Cassazione: costrinse la figlia a subire violenze ma può fare la madre. Lo ha deciso la Terza sezione penale
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Sentenza choc
della Cassazione: restituita la potestà genitoriale ad una donna che aveva
costretto la figlia minorenne a ”compiere e subire atti sessuali”
Una mamma ha
costretto la figlia minore di 14 anni a ”compiere e subire atti sessuali”,
l’ha ”sfruttata per realizzare materiale pornografico”, ma per la Corte di
Cassazione puo’ continuare a fare la mamma.
La ”potestà genitorialè’ non si tocca. Sconterà solo cinque anni.
La decisione arriva dalla Terza
sezione penale, la stessa che qualche mese fa si è resa
protagonista della sentenza
6329/2006 choc su un patrigno che aveva abusato della figliastra tredicenne
e che era stato ritenuto meritevole di uno sconto di pena data l’avanzata
esperienza sessuale della ragazzina.
In questo caso, la stessa sezione (presidente Claudio Vitalone, relatore
Pierluigi Onorato) ha accolto il ricorso di una mamma 39enne di Genova, Daniela
B., che contestava di essere stata privata della potestà genitoriale dal
Tribunale del capoluogo ligure ”per avere costretto la figlia Cristina a
compiere e subire atti sessuali con Rocco G.”, per aver sfruttato la figlia al
fine di ”realizzare materiale pornografico” e per ”prostituzione minorilè’.
Per questa lunga serie di violenze, il gip del Tribunale di Genova, il 4 maggio
del 2005, aveva applicato alla madre la pena di cinque anni di reclusione per
violenza sessuale con le aggravanti, dichiarandola ”interdetta in perpetuo dai
pubblici uffici, privata della potestà genitoriale e del diritto agli alimenti
ed esclusa dalla successione della persona offesa, nonchè interdetta in
perpetuo da qualsiasi ufficio” relativo alla ”tutelà’ e alla ”curà’ della
figlioletta sfruttata.
Contro il verdetto del Tribunale,
Daniela B. ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo di continuare a fare la
madre di Cristina, dal momento che, ha sostenuto la difesa, la madre non era
stata l’artefice materiale delle violenze. Alla Suprema Corte si
è rivolto anche il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova
chiedendo che la donna ”recidiva reiteratà’ non avesse diritto nemmeno ad
essere ammessa al patteggiamento allargato concessole.
Il ricorso del pg è stato respinto da piazza Cavour che ha invece accolto la
richiesta della donna sulla potestà genitoriale, ritenendo ”del tutto
illegittima – cosi’ scrive il relatore Onorato nella sentenza 17052 –
l’applicazione della pena accessoria della perdita della potestà genitorialè’.
Come spiega la sentenza della Terza sezione penale, nonostante la madre avesse
costretto la figlia a subire terribili forme di violenza, ”la decadenza della
potestà genitoriale è propriamente prevista solo per il delitto di cui
all’art. 609 quater n. 2 c.p. che, punendo gli atti sessuali commessi dal
genitore con figli consenzienti infrasedicenni, è l’unica fattispecie in cui la
qualità del genitore è elemento costitutivo del reato”.