Sussiste l’abrogazione del reato di rifiuto a prestare il servizio militare a seguito della abolizione della leva obbligatoria – CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 7628 del 02/03/2006
Nuova pagina 7
REATI MILITARI – RIFIUTO DI PRESTARE IL SERVIZIO
MILITARE ” SOPRAVVENUTA ABOLIZIONE DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO ”
ABROGAZIONE DEL REATO ” SUSSISTENZA
A seguito dell’istituzione del servizio militare
professionale, realizzata dalla legge 14 novembre 2000 n. 331, entrata
definitivamente a regime il 31 ottobre 2005, deve ritenersi abolito il servizio
militare obbligatorio in tempo di pace e, di conseguenza, abrogato il delitto di
rifiuto di prestare lo stesso da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata
di leva, ai sensi dell’art. 14, comma secondo, legge n. 230 del 1998, con il
duplice corollario, ai sensi dell’art. 2, comma secondo, cod. pen., che, da un
lato, non è punibile la condotta di chi in precedenza, quando detto servizio
era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo e, dall’altro, vengono a cessare
l’esecuzione e gli effetti penali della condanna eventualmente subita (la Corte,
nell’enunciare tale principio, ha infatti annullato senza rinvio la sentenza di
condanna dell’imputato “perchè il fatto non è previsto dalla legge come
reato”).
CASSAZIONE
PENALE, Sezione I, Sentenza n. 7628 del 02/03/2006
(Presidente T. Gemelli, Relatore L. Pepino)
OSSERVA
-
Con sentenza 1 febbraio
2005 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza 19 luglio 2000
del Tribunale di Orvieto che ha dichiarato B.G. colpevole del reato di cui
all’art.14, secondo comma, legge n. 230/1998 ( perchè, non avendo chiesto
l’ammissione al servizio civile, rifiutava di prestare il servizio militare,
prima di averlo assunto, adducendo motivi di coscienza; in Orvieto il
18.08.1999) e lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di
sei mesi di reclusione.Ha osservato la Corte di merito che: al B.è stato
ammesso al servizio civile sostitutivo , pur non avendone il diritto ( a causa
di precedente prestazione di domanda di arruolamento nella guardia di
finanza), in forza di una falsa dichiarazione( per la quale è stato
condannato, con sentenza 6 aprile 2001 del Tribunale di Orvieto, irrevocabile
il 20 luglio 2001, allapena di sei mesi e dieci giorni di reclusione);a2)
detta ammissione al servizio non fa venir meno il reato contestato sia perchè
il provvedimento dell’amministrazione sul punto era illegittimo e, dunque,
doveva essre disatteso dal giudice penale sia perchè, in ogni caso,
l’impossibilità di prestare il servizio civile, eslude che il rifiuto opposto
dal B. alla prestazione del servizio militare possa essere considerato
legittimo.Ha proposto ricorso il B. deducendo: b1)nullità della sentenza per
mancata correlazione tra l’imputazione contestata( in cui fa riferimento alla
omessa richiesta di ammissione al servizio civile) e quella ritenuta in
sentenza ( nella quale si fa riferimento ad una ammissione al servizio civile
illegittima perchè ottenuta con false dichiarazioni in assenza delle
condizioni di legge);b2) illogicità della motivazione in punto possibilità,
per il giudice, di disapplicare l’atto amministrativo con cui esso ricorrente
era stato ammesso al servizio civile;b3) mancanza di motivazione
sull’esistenza del necessario elemento soggettivo. Il Procuratore generale ha
concluso come in epigrafe. -
Preliminare all’esame dei
motivi di ricorsoè la verifica della sussistenza o meno, a seguito della
entrata in vigore della legge 14 novembre 2000 n. 331( recante” norme per
l’istituzione del servizio militare professionale”), di una situazione
rilevante ai sensi dell’art.129 cpp.
La legge n.331/2000,
come noto , prevede: c1) che <<le forze armate sono organizzate su base
obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente
legge>> è consentito solo: a)<< qualora sia deliberato lo stato di guerra ai
sensi dell’art.78 della Costituzione o una grave crisi internazionale nella
quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad
una organizzazione internazionale giustichi un aumento della consistenza
numerica delle forze armate>>; subordinatamente alla circostanza che << il
personale in servizio sia insufficiente o sia impossibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario
cessato dal servizio da non più di cinque anni>> ( art.2, comma 1,lett.f). In
tale ultima ipotesi<< il servizio di leva è ripristinato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri>< (
art.7, comma 3. decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215).
Per
disciplinare il reclutamento nel periodo intecorrente tra l’entrata in vigore
della legge e il funzionamento a regime del nuovo sistema in essa previsto
nonchè per regolamentare<< la graduale sostituzione( ) dei militari in servizio
obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del
ministero della difesa>>( art.3, comma 1, o’legge n.331) è stato emanato il
decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215 il cui art.7, primo comma, dispone che
il servizio militare di leva è sospeso a decorrere dal 1 gennaio 2007>> e
<<fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle forze armate sono soddisfatte
ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985>>. Tale iter è
stato, poi, modificato con legge 23 agosto 2004, n.226 il cui art 1. prevede<<
che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere
dal 1 gennaio 2005>> e che fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il
servizio di leva( ) i soggetti nati entro il 1985>>.Per effetto di tale
complesso normativo l’ultimo contigente per il servizio militare obbligatorio è
stato chiamato alle armi il 31 dicebre 2004 ed ha terminato il servizio il 31
ottobre 2005, data in cui la ” istituzione del servizio militare professionale”
è andata a regime.
Cosi’
definito il nuovo quadro normativo( e le relative tappe di realizzazione) si
pone il problema degli effetti della sua entrata in vigore sul istema
preesistente.Un dato appare incontestabile: le disposizioni del decreto
presidenziale 14 febbraio 1964, n.237 e dalla legge 24 dicembre 1986, n.958( e
successive modifiche) concernenti le modalità di prestazione del servizio
militare obbligatorio di leva sono abrogate ai sensi dell’art.15, seconda parte,
delle preleggi essendo le nuove disposizioni contenuta nella legge n.331/2000
incompatibili con le precedenti e regolando la nuova legge l’intera materia già
disciplinata da quella anteriore. A tale conclusione non osta ” non essendovi
alcuna incompatibilità logica ” la circostanza che l’abrogazione si sia
verificata gradualmente ( art.3, comma1, legge 331) secondo un iter dettato da
appositi decreti legislativi ( e leggi modificative) conclusosi definitivamente
solo il 31 ottobre 2005. Nè vi osta il disposto dell’art.3, lett. H n.2, della
legge 331 che anzi, prevedendo l’adozione di un decreto legislativo per
<<indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare
obbligatorio coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in
attuazione della presente legge>>, dà espressamente atto che l’abrogazione
delle norme incompatibili o estranee al nuovo sistema si è ormai verificata e
si limita a prevedere ” come di regola accade nella emanazione di testi unici in
materie complesse ” una ( opportuna) opera di chiarificazione finalizzata ad
evitare incertezze e contasti.
Più delicata
è la questione del complesso normativo colpito dalla abrogazione de qua.In
particolare è discusso in dottrina ( ed anche nella giurisprudenza di questa
corte) se detta abrogazione investa solo le disposizioni in tema di modalità di
prestazione ovvero la stessa esistenza del servizio militare obbligatorio ( a
cominciare dall’art.1 , comma3, della legge n.958/1986, nella parte in cui
prevede che << sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini>>).La
risposta, nonostante alcune imprecisazioni terminologiche contenute nella legge
citata e nella produzione normativa che vi ha dato attuazione, è quella più
radicale. Il criterio distintivo tra modifica di un istituto giuridico e sua
abrogazione tacita sta infatti ” come noto ” nella esistenza o meno di una
continuità normativa tra la nuova disciplina e quella precedente( ovvero nel
permanere o meno di identità degli elementi costitutivi fondamentali delle due
fattispecie e dell’interesse tutelato). Orbene, nel caso di specie, la
disciplina dettata dalla legge n.331/2000 ha inciso proprio sugli elementi
fondamentali del servizio militare obbligatorio ( abolendo in toto in tempo di
pace e prevedendolo solo, e in termini eventuali, in caso di guerra o situazioni
assimilate e subordinatamente alla insufficienza quantitativa del personale
militare professionale) e sulla ratio dello stesso( ritenuta maggiore idoneità
ad assicurare la difesa miliare dello Stato di forze armate formate da
professionisti rispetto al coinvolgimento di tuuti i cittadini dotati dei
necessari requisiti.La radicalità della modifica determina una evidente
soluzione di continuitàtra i due sistemi e non appare qualificabile altrimenti
che come abrogazione del servizio miliare obbligatorio di leva e introduzione di
un diverso apparato di difesa caratterizzato dal professionismo e dalla
partecipazione su base volontaria ( con possibilità di intregrazione su base
obbligatoria solo in via eventuale e residuale e in caso di guerra( o in ipotesi
assimilate), alle consdizioni stabilite dalla legge). Nè contrasta con questa
interpretazione del dato normativo la circostanza che l’art.7, primo comma, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215 e l’art. 1 legge 23 agosto 2004, n. 226
” nel disciplinare il periodo transitorio tra l’entrata in vigore della legge n.331
e la sua applicazione a regime ” usino, con riferimento al servizio militare e
alle relative chiamate, il termine <<sospensione>>:è infatti, evidente che la
terminologia utilizzata per regolamentare l’iter della riforma ( garantendo <<la
graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con
volontari di truppa e con personale civile>>) non puo’ mettere in dubbio o
modificare il contenuto e le caratteristiche delle stesse.
Resta, a
questo punto, da affrontare la questione degli effetti dell’abrogazione del
servizio militare obbligatorio sulle violazioni, anteriormente commesse, delle
norme penali che sanzionano, in vario modo, il rifiuto di prestarlo. In altri
termini occorre verificare se trovi o meno applicazione, nella specie, il
secondo comma dell’art. 2cp, secondo cui << nessuno puo’ essere punito per un
fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato>>.
Il dato di
partenza è noto:<< l’istituto della successione delle leggi penali nel tempo
riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del
reato e conseguentemente, ai fini dell’applicabilità dell’art.2 cp, si deve
tenere conto anche di quelle fonti normative che, pur non comprese nel precetto
penale, ne integrano tutatavia il contenuto>>( cosi’, per tutte, Cass., sez.3,1
febbraio ” 10 marzo 2005, Pitrella, riv. N. 231228 e Cass., sez.3,12 marzo ” 14
maggio 2002, Pata, rivista n.221943). Cio’ posto, è di tutta evidenza, alla
stregua di quanto si è detto, che la normativa in tema di leva obbligatoria è
decisiva per individuare il contenuto e i limiti della fattispecie delittuosa di
rifiuto della prestazione del servizio militare.
La
conseguenza è obbligata: l’abolizione del servizio militare obbligatorio( a
seguio dell’introduzione di forze armate esclusivamente professionali,
realizzata dall’art.1, sesto comma, legge 14 novembre 2000,n.331) abroga il
delitto di rifiuto di prestare detto servizio da parte dei cittadini ad esso
tenuti per chiamata di leva e determina ” in forza dell’art.2, comma secondo,
codice penale ” la non punibilità della condotta di chi in precedenza,
allorchè detto servizi era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo ovvero &nbs