi – sono
infondati.
2.1. In diritto va ribadito
quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 dicembre 1994, n.
10927) secondo cui un’attività lavorativa che si svolga nell’ambito della
convivenza more uxorio non è di norma riconducibile ad un rapporto di
subordinazione onerosa (cfr. anche Cass., sez. lav., 4 gennaio 1995, n. 70, che
parla ancora di presunzione di gratuità), mentre è semmai possibile inquadrare
il rapporto stesso nell’ipotesi della comunione tacita familiare come delineata
dall’art. 230 bis c.c.; principio che puo’ estendersi anche alla vera e propria
impresa familiare atteso che la famiglia di fatto costituisce una formazione
sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2 Cost. (cfr. C. cost. 18
novembre 1986 n. 237).
Questa Corte (Cass. 18
ottobre 2005 n. 20157) ha più recentemente affermato che il carattere residuale
dell’impresa familiare, quale risultante dall’incipit della disposizione che
l’ha introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia (Salvo che
non sia configuratole un diverso rapporto …), mira proprio a coprire tutte
quelle situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto, parente entro
il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell’archetipo
del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei
connotati tipici della subordinazione, con l’effetto di confinare in un’area ben
più limitata quella del lavoro familiare gratuito. Sicchè, ove un’attività
lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa ed un corrispettivo sia
stato erogato dal titolare, occorrerà distinguere la fattispecie del lavoro
subordinato e quella della compartecipazione all’impresa familiare, senza che
possa più avere ingresso alcuna causa gratuita della prestazione lavorativa per
ragioni di solidarietà familiare. Principio questo che puo’ essere esteso anche
alla famiglia di fatto consistente in una convivenza more uxorio ove la
prestazione lavorativa sia resa nel contesto di un’impresa familiare.
Ma al di fuori di questa
ipotesi la prestazione lavorativa resa nell’ambito di una convivenza more uxorio
rimane tuttora riconducibile ai vincoli di fatto di solidarietà ed affettività
che di norma sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni
corrispettive qual è il rapporto di lavoro subordinato, anche se in principio
non puo’ escludersi del tutto la configurabilità di quest’ultimo, cosi’ come è
ipotizzatale l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi (Cass.,
sez. lav., 9 agosto 1996, n. 7378). Cfr. anche Cass., sez. lav., 29 maggio 1991,
n. 6083 secondo cui le prestazioni di lavoro tra conviventi more uxorio possono
sia rientrare fra le prestazioni "gratuite", sia costituire esecuzione di un
vero contratto di lavoro subordinato, con diritto alla retribuzione; accertarne
la sussistenza è compito del Giudice di merito, il quale è libero di formare
il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti e
la sua valutazione, se adeguatamente motivata ed immune da errori logico –
giuridici, non è censurabile in sede di legittimità.
2.2. Nella specie la Corte