DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, RECANTE CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE. – DECRETO LEGISLATIVO 04/04/2006 n.159
DECRETO
LEGISLATIVO 4 aprile 2006 n. 159
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2006 – S.O. n. 105)
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N.
82, RECANTE CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione –
Legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante istituzione del
sistema pubblico di connettività e la rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell’articolo 10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005,
recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro
senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2005;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio
1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi’ come modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 26
gennaio 2006;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 30 gennaio 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della giustizia, con il
Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di
seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti
modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportune tecnologie» è
aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo le parole: «che collegano»
sono inserite le seguenti: «all’identità del titolare» e sono soppresse le
parole: «ai titolari e confermano l’identità informatica dei titolari stessi;»;
alla lettera q) la parola: «autenticazione» è sostituita dalla seguente:
«identificazione»; alla lettera r) sono soppresse le parole: «e la sua univoca
autenticazione informatica», nonchè le parole: «, quale l’apparato strumentale
usato per la creazione della firma elettronica».
Art. 2.
Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo, dopo le parole: «delle
disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»; al termine è aggiunto il
seguente periodo: «I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere
che il trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di tecnologie telematiche
sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè
della dignità dell’interessato.».
Art. 3.
Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo dopo le parole: «pubbliche
amministrazioni» è soppressa la parola: «centrali».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali
e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e
nel rispetto della loro autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto di cui al comma 1
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
Art. 4.
Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo le parole: «al decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «al
presente decreto,».
Art. 5.
Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Gli organi di governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo
politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l’attuazione delle disposizioni
del presente decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni
di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali
responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.».
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di
informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione in via
telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l’intervento di privati.».
Art. 6.
Modifica all’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo è inserito il
seguente:
«3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa
delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche
competenze, una Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle
regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.».
Art. 7.
Modifica all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo è inserito il
seguente:
«1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la
facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro.».
Art. 8.
Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo, dopo le parole: «con
strumenti telematici» sono inserite le seguenti: «conformi alle regole tecniche
di cui all’articolo 71»; le parole da: «a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui
all’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «agli effetti di legge, ai
sensi delle disposizioni del presente codice».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo, è inserito il
seguente:
«1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed
immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.».
3. Il comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo è sostituito dal
seguente:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o
con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità
e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del
dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il
requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità,
dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.».
4. Al comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo dopo le parole: «Le
regole tecniche» sono inserite le seguenti : «per la formazione,».
Art. 9.
Modifica all’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo, le parole: «e sicurezza»
sono sostituite dalle seguenti: «, sicurezza, integrità e immodificabilità».
2. Al comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo il periodo: «L’utilizzo
del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia
data prova contraria.» è sostituito dal seguente: «L’utilizzo del dispositivo
di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria.».
Art. 10.
Modifica della rubrica dell’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82
1. La rubrica dell’articolo 22 del decreto legislativo è sostituita dalla
seguente: «Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione.».
Art. 11.
Modifica all’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed
all’articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo è inserito il
seguente:
«2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche
sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale,
sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico
ufficiale a cio’ autorizzato.».
2. All’articolo 1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel terzo
periodo, dopo le parole: «vigenti regole tecniche,» è soppressa la parola:
«anche»; al quarto periodo dopo le parole: «su supporto cartaceo» sono inserite
le seguenti: «dei documenti di cui al presente comma».
Art. 12.
Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1, lettera g), dell’articolo 28 del decreto legislativo, la parola:
«qualificata» è soppressa e dopo le parole: «rilasciato il certificato» sono
aggiunte le seguenti: «, realizzata in conformità alle regole tecniche ed
idonea a garantire l’integrità e la veridicità di tutte le informazioni
contenute nel certificato medesimo».
2. Al comma 3 dell’articolo 28 del decreto legislativo, le parole: «Il
certificato qualificato contiene», sono sostituite dalle seguenti: «Il
certificato qualificato puo’ contenere».
3. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 28 del decreto legislativo, dopo le
parole: «o collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «la qualifica di
pubblico ufficiale,».
4. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 28 del decreto legislativo, è
sostituita dalla seguente:
«b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità
delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi
dell’articolo 30, comma 3.».
Art. 13.
Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell’articolo 30 del decreto legislativo le parole: «nel processo
di verifica della firma» sono sostituite dalle seguenti: «nel certificato».
Art. 14.
Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo dopo le parole: «Il
titolare del certificato di firma è tenuto» sono inserite le seguenti: «ad
assicurare la custodia del dispositivo di firma e»; dopo le parole «tecniche
idonee ad evitare danno ad altri» sono inserite le seguenti: «; è altresi’
tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.»; sono soppresse le
parole: «ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza
del buon padre di famiglia.».
2. Al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo, le parole: «ad altri,
ivi incluso il titolare del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «a
terzi».
3. Alla lettera j) del comma 3 dell’articolo 32 del decreto legislativo le
parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».
Art. 15.
Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo dopo le
parole: «sono privi di ogni effetto» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione
di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli
iscritti nei rispettivi albi e registri».
2. Al comma 2 dell’articolo 34 del decreto legislativo le parole: «all’articolo
72» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 71».
Art. 16.
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 del decreto legislati