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Il giudice nazionale non è tenuto al riesame di una sentenza passata in giudicato, sebbene questa violi il diritto comunitario – Corte di giustizia delle Comunità europee, I Sezione Civile, Sentenza del 16/03/2006

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PRINCIPI DEL DIRITTO
COMUNITARIO – PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA
INTERNA – LIMITI DEL GIUDICATO

La Corte ha affermato che
il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le
norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione
giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto
comunitario.
Il giudice del rinvio aveva invero ipotizzato l’esistenza di un tale obbligo,
sulla base dei principi enunciati dalla Corte nella sentenza 13 gennaio 2004,
causa C-453/00, Kà¼hne & Heitz, relativi all’obbligo, imposto ad un organo
amministrativo, di riesaminare una decisione amministrativa definitiva contraria
al diritto comunitario come interpretato dalla Corte.

 


Corte di giustizia delle
Comunità europee, I Sezione Civile, Sentenza del 16/03/2006


 

Nel procedimento C‑234/04,

Rosmarie Kapferer

e

Schlank & Schick GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric
(relatore), dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhà¡sz e M. IleÅ¡ič, giudici,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt.
10 CE e 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede
opposti la sig.ra Kapferer, cittadina austriaca residente in Hall in Tirol
(Austria), e la società, di diritto tedesco, di vendita per corrispondenza
Schlank & Schick GmbH (in prosieguo: la “Schlank & Schick”), con sede in
Germania, riguardo ad un’azione diretta a far condannare quest’ultima a
consegnare alla sig.ra Kapferer una vincita, poichè la detta società, con una
lettera indirizzatale nominativamente, aveva suscitato nella sig.ra Kapferer
l’impressione che le fosse stato attribuito un premio.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 L’art 15, n. 1, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

“Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza
in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che
possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata
dalla presente sezione:

( )

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una
persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato
membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo,
verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato
membro, purchè il contratto rientri nell’ambito di dette attività”.

4 Ai sensi dell’art. 16, n. 1, del medesimo regolamento, “[l]’azione del
consumatore contro l’altra parte del contratto puo’ essere proposta o davanti ai
giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o
davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore”.

5 L’art. 24 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

“Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del
presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il
convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la
comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice
esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22”.

La normativa nazionale

6 L’art. 5j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz),
nella versione che risulta dalla legge entrata in vigore il 1° ottobre 1999 (BGBl.
I, 1999, pag. 185) dispone quanto segue:

“Gli imprenditori che inviano ad un determinato consumatore promesse di
assegnazione di un premio o altre analoghe comunicazioni e con i termini di tale
comunicazione suscitano l’impressione che il consumatore abbia vinto un
determinato premio devono consegnare al consumatore detto premio; esso puo’
anche essere richiesto in via giudiziaria”.

7 L’art. 530 del codice di procedura civile austriaco (Zivilprozessordnung, in
prosieguo: la “ZPO”) sui presupposti per il ricorso per revisione dispone quanto
segue:

“(1) Una causa conclusasi con una decisione definitiva sulla controversia, puo’
essere riaperta a seguito di ricorso per revisione proposto da una delle parti,

(…)

5. qualora una decisione di un giudice penale, su cui si fonda la decisione di
cui trattasi, sia stata annullata da un’altra pronuncia passata in giudicato;

6. qualora la parte trovi o sia messa in grado di utilizzare una decisione
anteriore già passata in giudicato, vertente sulla stessa domanda o sullo
stesso rapporto giuridico e che statuisce definitivamente sulla controversia tra
le parti del procedimento da riaprire;

7. qualora la parte venga a conoscenza di nuove circostanze di fatto ovvero
trovi o sia messa in condizione di utilizzare nuove prove, la deduzione o
utilizzazione delle quali, in precedenti procedimenti, avrebbe portato ad una
decisione ad essa maggiormente favorevole.

(2) La riapertura della causa a seguito di ricorso per revisione per i motivi di
cui al n. 1, punto 7, è ammissibile soltanto nel caso in cui la parte fosse
impossibilitata, senza sua colpa, a far valere le nuove circostanze di fatto o
le nuove prove prima della conclusione della trattazione orale a seguito della
quale è stata emessa la decisione di primo grado”.

8 L’art. 534 del medesimo codice dispone quanto segue:

“(1) Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di quattro
settimane.

(2) Tale termine decorre:

(…)

4. nella fattispecie contemplata dall’art. 530, n. 1, punto 7, a partire dal
giorno in cui la parte ha avuto la possibilità di dedurre in giudizio le
circostanze di fatto e le prove di cui è venuta conoscenza.

(3) Il ricorso per revisione non puo’ essere proposto decorsi dieci anni dal
passaggio in giudicato della decisione di cui trattasi”.

Controversia principale

9 La sig.ra Kapferer, in qualità di consumatrice, più volte aveva ricevuto per
posta dalla Schlank & Schick materiale pubblicitario recante l’annuncio di
presunte vincite. Dopo aver ricevuto un’ulteriore missiva a lei personalmente
indirizzata, secondo la quale era a sua disposizione un premio in forma di
accredito in contanti di ATS 53 750 (pari ad EUR 3 906,16), la sig.ra Kapferer
ha ricevuto circa due settimane più tardi una busta contenente, tra l’altro, un
buono d’ordine, una lettera relativa all’ultimo avviso riguardante l’accredito
in contanti e un estratto conto. In base alle condizioni di
partecipazione/assegnazione figuranti sul retro dell’ultimo avviso, la
partecipazione all’assegnazione degli accrediti era subordinata ad
un’ordinazione‑prova non vincolante.

10 La sig.ra Kapferer ha quindi rispedito a Schlank & Schick il buono d’ordine
in questione dopo avervi incollato la marca d’accredito ed apposto la propria
firma sul retro del buono sotto la menzione “[h]o preso conoscenza delle
condizioni di partecipazione”, ma senza aver letto le condizioni di
partecipazione/assegnazione. Non è possibile stabilire se abbia effettuato
anche un’ordinazione di prodotti.

11 Non avendo ricevuto il premio che riteneva di aver vinto, la sig.ra Kapferer
ha reclamato l’assegnazione del premio in base all’art. 5j del KSchG, chiedendo
al Bezirksgericht Hall in Tirol di condannare la Schlank & Schick a versarle la
somma di EUR 3 906,16, oltre al 5% di interessi a partire dal 27 maggio 2000.

12 La Schlank & Schick ha sollevato un’eccezione d’incompetenza del giudice
adito. Essa sostiene che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del
regolamento n. 44/2001 non sono applicabili, in quanto presuppongono l’esistenza
di un contratto a titolo oneroso. La partecipazione al gioco a premi sarebbe
stata subordinata ad un’ordinazione di merce che, pero’, la sig.ra Kapferer non
avrebbe mai effettuato. Il diritto derivante dall’art. 5j del KSchG non sarebbe
di natura contrattuale.

13 Il Bezirksgericht ha respinto l’eccezione d’incompetenza e si è ritenuto
competente in base agli artt. 15 e 16 del regolamento n. 44/2001, perchè, a suo
avviso, sussiste un rapporto contrattuale tra le parti in causa. Nel merito, ha
respinto integralmente le richieste della sig.ra Kapferer.

14 La sig.ra Kapferer ha presentato ricorso in appello dinanzi al giudice del
rinvio. La Schlank & Schick ha ritenuto dal canto suo che la decisione del
Bezirksgericht in merito alla competenza di quest’ultimo non le recava
pregiudizio dato che comunque essa aveva vinto nel merito. Per questo motivo
essa non ha impugnato la decisione sulla competenza.

15 Il giudice del rinvio osserva tuttavia che la Schlank & Schick avrebbe potuto
impugnare la decisione sulla competenza che aveva rigettato la sua eccezione,
potendo essa subire un pregiudizio già solo in virtù di tale decisione di
rito.

Questioni pregiudiziali

16 Il Landesgericht Innsbruck nutre dubbi quanto alla competenza internazionale
del Bezirksgericht. Fondandosi sulla sentenza 11 luglio 2002, causa C‑96/00,
Gabriel (Racc. pag. I‑6367), si chiede se un’ingannevole promessa di vincita,
destinata ad agevolare la conclusione di un contratto e dunque preparatoria di
quest’ultimo, presenti un collegamento sufficientemente stretto con la
preventivata conclusione di un contratto con un consumatore da comportare la
competenza del foro del consumatore.

17 Dato che la Schlank & Schick non ha impugnato la decisione di rigetto
dell’eccezione d’incompetenza, il giudice a quo si chiede se sia comunque tenuto
in forza dell’art. 10 CE a riesaminare ed annullare una decisione passata in
giudicato quanto alla competenza internazionale, nel caso in cui risulti
contraria al diritto comunitario. Il giudice del rinvio pensa all’esistenza di
un tale obbligo interrogandosi, in particolare, sulla possibilità di trasporre
i principi enunciati nella sentenza 13 gennaio 2004, causa C‑453/00, Kà¼hne &
Heitz (Racc. pag. I‑837), relativi all’obbligo, imposto ad un organo
amministrativo, di riesaminare una decisione amministrativa definitiva contraria
al diritto comunitario come frattanto interpretato dalla Corte.

18 Di conseguenza, il Landesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Quanto alla decisione del giudice di primo grado sulla competenza:

a) se il principio di cooperazione sancito dall’art. 10 CE debba essere
interpretato nel senso che anche un giudice nazionale, in presenza dei
presupposti fissati dalla sentenza della Corte di giustizia Kà¼hne & Heitz, è
obbligato a riesaminare e ad annullare una decisione giurisdizionale passata in
giudicato nel caso in cui risulti che questa viola il diritto comunitario; se,
eventualmente, il riesame e la revoca di decisioni giurisdizionali siano
subordinati a condizioni ulteriori rispetto a quelle valevoli per le decisioni
amministrative.

b) In caso di soluzione affermativa della questione sub a):

se il termine fissato dall’art. 534 ZPO per la revoca di una decisione
giurisdizionale contraria al diritto comunitario sia compatibile con il
principio della piena efficacia di quest’ultimo.

c) Parimenti in caso di soluzione affermativa della questione sub a):

se un’incompetenza internazionale (o territoriale) non sanata ai sensi dell’art.
24 del regolamento n. 44/2001 rappresenti una violazione del diritto comunitario
che, in base ai suindicati principi, puo’ far venir meno l’efficacia di
giudicato di una decisione giurisdizionale.

d) In caso di soluzione affermativa della questione sub c):

se un giudice di appello sia tenuto a riesaminare la questione della competenza
internazionale (o territoriale) ai sensi del regolamento n. 44/2001 qualora sia
passata in giudicato la decisione del giudice di primo grado sulla competenza,
ma non ancora la decisione nel merito; in caso affermativo, se tale riesame
debba essere effettuato d’ufficio ovvero soltanto su domanda di una delle parti
del procedimento.

2) Quanto al foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ai
sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001:

a) se un’ingannevole promessa di vincita, destinata ad agevolare la conclusione
di un contratto e dunque preparatoria di quest’ultimo, presenti un collegamento
sufficientemente stretto con la preventivata conclusione di un contratto con un
consumatore, cosicchè per l’azionamento di eventuali pretese su cio’ fondate
sussista la possibilità di adire il foro competente in materia di contratti
conclusi da consumatori ex art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001?

b) In caso di soluzione negativa della questione sub a):

se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa
essere adito anche per azionare pretese derivanti da un rapporto obbligatorio
precontrattuale, e se un’ingannevole promessa di vincita, preparatoria rispetto
alla conclusione di un contratto, presenti un collegamento sufficientemente
stretto con il rapporto obbligatorio precontrattuale in tal modo costituito,
cosicchè il foro suddetto possa essere adito anche per dedurre questioni a cio’
attinenti.

c) se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa
essere adito soltanto nel caso in cui le condizioni stabilite dall’imprenditore
per la partecipazione ad un gioco a premi siano soddisfatte, ancorchè esse non
siano in alcun modo rilevanti per l’insorgere del diritto sostanziale
riconosciuto dall’art. 5j del KSchG.

d) In caso di soluzione negativa delle questioni sub a) e b):

se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa
essere adito per azionare un diritto contrattuale all’adempimento di tipo
particolare, specificamente riconosciuto da una norma di legge, ovvero un
diritto all’adempimento sui generis, di natura fittizia ed assimilabile

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