Civile

Sulle bollette Telecom decide il giudice civile – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 4896 del 08/03/2006

Sulle
controversie relative alle bollette telefoniche è competente a decidere il
giudice civile. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
chiarendo in proposito che, nelle ipotesi di rapporti individuali di utenza con
soggetti privati la cui fonte regolatrice sia non di natura concessoria o
comunque amministrativa, ma di diritto positivo negoziale, come avviene nelle
relazioni tra gestore telefonico e destinatario del servizio, "la controversia
che su di essi insorga attiene a diritti soggettivi, e non rientra nella
giurisdizione amministrativa esclusiva", e che "parimenti negativa è la
soluzione, per quanto attiene alla giurisdizione tributaria", affermata dalla
Telecom Italia s.p.a., in relazione alla (contestata possibilità di) rivalsa
dell’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese di emissione della fattura
e dei conseguenti adempimenti e formalità, poichè in tema di I.V.A., le
controversie tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo della rivalsa non
attengono al rapporto tributario, non essendo il cessionario soggetto passivo di
imposta, ed esulano, pertanto, dalle attribuzioni delle commissioni tributarie.

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 4896 del 08/03/2006 (Presidente: V. Carbone;
Relatore: E. Papa)


LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONI UNITE
CIVILI


ORDINANZA


IN FATTO

E. O.,
titolare di due utenze telefoniche in Battipaglia, ha convenuto davanti al
Giudice di pace di Eboli la Telecom Italia s.p.a., chiedendo la restituzione
delle somme versate a titolo di rimborso delle spese di spedizione fattura, in
via principale, perchè la restituzione era avvenuta in violazione dell’art. 21,
comma 8, del DPR 633/1972, nella parte in cui dispone che le spese di emissione
della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare
oggetto di addebito a qualsiasi titolo, e, in via gradata, per inefficacia della
relativa clausola contrattuale, perchè vessatoria (artt.1469- bis segg. cod.
civ.).

La Telecom
Italia, nel resistere, ha pregiudizialmente opposto che la giurisdizione sulla
domanda proposta spetta alle commissioni tributarie.

Propone
regolarmente preventivo di giurisdizione l’attore, rilevando l’estraneità al
rapporto tributario del consumatore finale e ribadendo la sussistenza della
giurisdizione ordinaria anche in relazione al petitum sostanziale, dedotto in
giudizio.

Resistendo
con controricorso, la Telecom Italia s.p.a., oltre ad insistere sulla propria
impostazione, afferma, in via gradata, la giurisdizione del giudice
amministrativo.


IN DIRITTO

Deve
dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame.

Va, in primo
luogo, senza che assuma rilievo l’eccezione di novità della questione
(formulata solo, in via gradata, col controricorso) in materia sottoposta a
verifica di ufficio delle Sezioni unite, esclusa la giurisdizione
amministrativa.

Difatti,
ipotesi di rapporti individuali di utenza con soggetti privati (art. 7 della
legge 205/2000), la cui fonte regolatrice sia non di natura concessoria o
comunque amministrativa, ma di diritto positivo negoziale, come avviene nelle
relazioni tra gestore telefonico e destinatario del servizio, la controversia
che su di essi insorga attiene a diritti soggettivi, e non rientra nella
giurisdizione amministrativa esclusiva (cfr., per tutte, Cass., Sez. un.,
12607/2004, 260/2003).

Parimenti
negativa è la soluzione, per quanto attiene alla giurisdizione tributaria,
affermata dalla Telecom Italia s.p.a., in relazione alla (contestata
possibilità di) rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese
di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, in
relazione al citato art. 21, comma 8, T.U., I.V.A.

Sul punto,
invero, deve condividersi, l’orientamento univoco secondo cui, in tema di
I.V.A., le controversie tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo della
rivalsa non attengono al rapporto tributario, non essendo il cessionario
soggetto passivo di imposta, ed esulano, pertanto, dalle attribuzioni delle
commissioni tributarie, come delineate dall’art. 2 D.Lgs. 31 dic. 1992 n. 546,
anche a seguito della sostituzione operata dall’art. 12 della legge 28 dic. 2001
n. 448, per rientrare in quelle del giudice ordinario (cosi’ Cass., Sez. un.,
6632/2003; v. anche Cass., Sez. un., 10693/2002, 1147/2000).

Di qui la
declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

Il carattere
preventivo del rimedio, rimesso alla scelta del ricorrente, consiglia la
compensazione delle spese della presente fase.


P.Q.M.

Dichiara la
giurisprudenza del giudice ordinario.

Compensa fra
le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 2 feb.
2006.

Depositata in
Cancelleria l’8 marzo 2006.

 

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