Se l’indagato non comprende la lingua italiana l’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere tradotto, a pena di nullità – CASSAZIONE PENALE, Sezione IV, Sentenza n. 7664 del 03/03/2006
INDAGINI PRELIMINARI ” AVVISO DI CONCLUSIONE ”
IGNORANZA DELLA LINGUA ITALIANA ” OBBLIGO DI TRADUZIONE ” VIOLAZIONE ”
CONSEGUENZE
L’omessa traduzione dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari destinato all’indagato che, come risulta dagli atti,
non comprende la lingua italiana, ne determina la nullità d’ordine generale ed
a regime intermedio, che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio e che
pero’ è sanata, a norma dell’art. 183, comma 1, lett. a, c.p.p., in caso di
acquiescenza prestata dall’imputato anche con la proposizione della richiesta di
giudizio abbreviato.
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CASSAZIONE
PENALE, Sezione IV,
Sentenza n. 7664 del 03/03/2006 (Presidente
M. Battisti, Relatore R. Bricchetti