Privacy

La Conferenza di Budapest: la cooperazione giudiziaria deve essere accompagnata da precise garanzie a protezione dei dati personali

Potenziare gli scambi di
dati e la circolazione delle informazioni per le indagini penali e le attività
giudiziarie in Europa è un obiettivo pienamente legittimo, ma deve
accompagnarsi all’armonizzazione delle garanzie di protezione dei dati a livello
europeo e all’effettiva applicazione di tali garanzie.

Le Autorità di protezione
dati riunite a Budapest in occasione dell’annuale Conferenza di primavera (24-25
aprile 2006) hanno ribadito in una Dichiarazione adottata all’unanimità che
l’applicazione del principio di disponibilità stabilito nel Programma de L’Aja
del novembre 2004 deve associarsi a standard di privacy particolarmente elevati
ed armonizzati nella massima misura possibile a livello dell’Ue. Secondo il
principio di disponibilità, a partire dal 2008, infatti, tutti i dati in
possesso delle autorità giudiziarie e di polizia dei singoli Paesi Ue dovranno
essere accessibili, in linea di principio, a tutte le omologhe autorità degli
altri Paesi.

Ai lavori della Conferenza
era presente l’intero collegio del Garante italiano. Le sessioni di lavoro hanno
visto la partecipazione del Presidente, Francesco Pizzetti, intervenuto sulle
problematiche poste dall’utilizzo dei sistemi Rfid, le cosiddette "etichette
intelligenti" e del segretario generale, Giovanni Buttarelli, che ha trattato il
tema dei dati genetici.

I Garanti europei hanno
dunque richiamato parlamenti nazionali e governi ai rispettivi compiti. I primi
sono invitati a vigilare affinchè i governi nazionali mettano in atto i
principi di protezione dei dati che la Commissione ha fissato in una proposta di
decisione-quadro (che dovrà essere adottata dal Consiglio Ue) riguardante
proprio la tutela dei dati personali oggetto di trattamento nell’ambito delle
attività di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Tali
principi dovranno essere integrati dalle osservazioni che i Garanti stessi hanno
sviluppato in un Parere del gennaio 2006, nel quale si ribadisce in particolare
l’esigenza di rispettare il principio di necessità (nessun dato personale deve
essere utilizzato quando tale utilizzazione non sia indispensabile) e di
proporzionalità (fra il fine perseguito e l’effettiva necessità di utilizzare
dati personali, spesso sensibili). I secondi, ossia i governi, sono invitati a
rispettare e potenziare le libertà civili dei cittadini che vivono nell’Unione
europea, tenendo conto dei principi di protezione dati sopra ricordati
nell’adottare e attuare disposizioni che incrementino e facilitino la
circolazione delle informazioni fra le autorità giudiziarie e di polizia.

In questo contesto si
inserisce anche il mandato che la Conferenza di Budapest ha attribuito, su
proposta dell’Italia  e del Portogallo, al "Gruppo di lavoro sulle tematiche di
polizia" allo scopo di  definire una strategia relativa alle condizioni di
applicazione del principio di disponibilità, distinguendo tali condizioni in
rapporto alla gravità dei reati e chiarendo i meccanismi di accesso alle
informazioni. Il Gruppo di lavoro dovrà individuare le garanzie ulteriori
necessarie riguardo alla definizione dei periodi di conservazione dei dati e le
specifiche salvaguardie per i dati biometrici e genetici.

 

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