Penale

La mancata conoscenza da parte del difensore della richiesta di misura cautelare comporta la nullità della stessa – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 11492 del 27/03/2006


MISURE CAUTELARI ” PERSONALI ” RICHIESTA ED ATTI ” DIFENSORE
DELL’ARRESTATO – MANCATA CONOSCENZA ” CONSEGUENZE.

“L’impossibilità per il
difensore dell’arrestato di avere tempestiva conoscenza della richiesta di
misura cautelare e degli atti su cui si fonda, depositati unitamente alla
richiesta di convalida dal pubblico ministero che si avvale della facoltà di
non prendere parte all’udienza, determina una violazione del diritto di difesa
per menomazione del contraddittorio, con la conseguente nullità d’ordine
generale ed a regime intermedio dell’interrogatorio dell’arrestato, che
determina, se tempestivamente rilevata, la perdita di efficacia della misura
eventualmente applicata, e cio’ in ragione dell’equiparazione dell’indicato
interrogatorio a quello di garanzia ex art. 294 c.p.p.” . (A cura dell’Ufficio
del Massimario della Corte di Cassazione)

 

 

La vicenda

Con ordinanza dell’ 11
ottobre 2005, il Tribunale di Catania confermava il provvedimento del GIP con il
quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti di B. S. all’esito dell’ udienza di convalida dell’ arresto in
flagranza del reato di estorsione aggravata.

Il Tribunale riteneva,
inoltre, non violato il diritto di difesa in quanto nessuna norma sancisce il
diritto dell’indagato di conoscere gli atti su cui si fondano le richieste della
pubblica accusa, confermava la piena utilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche svolte e l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ricavati anche
attraverso le dichiarazioni testimoniali.

Avverso tale decisione
proponeva ricorso l’indagato tramite il proprio difensore, sostenendo la 
nullità dell’ interrogatorio di garanzia per violazione del diritto di difesa,
in quanto non era stata data la possibilità al difensore di prendere visione
degli atti e delle richieste del pubblico ministero

Di conseguenza la misura
aveva perso la sua efficacia a norma dell’ art. 302 c.p.p., dovendosi ritenere
applicabile in via analogica la disciplina di cui all’art. 293 c. 3 c.p.p. anche
alla misura cautelare disposta in occasione dell’ udienza di convalida dell’
arresto in flagranza e stante l’equiparazione dell’ interrogatorio dell’
arrestato all’ interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.

La giustificazione addotta
dal Tribunale, sostiene la difesa, di tutela dell’ esigenza di non pregiudicare
le indagini in corso non puo’ prevalere sul diritto della difesa
costituzionalmente garantito specie quando viene messa in gioco la libertà
dell’indagato.

 

La questione di diritto sollevata e la
soluzione adottata dalla Corte

In tema di convalida di
arresto e di consequenziale adozione, da parte del P.M., di misure cautelari 
l’introduzione del comma 3 bis dell’art. 390 c.p.p. ha introdotto la
possibilità di una forma di contraddittorio cartolare, prevedendo la
possibilità per la pubblica accusa di non comparire innanzi al Giudice, per
l’udienza di convalida, depositando nella cancelleria del GIP la sua richiesta
scritta sia di convalida dell’arresto sia della applicazione della misura
cautelare, anticipando, cosi’, per iscritto quello che dovrebbe essere il
contenuto della sua esposizione orale di cui all’art. 391 c.p.p..

La Corte ha già avuto modo
di stabilire che, se nel richiedere la  convalida il P.M. non sia tenuto a
formulare l’imputazione nè a motivare in ordine alle ragioni su cui si fonda la
sua richiesta, la formulazione dell’incolpazione e la motivazione sono invece
indispensabili per l’ulteriore richiesta di emissione di misura cautelare (cfr.
Cass Sez. 6, sent. n. 00631 del 14/02/1997 – 15/05/1997).

Il diritto di difesa va,
pertanto, garantito prima dell’interrogatorio di garanzia, affinchè la difesa
possa avere piena cognizione degli elementi posti a base dell’ordinanza
custodiale, al fine di approntare le necessarie difese.

La presenza del difensore –
afferma dunque la Corte ” “è anticipata alla fase della richiesta, il che
assicura una maggiore garanzia stante la possibilità di controdeduzione in
ordine al contenuto e alle ragioni della richiesta sulla sussistenza sia dei
gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari”.

Nel caso in cui il P.M.
depositi nella cancelleria del GIP la richiesta scritta sia di convalida
dell’arresto sia dell’applicazione della misura cautelare, la successiva scelta
di avvalersi della facoltà di non comparire in udienza, illustrando le proprie
richieste per iscritto anzichè oralmente innanzi all’arrestato e al suo
difensore, priva la difesa del contraddittorio in situazione di parità.

Ne consegue, conclude la
Corte, che la mancata possibilità della difesa di avere tempestiva conoscenza
del contenuto degli atti posti a fondamento della richiesta della misura
cautelare determina una violazione del diritto di difesa che ripercotendosi
negativamente sull’interrogatorio, che tiene luogo a quello di garanzia secondo
quanto previsto dall’art. 294 c.p.p., determinandone la nullità di carattere
generale a regime intermedio che comporta la perdita di efficacia della misura
ai sensi dell’art. 302 c.p.p. (Cass. S.U. 28.6-20.7.2005 n. 26798).

Sulla base di tali principi
la Corte ha emanato il seguente principio di diritto: “L’impossibilità per il
difensore dell’arrestato di avere tempestiva conoscenza della richiesta di
misura cautelare e degli atti su cui si fonda, depositati unitamente alla
richiesta di convalida dal pubblico ministero che si avvale della facoltà di
non prendere parte all’udienza, determina una violazione del diritto di difesa
per menomazione del contraddittorio, con la conseguente nullità d’ordine
generale ed a regime intermedio dell’interrogatorio dell’arrestato, che
determina, se tempestivamente rilevata, la perdita di efficacia della misura
eventualmente applicata, e cio’ in ragione dell’equiparazione dell’indicato
interrogatorio a quello di garanzia ex art. 294 c.p.p.”

 

(Lorenzo Sica, © Litis.it
24 Maggio 2006)

 


CASSAZIONE PENALE, Sezione II,
Sentenza n. 11492 del 27/03/2006
(P

(050 del
18/05/2006ezioni Unite, Sentenza n.

residente A. Rizzo, Relatore
G. Casucci)

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO

Con ordinanza in data 11
ottobre 2005, il Tribunale di Catania, 5^ sezione penale, confermava il
provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura
cautelare della custodia in carcere nei confronti di B. S. all’esito dell’
udienza di convalida dell’ arresto in flagranza del reato di estorsione
aggravata.© Litis.it

Il riteneva che: –
l’eccezione di nullità per violazione dei diritti della difesa era infondata
in quanto
nessuna norma sancisce il diritto dell’indagato di conoscere gli
atti su cui si fondano le richieste del pubblico ministero in sede di convalida
dell’arresto in flagranza ed anche l’interrogatorio disciplinato dall’art. 391
c.p. assolve a finalità diverse da quelle dell’interrogatorio di garanzia di
cui all’ art. 294 c.p.p.; – l’eccezione di’ nullità dei decreti autorizzativi
delle intercettazioni telefoniche erano anch’ esse infondate perchè il decreto
emesso d’ urgenza dal pubblico ministero era motivato non per relationem ma
con
l’indicazione specifiche delle ragioni che giustificavano il
provvedimento. Oltretutto l’eventuale utilizabilità delle intercettazioni
telefoniche era ininfluente sulla sussistenza dei gravi indizi a carico di B.; –
le deduzioni in ordine alla pretesa inattendibilità di G. G. erano infondate in
quanto le sue prime dichiarazioni erano conseguenza del timore di svelare il
vero contenuto delle conversazioni avute con l’ indagato per timore di
rappresaglie, al pari del resto di quanto accaduto con la persona offesa B. S.
che, superata la fase iniziale di reticenza, finiva con rendere dichiarazioni
del tutto collimanti con quelle di G. .

Le esigenze cautelati, in
assenza di prova contraria e stante la sussistenza dell’ aggravante del metodo
mafioso, erano presunte a norma dell’ art. 275 c.p.p..

Contro tale decisione ha
proposto tempestivo ricorso l’ indagato, a mezzo del difensore, che ne ha
chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – nullità dell’
interrogatorio di garanzia per violazione del diritto di difesa non essendo
stato consentito al difensore di prendere visione degli atti e delle richieste
del pubblico ministero con conseguente perdita di efficacia della misura a norma
dell’ art. 302 c.p.p., dovendosi ritenere applicabile in via analogica (quanto
meno sotto il profilo dell’analogia iuris) la disciplina di cui all’art. 293 c.
3 c.p.p. anche alla misura cautelare disposta in occasione dell’ udienza di
convalida dell’ arresto in flagranza e stante l’equiparazione dell’
interrogatorio dell’ arrestato all’ interrogatorio di garanzia ex art. 294
c.p.p.. La giustificazione addotta dal Tribunale di tutela dell’ esigenza di non
pregiudicare le indagini in corso non puo’ prevalere sul diritto della difesa
costituzionalmente garantito specie quando viene messa in gioco la libertà
dell’indagato. Ed invero l’illustrazione dei motivi di arresto e delle ragioni
poste a fondamento della richiesta di misura cautelare non puo’ essere
paragonata alla disamina degli atti depositati dal pubblico ministero a sostegno
delle proprie richieste.

MOTIVI DELLA
DECISIONE

Il primo motivo di ricorso
è fondato.

se a vero che nel
richiedere la convalida dell’arresto il P.M. non è tenuto nè a formulare
l’imputazione nè a motivare in ordine alle ragioni su cui la richiesta si
fonda, essendo la convalida esclusivamente strumento di verifica della
regolarità della condotta della polizia giudiziaria, va ribadito che la
formulazione dell’incolpazione e la motivazione sono invece indispensabili per
l’ulteriore richiesta di emissione di misura cautelare (cfr. Cass Sez. 6, sent.
n. 00631 del 14/02/1997 – 15/05/1997).

La questione deve essere
risolta nel senso indicato nell’ ordinanza interpretativa di rigetto della Corte
Costituzionale n. 424 del 2001, la quale, richiamata la relazione che accompagna
il D.Lgs. n. 12 del 1991, ha opportunamente rilevato che con l’ introduzione del
comma 3 bis dell’ art. 390 c.p.p. si è prevista una forma di "contraddittorio
cartolare" che, in omaggio alla regola dello snellimento e della semplificazione
dell’ udienza di convalida compensa la facoltà del pubblico ministero di non
presentarsi in udienza e quindi di anticipare

per iscritto quello che
dovrebbe essere il contenuto dell’esposizione orale disciplinato dall’art. 391
c.p.p.

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