Attualità

Comunicato Stampa dell’Ufficio elettorale centrale nazionale costituito presso la Corte Suprema di Cassazione

Ufficio elettorale centrale
nazionale


costituito presso la Corte
Suprema di Cassazione


 


 


L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, ha proceduto, a norma dell’art. 83,
comma 1,  del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
alla determinazione delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di
liste e delle singole liste che sono cosi’  risultate:

 

1)     
Coalizione di liste avente come capo BERLUSCONI SILVIO
cifra elettorale nazionale 18.977.843;

2)     
Coalizione di liste avente come capo PRODI ROMANO cifra
elettorale nazionale 19.002.598;

3)     
Lista PROGETTO NORDEST cifra elettorale nazionale 
92.002
;

4)     
Lista DIE FREIHEITLICHEN  cifra elettorale nazionale
17.183
;

5)     
Lista MOVIMENTO POLITICO TERZO POLO     cifra elettorale
nazionale 16.174;

6)     
Lista IRS INDIPENDENTZIA REPUBRICA DE SARDIGNA  cifra
elettorale nazionale 11.648;

7)     
Lista SARDIGNA NATZIONE cifra elettorale nazionale
11.000
;

8)     
Lista PER IL SUD   cifra elettorale nazionale 5.130;

9)     
Lista MOVIMENTO DEMOCRATICO SICILIANO E DEL PARTITO "NOI
SICILIANI" 
cifra elettorale nazionale 5.003;

10)  
Lista MOVIMENTO TRIVENETO – NEL CUORE DELL’EUROPA  cifra
elettorale nazionale 4.518;

11)  
Lista DIMENSIONE CHRISTIANA  cifra elettorale
nazionale 2.489;

12)  
Lista SOLIDARIETA’ – LIBERTA’, GIUSTIZIA E PACE cifra
elettorale nazionale 5.814;

13)  
Lista MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO – DESTRA NAZIONALE NUOVO M.S.I.
cifra elettorale nazionale 1.093;

14)  
Lista LEGA SUD  cifra elettorale nazionale 848.


            Il totale generale dei voti validi ” compresi quelli assegnati dagli
Uffici centrali circoscrizionali, ai sensi dell’art. 76, comma 1, n. 2, del
testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive  modificazioni ” ottenuti da
tutte le liste, è pari a  38.153.343.


           Ai sensi  dell’art. 83, comma 1, n. 3, del testo unico 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni  l’Ufficio elettorale centrale nazionale ha
accertato che sono ammesse al riparto dei seggi le seguenti coalizioni di liste:

1)     
Coalizione di liste avente come capo BERLUSCONI SILVIO voti
n. 18.977.843

2)     
Coalizione di liste avente come capo  PRODI ROMANO  voti n.
19.002.598

Il
totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste ammesse al
riparto  è: 37.980.441.

Inoltre,
l’Ufficio ha accertato che nessuna lista non collegata ha superato i quorum di
cui all’art. 83, comma 1, n. 3 lettera b) del testo unico 30 marzo 1957, n. 361
e successive modificazioni.     

  


Provvedimento estratto dal verbale.

OMISSIS

 


L’Ufficio elettorale centrale nazionale, in ordine alla come sopra determinata
cifra elettorale nazionale della coalizione di liste collegate avente come unico
capo Romano Prodi;

avuto
riguardo ai cosiddetti “reclami” pervenuti, alla nota trasmessa il 18 aprile
2006 dall’Ufficio elettorale circoscrizionale Lombardia 2 e alle contestazioni
sollevate in varie sedi;

visto il
proprio provvedimento in data 16 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 17 marzo 2006 n.64 (pagg.73-74), recante l'”elenco dei collegamenti ammessi
all’elezione della Camera dei deputati”;


esaminati gli atti e, in particolare, l’estratto del verbale trasmesso dal
predetto Ufficio elettorale circoscrizionale Lombardia 2;

OSSERVA


Il dianzi menzionato provvedimento del 16 marzo 2006 è stato adottato
applicando le norme di cui agli artt.14 e segg. D.P.R. 30 marzo 1957 n.361 e
successive modifiche e integrazioni, le quali non prevedono tra i requisiti di
ammissibilità di una lista e del suo, eventuale, collegamento in una coalizione
quello della presentazione in una pluralità di circoscrizioni elettorali,
sicchè deve ritenersi consentito che una lista possa essere presentata e possa
collegarsi in una coalizione anche se la relativa presentazione avvenga in una
sola circoscrizione.

Ne
consegue che l’art.83 n.1 e n.2 del D.P.R. n.361/1957 citato, nella parte in cui
prevede che l’Ufficio elettorale centrale nazionale determina la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione sommando – con
riferimento alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista – le cifre
elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste
aventi il medesimo contrassegno, va interpretato nel senso che a tale somma si
procede nell’eventualità della presentazione della lista in più
circoscrizioni, ma non nel senso che non si debba tener conto dei voti
conseguiti da una lista che si sia presentata in una sola circoscrizione.


D’altronde, ogni procedimento, e quindi anche il procedimento elettorale, deve
intendersi assoggettato al principio di economia, per il quale ciascun atto è
logicamente preordinato all’atto o alla serie di atti successivi,  con la
conseguenza che non è concepibile l’adozione di atti inutili rispetto alla fase
successiva. Pertanto, con riferimento alla fattispecie, è da escludere che il
provvedimento contenente l’elenco dei collegamenti ammessi possa essere
considerato inutile, come sarebbe nel caso in cui, ammessa prima delle elezioni
la presentazione di una lista in una sola circoscrizione e il relativo
collegamento in una coalizione, il voto espresso dagli elettori per quella lista
e per quella coalizione venisse messo nel nulla in sede di somma delle cifre
elettorali.

Va
puntualizzato, da ultimo, che nessun argomento in senso contrario puo’ trarsi
dalle disposizioni collocate nella parte finale dell’art. 83, comma primo n.3
lett.a), del ridetto D.P.R.: esse hanno carattere di specialità  poichè
esprimono l’esigenza della rappresentanza parlamentare delle minoranze
linguistiche e contengono criteri di computo della cifra elettorale nazionale
del tutto specifici. Infatti la norma di legge considerata ha la finalità di
adeguare il limite generale del cosiddetto sbarramento (2% dei voti validi
espressi su base nazionale) alle liste rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute negli statuti speciali delle regioni, onde la norma medesima è
estranea alla disciplina della presentazione delle liste contenuta, come detto,
in una diversa sede del ripetuto D.P.R..

Alla
stregua delle considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto di dover determinare
la cifra elettorale nazionale

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *