Norme & Prassi

Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006, n.185

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006, n.185 
Regolamento   recante   modalità   e  criteri  per  l'individuazione
dell'alunno  come  soggetto  in  situazione  di  handicap,  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(GU n. 115 del 19-5-2006) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte
delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore
di handicap;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visti, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio
1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai
compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori
di handicap;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sancita nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi da entrambe le
commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e del Ministro della salute;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di
quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Il testo dell'art. 35, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), è il seguente:
«Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di
organizzazione scolastica). (Omissis).
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti
portatori di handicap si intendono destinatari delle
attività di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga
al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap
particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando
comunque le garanzie per gli alunni in situazione di
handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto
portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità
e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della
salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
(Omissis)».
- Il testo degli articoli 3, 12 e 13 della legge
5 febbraio 1002, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), è il seguente:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficoltà di
apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilità di recupero,
sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate
con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle
attività svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.».
«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali
accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonchè a forme di integrazione tra attività scolastiche e
attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono
altresi' previsti i requisiti che devono essere posseduti
dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali
e le unità sanitarie locali possono altresi' prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonchè l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente d

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