DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSEGUENZE DERIVANTI DA INCIDENTI STRADALI – LEGGE 21/02/2006 n.102
LEGGE 21
febbraio 2006, n. 102
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006)
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CONSEGUENZE DERIVANTI DA INCIDENTI STRADALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 2 dell’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è sostituito dai seguenti:
"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due
anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".
Art. 2.
(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni
colpose gravi e gravissime)
1. Il secondo comma dell’articolo 589 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
la pena è della reclusione da due a cinque anni".
2. Il terzo comma dell’articolo 590 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le
lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni".
Art. 3.
(Disposizioni processuali)
1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni,
conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al
libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.
Art. 4.
(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della
data del giudizio)
1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 406 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma,
e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo’ essere
concessa per non più di una volta".
2. All’articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma,
del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve
essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini
preliminari".
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 429 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
"3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma,
del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo’ essere superiore a
sessanta giorni".
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 552 del codice di procedura penale sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590,
terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere
emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo
comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d),
è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".
Art. 5.
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)
1. All’articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di
bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del
danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino
gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza
immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione, a carico di una o più delle
parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale
variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento
che sarà liquidato con sentenza".
Art. 6.
(Obblighi del condannato)
1. Dopo l’articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 224-bis. – (Obblighi del condannato). – 1. Nel pronunciare sentenza di
condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con
violazione delle norme del presente codice, il giudice puo’ disporre altresi’ la
sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente
nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non puo’ essere inferiore a un mese nè
superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 99, secondo
comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non puo’ essere
inferiore a tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate
dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il
condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro
settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il
condannato lo richiede, il giudice puo’ ammetterlo a svolgere il lavoro di
pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non puo’ comunque oltrepassare le
otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
Si riporta il testo dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati). – 1.
Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni
alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonchè le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due
anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il
periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la
prima violazione.».
Note all’art. 2:
Si riporta il testo dell’art. 589 del codice penale come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 589 (Omicidio colposo). – Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di
lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non
puo’ superare gli anni dodici.».
Si riporta il testo dell’art. 590 del codice penale cosi’ come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 590 (Lesioni personali colpose). – Chiunque cagiona ad altri per colpa una
lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della
multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire
seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le
lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la
pena della reclusione non puo’ superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti
nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene
del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.».
Note all’art. 3:
Il capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile reca: «Delle
controversie individuali di lavoro».
Note all’art. 4:
Si riporta il testo dell’art. 406 del codice di procedura penale come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 406 (Proroga del termine). – 1. Il pubblico ministero, prima della
scadenza, puo’ richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine
previsto dall’art. 405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di
reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi
di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di
concluderle entro il termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga puo’ essere autorizzata dal giudice per un tempo non
superiore a sei mesi.
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e
590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo’ essere
concessa per non più di una volta.
3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l’avviso della
facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla
persona sottoposta alle indagini nonchè alla persona offesa dal reato che,
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di
consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga,
il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data
dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico
ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonchè, nella ipotesi prevista
dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle
forme previste dall’art. 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per
taluno dei delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis e nell’art. 407, comma 2,
lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza
entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al
pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza
con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il
termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non
superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico
ministero a norma dell’art. 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di
proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque
utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano
successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le
indagini.».
Si riporta il testo dell’art. 416 del codice di procedura penale come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). – 1. La
richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella
cancelleria del giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso
previsto dall’art. 415-bis, nonchè dall’invito a presentarsi per rendere
l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 3, qualora la persona sotto