Il recupero sociale del genitore naturale già tossicodipendente fa venir meno lo stato di abbandono del figlio – CASSAZIONE CIVILE, sezione I, Sentenza n. 8877 del 14/04/2006
ADOZIONE ” SITUAZIONE DI ABBANDONO ” Il recupero sociale del genitore naturale
già tossicodipendente fa venir meno lo stato di abbandono del figlio
La Corte di cassazione è
favorevole a revocare lo stato di adottabilità della minore, evidenziando quali
elementi sintomatici di una oramai raggiunta capacità genitoriale del padre, in
trattamento terapeutico presso una comunità di recupero per tossicodipendenti,
la forte spinta motivazionale data dal suo desiderio di poter riavere la bambina
con sè, nonchè la stessa ansia da lui dimostrata per la situazione di
precarietà della figlia: elementi non disgiunti dalla progettualità e dalla
capacità, posta in evidenza nell’attività di volontariato, di relazionarsi con
i giovani, dalla volontà manifestata di costruire un valido rapporto con la
figlia e dal raggiungimento di una indipendenza economica, conseguita attraverso
l’intrapresa attività artigianale.
La
vicenda
Il fatto in questione
riguarda una situazione di effettivo e materiale abbandono in cui trovasi una
bambina ritenuta dal Tribunale per i minorenni di Lecce in stato di
adattabilità.
Il padre contro il
decreto di adottabilità emesso il 22 maggio 2003 aveva proposto ricorso in
opposizione affermando che il Tribunale non aveva tenuto nel debito conto la sua
attuale condizione di vita, l’avvenuto recupero della sua dignità, la
fattività commerciale in cui era impegnato e l’abitazione di cui disponeva.
In verità, il tribunale
aveva rilevato che i genitori della piccola A. N. D., nata il 17 novembre 2000
non erano in grado di prestarle la necessaria assistenza morale e materiale,
avendo la madre, allontanatasi dall’istituto di recupero per tossicodipendenti
dove era stata ospitata poco dopo la nascita della bambina insieme a lei,
lasciato la figlia presso la stessa struttura, disinteressandosene del tutto, e
dimostrandosi cosi’ priva di ogni senso di responsabilità e capacità
genitoriale. Quanto al padre, G.D., egli non era in grado di allevare la piccola
per il suo isolamento sociale e familiare e la sua equivoca condotta, oltre che
per il suo probabile stato di tossicodipendenza.
Tuttavia, la Corte
d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 21 aprile 2005, accolse
l’appello, revocando lo stato di adottabilità della minore ritenendo che
effettivamente il padre aveva superato molti dei suoi problemi, possedeva un
laboratorio di produzione e vendita di icone avviato grazie ad un finanziamento
regionale, desumendo, anche sotto il profilo della capacità educativa e della
disponibilità economica, la raggiunta capacità di prendersi cura della figlia.
Secondo la Corte, il
Tribunale non aveva preso atto del mutamento della situazione del padre del
fatto che aveva già superato lo stato di tossicodipendenza, e raggiunto una
organizzazione di’ vita finalizzata a prendersi cura della bambina, ma anzi,
aveva affermato la sua adattabilità.
Contro la sentenza che
revoca lo stato di adattabilità ricorre per cassazione il curatore speciale
della minore.
La
questione di diritto sollevata
La questione sottesa al
caso di specie è incentrata sul tema dell’adottabilità dei minori in stato di
abbandono.
E’ opinione già diffusa
della Corte che il ricorso per cassazione avverso decisioni della Corte
d’appello in temadi adottabilità di minorenni, pronunziate ai sensi dell’art.
17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è ammissibile solo per violazione di
legge, come stabilito dall’ultimo comma dello stesso art. 17, tuttora in vigore.
L’art. 1 della legge n. 184
del 1983 attribuisce alla esigenza del minore di crescere nella famiglia di
origine: una esigenza della quale è consentito il sacrificio solo in presenza
di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e
degli stretti congiunti tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo
sviluppo e l’equilibrio psicofisico del minore stesso (v., ex aliis, Cass.,
sent. n. 10126 del 2005). La richiamata valorizzazione del legame naturale rende
necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono
del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adattabilità
dello stesso, finalizzata esclusivamente all’obiettivo della tutela dei suoi
interessi. In particolare, siffatta valutazione non puo’ discendere da un mero
apprezzamento circa la inidoneità dei genitori (o congiunti) del minore cui non
si accompagni l’ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia
provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata
crescita dell’interessato, dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta
necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto,
nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le
gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una
normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino
la sottrazione allo stesso nucleo.
La
soluzione adottata dalla Corte
La Corte, partendo dal
presupposto contenuto nell’art.1 della legge n. 184 del 1983 che attribuisce al
minore l’esigenza di crescere nella famiglia di origine: una esigenza della
quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza
di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti – ed
a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione -, tale da
pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio
psicofisico del minore stesso (v., ex aliis, Cass., sent. n. 10126 del
2005).
Nel caso di specie, la
considerazione delle ulteriori circostanze, che il curatore speciale della
minore (ricorrente) ritiene prive di incidenza ai fini della decisione da
adottare in ordine alla sussistenza o meno dello stato di abbandono della
minore, inerenti il recupero sociale del padre, il superamento della dipendenza
da sostanze stupefacenti, la prestazione di attività di volontariato, nonchè
la indipendenza economica, conseguita attraverso la intrapresa attività
artigianale fanno ravvisare un sintomo di concreta maturazione ed il formarsi in
lui di una nuova consapevolezza del suo ruolo; cio’ costituisce un valido
presupposto per far venir meno lo stato di abbandono della minore.
Inoltre, la situazione che
verrebbe per il minore a realizzarsi presso il genitore affidatario, non è
comparabile con la prospettiva che attende il minore stesso al rientro nella
famiglia d’origine posto che l’adozione non è volta ad assicurargli le migliori
condizioni di vita possibili, ma costituisce una "extrema ratio” (v. sent. n.
19862 del 2003, cit.).
Sembra opportuno alla Corte
anche il fatto che la minore sia stata affidata alla stessa comunità di
recupero del padre, in quanto è accompagnato dalla previsione della
elaborazione, da parte degli operatori della comunità, di un progetto inteso
allo sviluppo della sua relazione con il padre, e, quindi, propedeutico al suo
definitivo affidamento al genitore.
(Annaflora Sica, © Litis.it,
18 Maggio 2006)
Cassazione Civile, sezione I, Sentenza n. 8877 del 14 aprile 2006
(Presidente M. G. Luccioli,
Relatore M. R. San Giorgio)
Svolgimento del processo
1 Con sentenza del
Tribunale per i minorenni di Lecce, emessa in data 4 marzo 2004, venne rigettato
il ricorso in opposizione avverso il decreto emesso il 22 maggio 2003, con il
quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore A. N. D., nata
il 17 novembre 2000, rilevandosi che i genitori della stessa non erano in grado
di prestarle la necessaria assistenza morale e materiale, avendo la madre,
allontanatasi dall’istituto di recupero per tossicodipendenti dove era stata
ospitata poco dopo la nascita della bambina insieme a lei, lasciato la figlia
presso la stessa struttura, disinteressandosene del tutto, e dimostrandosi cosi’
priva di ogni senso di responsabilità e capacità genitoriale. Quanto al padre,
G.D., egli non era in grado di allevare la piccola per il suo isolamento sociale
e familiare e la sua equivoca condotta, oltre che per il suo probabile stato di
tossicodipendenza.©Litis.it
2. – Il D. propose appello avverso tale
decisione, deducendo che il Tribunale non aveva tenuto nel debito conto la sua
attuale condizione di vita, l’avvenuto recupero della sua dignità, fattività
commerciale in cui era impegnato e l’abitazione di cui disponeva.
3.1. – La Corte d’appello di Lecce, con
sentenza depositata il 21 aprile 2005, accolse l’appello, revocando lo stato di
adottabilità della minore. La Corte diede atto, sulla base delle relazioni
provenienti dalla comunità "Regina pacis" di Torano Castello, presso la
quale il D. era stato in trattamento terapeutico dalla fine del 2001, del
cambiamento del comportamento dello stesso, e della sua forte motivazione verso
il recupero del rapporto con la figlia; rilevo’, inoltre, che la relazione
dell’amministrazione penitenziaria che aveva segui’to il D. nella esecuzione
della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, alternativa alla
condanna, i’nfli’ttagli i’n relazione a reati in materia di stupefacenti, aveva
attestato come il percorso intrapreso dal D. potesse essere considerato di reale
evoluzione, con superamento completo della problematica tossicologica e sviluppo
di capacità progettuali. Nella sentenza si faceva poi anche riferimento al
laboratorio di produzione e vendita di icone avviato dal D., grazie ad un
finanziamento regionale, desumendosene, anche sotto il profilo della capacità
educativa e della disponibilità economica, la raggiunta capacità di prendersi
cura della figlia. Infine, si poneva in evidenza l’attività di volontariato
svolta dall’appellante nella organizzazione e gestione della comunità Regina
Pacis e nella cura dei bambini che vi venivano ospitati.
3.2. – Cio’ posto, la Corte smenti’ il
giudizio del Tribunale, che non aveva preso atto del mutamento della situazione
del D. – il quale, al momento della sentenza impugnata, aveva già superato lo
stato di tossicodipendenza, e raggiunto una organizzazione di’ vita finalizzata
a prendersi cura della bambina – e che già con provvedimento del 12 settembre
2002 aveva disposto l’affidamento della piccola ad una coppia di coniugi, in
attesa della definizione della procedura per la eventuale dichiarazione dello
stato di adattabilità, prescrivendo relazioni trimestrali al Consultorio, ma
poi emettendo dopo soli otto mesi il decreto di adottabilità. Il D. costituiva,
invece, ormai, rilevo’ la Corte d’appello, una valida figura di riferimento per
la figlia A. N. D.,, e, non sussistendo, a suo giudizio, la situazione di
abbandono della minore, revoco’ la dichiarazione dello stato di adottabilità
della minore. Tuttavia, proprio in considerazione