CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI UTILI PER L’ACCERTAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITA’ ILLECITE – OBBLIGO DEGLI OPERATORI FINANZIARI – DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 03/02/2006 n.143
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2006 n. 143
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006 – S.O. n. 86)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI PREVISTO DALL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 56, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2001/97/CE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL’USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI
RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITA’ ILLECITE.
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante:
«Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione
della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre
2001 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi da attività illecite»;
Visto in particolare, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 8, comma 4, del citato
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante: «Provvedimenti urgenti
per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 recante «Estensione delle
disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad
attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini
di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia
di protezione dei dati personali»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Comitato antiriciclaggio espresso nella riunione del 13
luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le
amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella
riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con
nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2005 del 23 dicembre 2005;
Adotta il seguente regolamento:
PARTE I
Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE
del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) «legge antiriciclaggio», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
c) «decreto», il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante:
«Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali» il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC», l’Ufficio italiano dei cambi;
f) «operatori», i soggetti indicati nell’articolo 2 del presente regolamento;
g) «personale incaricato», il personale dipendente e i collaboratori esterni dei
quali gli operatori si avvalgono per lo svolgimento dell’attività;
h) «cliente», il soggetto che compie operazioni con gli operatori;
i) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,
l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o,
nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
ed il codice fiscale;
l) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli
assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i
vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito
e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta
di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori
o disponibilità finanziarie;
m) «operazione frazionata», un’operazione unitaria sotto il profilo economico di
valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni,
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo,
singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
n) «archivio unico», un archivio nel quale i soggetti conservano in modo
accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di
identificazione e registrazione, secondo le modalità previste nel presente
regolamento.
Art. 2.
Destinatari
1. Il presente regolamento si applica agli operatori che esercitano, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le
seguenti attività:
a) recupero di crediti per conto terzi;
b) custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di
guardie particolari giurate;
c) trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l’impiego di guardie
particolari giurate;
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare;
e) commercio di cose antiche;
f) esercizio di case d’asta o gallerie d’arte;
g) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità
industriali o di investimento;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e
l’importazione, di oggetti preziosi;
i) gestione di case da gioco;
l) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane;
m) mediazione creditizia;
n) agenzia in attività finanziaria.
2. Il presente regolamento si applica altresi’ alle succursali italiane degli
operatori indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato
estero.
Art. 3.
Obblighi applicabili
1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione si applicano
in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento professionale delle
attività di cui all’articolo 2.
2. Tenendo conto delle disposizioni particolari formulate per ciascuna
categoria, gli operatori devono:
a) identificare i clienti in relazione alle operazioni che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a
12.500 euro salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del presente
regolamento;
b) istituire l’archivio unico;
c) registrare e conservare nell’archivio unico i dati identificativi e le altre
informazioni relative alle operazioni.
3. Gli operatori devono inoltre segnalare le operazioni sospette di cui
all’articolo 3 della legge antiriciclaggio, con particolare riguardo alle
operazioni frazionate, secondo le indicazioni e le modalità formulate dall’UIC.
4. Gli operatori, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni
di riciclaggio, devono istituire misure di controllo interno e assicurare
un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per
approfondire la conoscenza dei propri clienti.
5. L’attività dei clienti deve essere valutata con continuità nel corso del
rapporto, individuando eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di
riciclaggio.
6. Gli operatori devono dotarsi di strumenti tecnici idonei a conoscere le
operazioni eseguite dal cliente nel giorno dell’operazione e nei sette giorni
precedenti, al fine di valutare se si tratti di parti di un’unica operazione.
7. Ai fini dell’individuazione del valore delle operazioni e della registrazione
delle stesse nell’archivio unico non deve procedersi alla compensazione di
operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.
8. Gli operatori non sono tenuti all’istituzione dell’archivio unico qualora non
vi siano dati da registrare.
PARTE II
Disposizioni specifiche
TITOLO I
Identificazione dei clienti
Art. 4.
Identificazione diretta
1. Salvo quanto previsto negli articoli 5 e 6 del presente regolamento,
l’identificazione deve essere effettuata dagli operatori, anche attraverso il
personale incaricato, volta per volta, all’atto dell’operazione, in presenza del
cliente, attraverso un documento valido per l’identificazione, non scaduto. Si
considerano validi per l’identificazione i documenti d’identità e di
riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l’identificazione.
All’atto dell’identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la
propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per
l’identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.
3. Qualora cliente sia una società o un ente, ovvero qualora il cliente operi
per conto di una società o di un ente, deve essere verificata l’effettiva
esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite informazioni
necessarie per individuare gli amministratori e i proprietari effettivi di tale
società o ente.
4. Qualora cliente sia uno dei soggetti previsti nell’articolo 2, comma 1, dalla
lettera a) alla lettera l) del decreto, la disposizione di cui al precedente
comma non si applica e, ai fini dell’identificazione, è sufficiente
l’acquisizione dei dati identificativi.
5. E’ in ogni caso necessario procedere all’identificazione diretta qualora si
abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata ai sensi degli
articoli 5 e 6 del presente regolamento non sia attendibile ovvero qualora essa
non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie.
Art. 5.
Identificazione indiretta
1. Non è necessario procedere all’identificazione diretta nei seguenti casi:
a) per i clienti già identificati in relazione ad una operazione in precedenza
posta in essere, semprechè le informazioni già acquisite siano aggiornate;
b) in relazione ad operazioni che sono effettuate con sistemi di cassa continua
o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono
attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni
sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire
risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti
recanti la firma digitale ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della
rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, cosi’ come indicata
nell’art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
Art. 6.
Identificazione a distanza
1. Non è necessario procedere all’identificazione di cui agli articoli 4 e 5
qualora ai clienti sia stata rilasciata attestazione da uno dei soggetti
indicati al comma 3 del presente articolo presso i quali gli stessi sono
titolari di conti o rapporti e in relazione ai quali sono stati già
identificati di persona.
2. L’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto
che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto
presso l’intermediario attestante, nonchè l’esattezza delle informazioni
comunicate a distanza.
3. L’attestazione puo’ essere rilasciata dai seguenti soggetti:
a) intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, cosi’
come definiti nell’articolo 1, lettera A) e lettera B), numeri 2), 3) e 4),
della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti
all’Unione europea purchè aderenti al Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri
Stati aderenti al GAFI.
4. L’attestazione puo’ consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per
il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice
rilasciato al cliente dal soggetto che deve procedere all’identificazione.
5. L’UIC puo’ indicare ulteriori forme e modalità particolari dell’idonea
attestazione anche tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di comunicazione
a distanza.
6. In nessun caso l’attestazione puo’ essere rilasciata da soggetti che non
hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per «insediamento fisico» si intende
un luogo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale, con stabile
indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale
il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il
soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere
evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli
effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione ad operare.
TITOLO II
Acquisizione, registrazione e conservazione delle informazioni
Art. 7.
Modalità della registrazione
1. Le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e del soggetto
per conto del quale questo opera, alla data, all’importo e alla tipologia delle
operazioni e dei mezzi di pagamento devono essere registrate nell’archivio unico
tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al
compimento dell’operazione.
2. Nell’indicazione dell’importo delle operazioni deve essere evidenziata la
parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera
vanno effettuate nel controvalore in euro al cambio di effettiva negoziazione
ovvero, in mancanza, al cambio indicativo del giorno precedente l’operazione; in
ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui
l’operazione è espressa.<b