Norme & Prassi

Regolamento di disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari – CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DELIBERAZIONE 10 maggio 2006

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

DELIBERAZIONE 10 maggio 2006 
Regolamento  di  disciplina  del  trattamento  dei  dati  sensibili e
giudiziari,  in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
(GU n. 113 del 17-5-2006)
L'ASSEMBLEA PLENARIA
Art. 1.
Finalità
1. Il presente regolamento, è adottato ai sensi dell'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per
consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito
delle attività del Consiglio superiore della magistratura.
2. I trattamenti per ragioni di giustizia direttamente correlati
alla trattazione giudiziaria di affari o di controversie, o che, in
materia di trattamento giuridico ed economico del personale di
magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari,
non vengono identificati nel presente regolamento, in conformità a
quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;

Art. 2.
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano
parte integrante del regolamento, unitamente alle disposizioni del
regolamento interno, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i
quali è consentito il relativo trattamento da parte degli uffici del
CSM, nonchè le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche
attribuzioni del Consiglio superiore.
Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n.
196/2003, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito
il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili
per svolgere le attività istituzionali, ferma restando
l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto
disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003.
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento
sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.
Le operazioni di comunicazione descritte nelle schede sono
indispensabili per lo svolgimento di compiti di volta in volta
indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse
pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in
materia di protezione dei dati personali, nonchè degli altri limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Qualora, nell'espletamento della propria attività
istituzionale, si venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o,
comunque, non a richiesta del Consiglio, di dati sensibili o
giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini
istituzionali, tali dati, non potranno essere utilizzati in alcun
modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
3. A tal fine, ed in relazione alle finalità istituzionali
individuate dalla Costituzione, dalla legge n. 195/1958 e dalle norme
costituenti il complesso dell'ordinamento giudiziario, ivi compresi
gli atti di normazione secondaria emanati dal Consiglio stesso,
vengono identificate cinque categorie recanti le seguenti
denominazioni dei trattamenti:
1) gestione del rapporto di lavoro del personale
tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che
intrattengono altri rapporti di lavoro previsti dalla legge e diversi
da quello subordinato. Procedimenti attinenti alla gestione del
rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al
riconoscimento di dipendenza di infermità di causa di servizio, equo
indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi e titoli
onorifici;
2) gestione dell'attività scientifica formativa;
3) attività connessa alla emanazioni di pareri e risoluzioni
della Sesta commissione non aventi una diretta incidenza sulla
funzione giurisdizionale;
4) gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e
attività di consulenza non attinente al trattamento giuridico del
personale di magistratura.
4. Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stata redatta
una scheda che specifica:
A) denominazione del trattamento;
B) principali fonti normative legittimanti il trattamento,
specificando che ogni successiva modifica legislativa sarà
automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi
i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle
specifiche finalità perseguite;
C) finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
D) operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento
«ordinario» dei dati (raccolta registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e
particolari forme di elaborazione (interconnessione e raffronto di
dati, comunicazione e diffusione);
E) sintetica descrizione del flusso informativo.

Art. 3.
Pubblicità
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e mediante pubblicazione sul sito web del
Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it).

Art. 4.
Disposizioni finali
1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del
regolamento, le disposizioni di legge e regolamentari, citate nelle
schede seguenti, si intendono recanti anche le successive modifiche
ed integrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello di approvazione da parte dell'assemblea plenaria.
Roma, 10 maggio 2006
Il segretario generale: Ferranti

Scheda n. 1
A. Denominazione trattamento: gestione del rapporto di lavoro del
personale dipendente tecnico-amministrativo, dei collaboratori
esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro
previsti dalla legge, anche diversi da quello subordinato.
Procedimenti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro del
personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di
dipendenza di infermità di causa di servizio, equo indennizzo,
pensioni privilegiate, concessione di sussidi e titoli onorifici.
B. Principali fonti normative: decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali); L. 300/1970 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento); decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37
(Istituzione del Ruolo Autonomo del CSM); L. 28 luglio 1999, n. 266;
L. 10 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001); L. 336/1970
(Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex
combattenti ed assimilati); L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali
amministrativi regionali); decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); L.
205/1990 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); L.
104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate); L. 537/1993 (Interventi
correttivi di finanza pubblica); decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni); decreto legislativo
626/1994 (Igiene e sicurezza sul lavoro); L. 335/1995 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare); decreto
legislativo 564/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione
figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da
contribuzione); L. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
decreto del Presidente della Repubblica n. 260/1998 (Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione
delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma
dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59); L. 230/1998
(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); L. 488/1999
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. Legge Finanziaria 2000); L. 68/1999 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili); decreto legislativo 445/2000 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa); decreto legislativo 165/2001 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni); decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001
(Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); decreto
legislativo 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a
norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53).
C. Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite:
consistono nell'instaurazione e gestione dei rapporti di impiego del
personale del Consiglio Superiore della Magistratura ed anche di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articoli 68 e 112, decreto
legislativo n. 196/2003.
D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:
convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere[X]
convinzioni politiche, sindacali[X]
stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati
sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso[X]
vita sessuale in relazione ad un eventuale cambiamento di
sesso[X]
dati di carattere giudiziario[X]
Operazioni eseguibili
Trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta
presso interessati e terzi [X]
Caratteristiche del trattamento
cartaceo e informatico[X]
Comunicazione ai soggetti sottoindicati per le seguenti
finalità:
INPDAP-I.N.P.S. (per erogazione e liquidazione trattamento di
pensione, L. 335/1995; L. 152/1968); comitato di verifica per le
cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente
(nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di
servizio/equo indennizzo, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 461/2001); INAIL, Autorità di P.S. e/o altre Autorità
previste dalla legge (per denuncia infortunio, decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124/1965); strutture sanitarie competenti (per
visite fiscali, art. 21 CCNL del 6 luglio 1995, CCNL di comparto);
soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi
regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del
personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel
caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di
lavoratori, ad es. disabili); amministrazioni provinciali e Centro
regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle
assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai
sensi della legge n. 68/1999; autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
organizzazioni sindacali, relativamente ai dipendenti che ne hanno
rilasciato delega, per gli adempimenti connessi al versamento delle
quote di iscrizione; enti competenti ai fini dell'applicazione della
normativa sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n.
626/1994); Pubbliche amministrazioni presso le quali o dalle quali
vengono comandati i dipendenti, nell'ambito della mobilità dei
lavoratori; comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze
per la presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente
(magistrati e dipendenti).
E. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso
informativo:
il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione
ed alla gestione del rapporto di lavoro, sin dalla determinazione
delle procedure concorsuali.
I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento
per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di
servizio, nonchè quali documenti indispensabili per la gestione
delle assenze, ai fini dell'attribuzione anche del corrispondente
trattamento economico.
I dati attinenti allo stato di salute sono poi trattati anche con
riferimento a tutti i procedimenti finalizzati all'accertamento di
particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio, per
l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche
sostenute dal dipendente, ovvero per l'attribuzione del trattamento
pensionistico.
I dati giudiziari vengono trattati nel caso in cui a seguito di
comunicazione giudiziaria occorra instaurare un procedimento
disciplinare.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare convinzioni religiose
puo' essere indispensabile per la concessione di permessi per
festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a
determinate convinzioni religiose. I dati concernenti convinzioni
filosofiche e di altro genere possono venire in evidenza dalla
documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come
obiettori di coscienza (dati di archivio) e come volontari del
servizio civile.
I dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono
sottoposte al controllo presso le amministrazioni certificanti.
Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro del
personale di magistratura, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del
codice, sono trattati esclusivamente i dati sanitari e giudiziari
indispensabili al riconoscimento di dipendenza di infermità di causa
di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di
sussidi e titoli onorifici.
Scheda n. 2
A. Denominazione trattamento: gestione dell'attività scientifica
formativa per i magistrati e fasi procedimentali connesse al
reclutamento dei magistrati, anche onorari.
B. Principali fonti normative: costituzione, regolamento interno
del C.S.M., regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; nonchè circolari
consiliari regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari -
Delibera dell'11 giugno 1998 e succ.; formazione decentrata dei
magistrati - risoluzione del 26 novembre 1998 e succ., l

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