Lavoro

Demansionamento e dequalificazione del lavoratore -; Il danno biologico ed esistenziale va provato dal lavoratore – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 6572 del 14/03/2006


LAVORO SUBORDINATO – DEMANSIONAMENTO E
DEQUALIFICAZIONE DEL LAVORATORE – DANNO BIOLOGICO E DANNO ESISTENZIALE – ONERE
PROBATORIO

Le Sezioni Unite compongono il contrasto
sussistente nella giurisprudenza della sezione lavoro della Corte in tema di
risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione del lavoratore. Pur
convergendo, gli opposti orientamenti della sezione lavoro, nel ritenere la
potenzialità nociva del comportamento datoriale incidente su una pluralità di
aspetti e concordando sulla risarcibilità anche del danno non patrimoniale, le
decisioni divergevano in ordine al regime della prova del danno (conseguente, in
re ipsa, al demansionamento, per un indirizzo, subordinata all’assolvimento, da
parte del lavoratore, dell’onere di provare l’esistenza del pregiudizio, per
l’altro). Le Sezioni Unite valorizzano questo secondo indirizzo statuendo che il
riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno
professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non
ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non puo’
prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio,
della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il
risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione
dell’integrità psico – fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale –
da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed
interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul “fare a-reddittuale” del
soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri,
inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione
della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i
mezzi consentiti dall’ordinamento. Per la Corte assume, peraltro, precipuo
rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di
precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità
all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione,
frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione
professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore
comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi
dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), attraverso un prudente
apprezzamento, si puo’ coerentemente risalire al fatto ignoto, l’esistenza del
danno, facendo ricorso alle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle
quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

 


Allegato Pdf:

CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,

Sentenza n. 6572
del 14/03/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore M. La
Terza)

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