Scuola: chiarezza sui dati degli studenti
Via libera del Garante al regolamento
del Ministero dell’istruzione sull’uso dei dati sensibili nelle scuole
Chiarezza e massima cura nell’uso dei dati personali
degli studenti. Il Garante ha dato il via libera allo schema di regolamento sui
dati sensibili e giudiziari predisposto dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
L’adozione del regolamento sui dati sensibili da
parte del Ministero riveste particolare significato ai fini della tutela della
riservatezza degli studenti, poichè con questo atto vengono individuate e rese
note ai cittadini le informazioni riguardanti la salute, la sfera religiosa,
quella politico-sindacale, l’origine razziale ed etnica sono eventualmente
trattate presso gli istituti scolastici e, soprattutto, per quali specifiche
finalità. Va ricordato, infatti, che in base al Codice in materia di
protezione dei dati personali per poter raccogliere, utilizzare, conservare per
le loro attività istituzionali dati cosi’ delicati, le pubbliche
amministrazioni debbano adottare specifici atti regolamentari.
Il regolamento del Ministero – che contiene una serie
di schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse
pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, le
operazioni che con i dati si possono eseguire, i tipi di dati utilizzati, la
denominazione dei trattamenti – reca il quadro generale di garanzie per la
gestione scolastica dei dati che incidono in modo più significativo sulla
sfera privata degli studenti, quadro al quale si collegano tutele più
specifiche previste per particolari documenti, come ad esempio il " Portfolio".
Nel regolamento viene chiarito, tra l’altro, che i
dati sensibili degli studenti possono essere usati solo per specifiche finalità:
i dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati solo per
favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; i dati
relativi alle convinzioni religiose solo per garantire la libertà di credo
religioso; i dati sulla salute solo per l’erogazione del sostegno agli alunni
disabili, dell’insegnamento domiciliare e per il servizio di refezione; le
informazioni sulle convinzioni politiche solo per
la costituzione ed il
funzionamento delle consulte e delle associazioni degli studenti e dei
genitori; i dati di carattere giudiziario sono trattati solo per assicurare
il diritto allo studio anche
a soggetti sottoposti a regime di detenzione.
"Le scuole devono avere la massima cura dei dati
sensibili dei ragazzi e trattarli solo per scopi specifici – commenta Giuseppe
Fortunato, relatore del parere
espresso dal Garante sul regolamento del Miur. "E devono anche dare
riscontro alle richieste di accesso ai dati personali da parte delle famiglie.
Di recente il Garante ha accolto il ricorso di due genitori che avevano
chiesto di conoscere tutti i dati, propri e della figlia, contenuti nella
documentazione in possesso dell’istituto scolastico frequentato dalla ragazza e
ha imposto alla scuola di fornirli".