Addebito della separazione per chi ostacola il rapporto del partner con i figli di primo letto – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 3028 del 13/02/2006
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In
caso di separazione, il coniuge che ostacola il rapporto del partner con i figli
di primo letto puo’ essere dichiarato responsabile della fine del matrimonio. Lo
ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione respingendo il
ricorso di una donna che, nella pur breve durata del matrimonio, aveva fatto di
tutto per impedire al marito il sereno svolgimento degli incontri con i figli
nati dal precedente matrimonio. Secondo la Suprema Corte un simile comportamento
costituisce una grave violazione dei doveri di solidarietà familiare.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 3028 del 13/02/2006 (Presidente: M. G. Luccioli;
Relatore: B. Spagna Musso)
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I
CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
D. A.M., con
ricorso in data 12/5/94, premesso di aver contratto matrimonio con B. A. in data
14/2/91 senza la nascita di figli, chiedeva al Tribunale di S. Maria Capua
Vetere di pronunciare separazione con addebito a carico dello stesso B. per
comportamenti violenti e aggressivi ed avvandono del domicilio coniugale in data
24/12/93.
Si costituiva
il B. che, a sua volta, in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi l’addebito
della separazione alla moglie, per avere quest’ultima tenuto un comportamento
tale da impedire una corretta e civile convivenza.
L’adito
Tribunale, con sentenza n. 1486/2000, pronunciava separazione personale tra
detti coniugi con addebito alla D.
A seguito
dell’impugnazione proposta dalla D. la Corte di appello di Napoli, costituitosi
il B., con la sentenza in esame in data 17/10/2002, rigettava oil gravame
confermando quanto statuito in primo grado; sostenevano, tra l’altro, i giudici
della Corte territoriale che risultava provata (mediante testimonianza e
registrazione telefoniche) in maniera inequivoca la condotta ostile tenuta dalla
moglie, in grave violazione dei doveri coniugali di solidarietà familiare,
impedendo, nel pur brevissimo corso della vita matrimoniale, al marito il sereno
svolgimento degli incontri con i figli nati dal precedente matrimonio.
Ricorre per
cassazione con un motivo la D; resiste con controricorso il B.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con l’unico
motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e difetto di
motivazione; si censura la decisione impugnata per essersi basata sulla
valutazione di un unico episodio conclusivo della vicenda coniugale in ordine
alla pronuncia di addebito all’odierna ricorrente.
Il ricorso è
inammissibile.
Deve
premettersi che i Giudici della Corte territoriale, in virtù delle
argomentazioni poste a sostegno dell’impugnata sentenza, hanno dato logicamente
e sufficientemente conto della propria decisione, rendendo, tra l’altro, agevole
l’individuazione della relativa ratio.
Hanno,
infatti, sulla base del discrezionale potere valutativo spettante al giudice del
merito in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, ritenuto
decisiva, ai fini della pronuncia di addebito nei confronti dell’odierna
ricorrente, la deposizione di un teste presente ai fatti, riguardo al
comportamento della D. definito quale grave violazione dei doveri coniugali di
solidarietà familiare; circostanza che li ha indotti a ritenere superfluo
l’esame di altri elementi probatori.
Ne consegue
che, essendo ogni ulteriore valutazione di circostanze e fatti processuali
preclusa nella presente sede di legittimità, inammissibile è l’unico motivo di
ricorso finalizzato proprio al riesame delle prove esperite nella fase di
merito.
Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese della presente fase, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro
1.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed
accessorie come per legge.
Roma,
17/11/2005.
Depositata in
Cancelleria il 13 febbraio 2006.