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Foto sui manifesti politici e diritti delle persone. Va rispettato il diritto all’identità personale

Si riconosce nella foto che
compare sui manifesti usati da un partito per la campagna di tesseramento, ma
non nella fede politica del partito e il Garante ordina  di rimuovere i
manifesti.

Si è conclusa cosi’  la
vicenda di una donna si è rivolta all’Autorità con ricorso presentato in via
d’urgenza per lamentare l’uso illecito di una sua immagine fotografica  da parte
di un partito politico per i manifesti che pubblicizzano la campagna di
tesseramento 2006. La foto risale a circa 18 anni fa e la ritrae, ancora oggi
perfettamente riconoscibile, mentre partecipa ad una manifestazione pubblica.
Secondo la donna l’associazione della sua immagine con la campagna pubblicitaria
del partito l’avrebbe esposta ad un giudizio pubblico lesivo della sua identità
personale attribuendole una fede politica che non ha.

Le sue ragioni sono state
riconosciute legittime dal Garante che ha accolto la richiesta della donna e ha
ordinato al partito di rimuovere immediatamente i manifesti. L’Autorità, nella
decisione sul ricorso di cui è stato relatore il Vice Presidente Giuseppe
Chiaravalloti, ha spiegato che, pur non essendo necessario il consenso della
persona fotografata quando la riproduzione è collegata a avvenimenti di
interesse pubblico o che si svolgono in pubblico, il trattamento dei dati per
essere lecito deve comunque svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale. L’uso della foto che ritrae l’interessata nel corso di una
manifestazione di parecchi anni fa, associata, oggi, alla campagna di
tesseramento di un partito, ingenera invece una rappresentazione della
personalità della donna differente rispetto a quella concreta ed effettiva che
si è formata nel corso degli anni trascorsi dal momento in cui l’immagine è
stata ripresa. Per poter utilizzare la foto nel modo in cui è stata impiegata,
cioè per il tesseramento, sarebbe stata dunque necessaria un’esplicita
autorizzazione dell’interessata.

Nel sottolineare che il
divieto di usare la foto si estende anche ad eventuali, future pubblicazioni
dell’immagine su siti web, pubblicazioni a stampa, o materiale propagandistico,
l’Autorità ha addebitato al partito le spese del procedimento, da liquidare
direttamente a favore della donna.

 

https://www.litis.it

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