Anche il documento informatico può essere equiparato al contratto concluso mediante moduli – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6314 del 22/03/2006
CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI” DOCUMENTO INFORMATICO-
CLAUSOLE VESSATORIE.
è contratto concluso a
mezzo di moduli o formulari il documento informatico predisposto dal datore e
destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti. è,
inoltre, necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà la clausola,
inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile al fine di
dichiararla tale.
Con la seguente sentenza la
Cassazione affonta due complesse questioni di diritto, ricollegandole in parte a
quanto già detto da orientamenti passati ed in parte introducendo nuovi
elementi di interpretazione.
In primis, infatti,
assimila la natura giuridica di contratto concluso a mezzo di moduli o formulari
predisposti dal datore di lavoro (nella specie, un’azienda di credito) anche al
caso di utilizzo da parte del datore di un documento informatico o "file"
unilateralmente predisposto e destinato ad essere utilizzato per un numero
indeterminato di rapporti. Inoltre afferma che non è sufficiente, al fine di
dichiarare una clausola contrattuale vessatoria, indicare che essa comporti
l’alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale
ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di
contratto, sia riconducibile.
La vicenda
Il sig. M. A. aveva stipulato con la società spa
Banca F. un contratto come produttore assicurativo, sulla base di scritture
predisposte dalla banca in appositi moduli o formulari, contenti clausole
vessatorie, non specificamente approvate per iscritto e riguardanti in
particolare la preventiva rinuncia a diritti indisponibili nascenti dal
rapporto. Per quanto detto, il sig. M. A. aveva presentato opposizione dinanzi
al Tribunale di Trieste, avverso al decreto ingiuntivo emesso a favore della
banca per la somma di lit. 41.928.322 oltre interessi. La controparte
costituendosi, affermava che , trattandosi del mero recupero di anticipi su
provvigioni, non potevano trovare riscontro gli artt. 1341, 1342 e 2113 c.c..
Avendo il Tribunale di Trieste accolto
l’opposizione al decreto ingiuntivo la banca aveva proposto appello; ma la Corte
di Appello, confermando la sentenza di primo grado aveva osservato che risultava
evidente e perciò palese lo squilibrio tra le parti: la limitazione
dell’esercizio del recesso da un lato e la possibilità, dall’altro, di poter
liberamente recedere nei primi trentasei mesi del rapporto. Avverso tale
orientamento pertanto la banca ha proposto ricorso per Cassazione
La questione di diritto sollevata
L’istituto giuridico sotteso alla sentenza in esame è
attinente alle condizione generali di contratto e, nello specifico, alle
clausole vessatorie contenuti nei contratti conclusi mediante moduli o
formulari.
Il problema di fondo delle condizioni generali di contratto,
ex art. 1341 primo comma, è appunto dato dalla realtà di un fenomeno che
attraverso la forma del contratto evidenzia un forte potere di regolamentazione
unilaterale nel rapporto contrattuale. Si denominano, infatti, condizioni
generali di contratto quelle condizione che un soggetto predispone
inilateralmente per regolare in modo uniforme i pripri rapporti con la
controparte.
La legge, pertanto, prevede che tali norme trovino
applicazione se i contraenti le conoscevano oppure si trovavano in condizioni di
venirne a conoscenza, al momento di conclusione del contratto.
Dette condizioni sono di regola riportate su un modulo a
stampa e il soggetto interessato, se vorrà concludere l’accordo, non potrà far
altro che aderire. La caratteristica è, dunque, che esse non si formano a
seguito di normale trattativa ma per adesione manifestata dalla controparte.
In particolare, poi, talune clausole vengono dette vessatorie
in quanto incidono meggiormente sul “contraente debole” limitandone un diritto.
Esse sono indicate tasativamente nel secondo comme dell’art.1341 c.c. ed
affinchè possano ritenersi efficaci devono essere specificatamente approvate per
iscritto.
Inoltre, il contratto concluso a mezzo di moduli e formulari
può essere rappresentato anche da un documento informatico e ciò comporta
numerose difficoltà; nel caso di un documento cartaceo c’è un legame diretto
tra le informazioni contenute nel documento e il supporto atto a contenerle; il
tipo di carta o di inchiostro utilizzato costituiscono proprietà distintive di
un documento; l’identificazione dell’autore è affidata alla firma autografa: la
calligrafia, infatti, è tradizionalmente considerata un elemento identificativo
della persona, anche se lascia uno spazio notevole alle falsificazioni.
Il cambiamento di supporto produce una differenza evidente: un
documento informatico è riproducibile indefinitamente e modificabile con estrema
facilità; non si può distinguere tra un documento originale e le corrispondenti
copie; qualunque computer è infatti in grado di generare lo stesso documento.
Nel documento elettronico viene quindi a cadere il legame diretto tra
informazione e relativo supporto, legame che, come è stato detto, caratterizza
in qualche modo il documento cartaceo. In ogni caso, oggi si propende per una
netta ed evidente equiparazione guiridica del documento informatico al documento
cartaceo.
Orbene, il datore di lavoro che utilizzi documento informatico
per la stipulazione di un contratto con il proprio dipendente da luogo ad un
contratto concluso a
mezzo di moduli o formulari se il file è stato predisposto in modo da ad essere
utilizzato per un numero indeterminato di rapporti ed in quanto tale sarà
sottoponibile alla disciplina dettata dall’art. 1341.
La soluzione adottata dalla Corte
La Cassazione di contro all’obiezione presentata dalla banca
circa la natura di contratto concluso tramite moduli o formulari (perchè non
sussiste la prova che il contratto sia stato concluso mediante moduli o
formulari predisposti dall’azienda di credito) è categorica: << anche se non è
stato usato un “modulo”, ovvero uno stampato da accettare in blocco riempiendo
gli spazi bianchi, rimane il fatto che anche la riproduzione di un documento
informatico o “file”, predisposto dalla banca e destinato ad essere utilizzato
per un numero indeterminato di rapporti, costituisce uso di “formulario”, inteso
quale documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un
numero indeterminato di esemplari>>.
Pertanto, anche il modulo utilizzato per la stipulazione del
contratto di lavoro e, dunque, per la nascita del vincolo giuridico derivante
dal rapporto di lavoro, è configurabile nella categoria dei contratti conclusi
a mezzo di moduli e formulari ex art 1341 e 1342 c.c. anche nel caso in cui il
datore di lavoro (nella specie, un’azienda di credito) utilizzi un documento
informatico o "file" unilateralmente predisposto e destinato a regolare un
numero indeterminato di rapporti.
In relazione all’art. 1341 secondo comma, però, la Suprema
Corte concorda con la difesa della banca ricorrente che non è sufficiente uno
squilibrio per provocare la nullità della clausola ove non specificamente
approvata per iscritto, ma occorre che tale clausola rientri nell’elenco
tassativo di cui all’art. 1341 comma 2 Codice Civile: tassatività che esclude
l’analogia e consente, al più, una interpretazione estensiva.
Nell’ambito del disposto dell’art 1341 Codice Civile si
afferma che non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le
condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, tra
l’altro, facoltà di recedere dal contratto.
Ma, al riguardo, la giurisprudenza aveva già in passato
sottolineato che la clausola è vessatoria in quanto preveda la facoltà di
recesso a favore del solo predisponente e non attiene alla facoltà di recesso
reciproca.
Si è, pertanto, ritenuto (Cass. 22.1.1991 n. 544) che nel caso
di contratto di agenzia la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non
richieda approvazione specifica ex art.1341 Codice Civile. Nello stesso senso
Cass. 14.7.1986 n .4540.
è possibile allora concludere dicendo, perchè una clausola
contrattuale possa dirsi vessatoria e ricondotta alla disciplina speciale
dell’approvazione per iscitto prevista dal secondo comma del sucitato art 1341,
che è necesario indicare con precisione a quale ipotesi di vessatorietà la
clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile, non
essendo sufficiente asserire che si configuri una generica alterazione degli
obblighi derivanti dal vincolo contrattuale.
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6314 del 22
marzo 2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato
il 5.12.2000, M. A. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Trieste,
avverso al decreto ingiuntivo emesso a favore della spa Banca F. per la somma di
lit. 41.928.322 oltre interessi. Il credito azionato costituiva la restituzione
degli anticipi su provvigioni corrisposti dalla banca al Maton. Questi aveva
stipulato con la società un contratto come produttore assicurativo, sulla base
di scritture predisposte dalla banca in appositi moduli, le quali contenevano
clausole vessatorie, non specificamente approvate per iscritto. Tali scritture
contenevano inoltre la preventiva rinuncia a diritti indisponibili nascenti dal
rapporto, che l’opponente impugnava per violazione dell’art. 2113 Codice Civile.
2. Si costituiva la Banca
F. spa ed eccepiva che non trovavano applicazione gli artt. 1341, 1342 e 2113
invocati da controparte, trattandosi del mero recupero di anticipi su
provvigioni.
Non sussisteva alcuna
predisposizione del contratto nè alcuna clausola vessatoria; nessuna preventiva
rinuncia a diritti indisponàbilà era stata operata.
3. Il Tribunale, istruita
documentalmente la causa, accoglieva l’opposizione. Proponeva appello la Banca
F. ribadendo le proprie asserzioni. La Corte di Appello, previa costituzione del
M.il quale chiedeva il rigetto dell’appello avversario, confermava la sentenza
di primo grado cosí motivando:
– appare pacifico che gli
accordi “inter partes” furono stilati utilizzando moduli e formulari predisposti
dall’azienda di credito, con mera accettazione da parte del M.;
– è evidente lo squilibrio
tra le part