Illegittimo spalmare l’indennità per ferie durante l’anno – Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 16/03/2006
POLITICA SOCIALE – TUTELA DELLA SICUREZZA E
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI – DIRITTO A FERIE ANNUALI RETRIBUITE
La Corte ha stabilito in tema di diritto alla
ferie annuali retribuite i seguenti principi. L’art. 7, n. 1, della direttiva
del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, vieta che una parte della paga
versata al lavoratore per il lavoro svolto sia imputata (ancorchè sulla base di
un accoro contrattuale) al pagamento delle ferie annuali senza che il lavoratore
percepisca, a tale titolo, un pagamento aggiuntivo a quello versato per il
lavoro svolto. Tale norma inoltre vieta che il pagamento delle ferie annuali
minime sia effettuato mediante versamenti parziali scaglionati nel
corrispondente periodo annuale di lavoro e pagati insieme alla retribuzione per
il lavoro svolto, e non mediante un versamento per un periodo determinato
durante il quale il lavoratore prende effettivamente le ferie. L’art. 7 cit.
invece non osta, in linea di principio, a che somme pagate, in modo trasparente
e comprensibile, come retribuzione delle ferie annuali minime ai sensi di tale
disposizione mediante versamenti parziali scaglionati nel corrispondente periodo
annuale di lavoro e pagati insieme alla retribuzione per il lavoro svolto, siano
imputate al pagamento di determinate ferie che sono state effettivamente prese
dal lavoratore.
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 16 marzo 2006
Nei
procedimenti riuniti C-131/04 e C-257/04,
C. D. Robinson-Steele (causa C-131/04)
contro
R. D. Retail Services Ltd;
Michael Jason Clarke (causa C-257/04)
contro
Frank Staddon Ltd,
e
J. C. Caulfield,
C. F. Caulfield,
K. V. Barnes
contro
Hanson Clay Products Ltd, già Marshalls Clay Products Ltd,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla
sig.ra N. Colneric (relatore) e dai sigg. K. Lenaerts e E. Juhà¡sz, giudici,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 7
della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18; in
prosieguo: la “direttiva”).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di un ricorso relativo al
pagamento delle ferie annuali mediante l’inclusione della loro retribuzione
nella paga oraria o giornaliera, regime detto “rolled-up holiday pay”.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva è stata adottata sul fondamento normativo dell’art. 118 A del
Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt.
136 CE – 143 CE). Ai sensi del suo art. 1, n. 1, tale direttiva fissa
prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione
dell’orario di lavoro.
4 La sezione II della direttiva prevede le misure che gli Stati membri sono
tenuti ad adottare affinchè ogni lavoratore goda di periodi minimi di riposo
giornaliero, di riposo settimanale e di ferie annuali retribuite. Essa
disciplina anche la durata della pausa e la durata massima settimanale del
lavoro.
5 Quanto alle ferie annuali, l’art. 7 della direttiva dispone quanto segue:
“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore
benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le
condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o
prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non puo’ essere sostituito da
un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
6 L’art. 15 della direttiva prevede quanto segue:
“La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di
applicare od introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o
di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi
conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori”.
7 L’art. 17 della direttiva prevede la facoltà di derogare, a talune
condizioni, a varie sue disposizioni, tra le quali, tuttavia, non figura l’art.
7 della detta direttiva.
8 L’art. 18, n. 3, della direttiva cosi’ recita:
“Fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare, alla luce dell’evoluzione
della situazione, disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e
convenzionali diverse nel campo dell’orario di lavoro, a condizione che i
requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati,
l’attuazione di quest’ultima non costituisce una giustificazione per il regresso
del livello generale di protezione dei lavoratori”.
La normativa nazionale
9 Il regolamento del 1998 sull’orario di lavoro (Working Time Regulations 1998,
S.I. 1998, n. 1833; in prosieguo: il “regolamento del 1998”), adottato per
recepire la direttiva nell’ordinamento giuridico interno del Regno Unito, è
entrato in vigore il 1° ottobre 1998.
10 L’art. 13 del regolamento del 1998, rubricato “Diritto alle ferie annuali”,
stabilisce quanto segue:
“1. ( ) un lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie annuali in ogni
anno di riferimento.
( )
9. Le ferie a cui il lavoratore ha diritto in base a questo articolo possono
essere frazionate, ma:
a) possono essere prese solo nell’anno per il quale sono dovute, e
b) non possono essere sostituite da un’indennità finanziaria, salvo in caso di
fine del rapporto di lavoro.
( )”.
11 L’art. 16 del detto regolamento, rubricato “Pagamento per periodi di ferie”,
cosi’ dispone:
“1. Un lavoratore ha diritto ad essere retribuito in relazione ad ogni periodo
di ferie annuali che gli spettano in virtù dell’art. 13, in ragione della
retribuzione di una settimana per ogni settimana di ferie.
(…)
4. Il diritto al pagamento in base al n. 1 non pregiudica alcun diritto di un
lavoratore alla retribuzione prevista dal suo contratto (“retribuzione
contrattuale”).
5. La retribuzione contrattuale versata al lavoratore per un periodo di ferie
libera il datore di lavoro dall’obbligo di retribuire il lavoratore in
applicazione del presente articolo per tale periodo; per converso, la
retribuzione versata in applicazione del presente articolo per un periodo di
ferie libera il datore di lavoro dall’obbligo di versare la retribuzione
contrattuale per tale periodo”.
12 L’art. 30 del regolamento del 1998, intitolato “Rimedi giurisdizionali”,
stabilisce che il lavoratore puo’ adire un Employment Tribunal quando il suo
datore di lavoro ha rifiutato, tra l’altro, di consentirgli di esercitare il suo
diritto a prendere ferie ai sensi dell’art. 13 [art. 30, n. l, lett. a)] o non
gli ha pagato tutta o una parte della somma dovutagli in forza dell’art. 16, n.
1 [art. 30, n. l, lett. b)]. In proposito, l’art. 30, nn. 3-5, del regolamento
del 1998 cosi’ dispone:
“3. Se un Employment Tribunal accoglie un ricorso ai sensi del n. 1, lett. a),
a) esso fa una dichiarazione in tal senso, e
b) puo’ ordinare al datore di lavoro di pagare una compensazione al lavoratore.
4. Il tribunale stabilisce l’importo della compensazione ad un livello che
ritiene giusto ed equo alla luce del complesso delle circostanze, in
particolare:
a) della mancanza commessa dal datore di lavoro non consentendo al lavoratore di
esercitare il suo diritto, e
b) di ogni danno subito dal lavoratore derivante dai fatti incriminati.
5. Quando un Employment Tribunal cui è stato presentato un ricorso ai sensi del
n. 1, lett. b), accerta che un datore di lavoro ha omesso di pagare un
lavoratore in conformità all’art. 16, n. 1 ( ), esso ordina al datore di lavoro
di versare al lavoratore l’importo che il tribunale ritiene gli sia dovuto”.
Cause principali e questioni pregiudiziali
La causa C-131/04
13 Il sig. Robinson-Steele ha lavorato per la R. D. Retail Services Ltd (in
prosieguo: la “Retail Services”) dal 19 aprile 2002 al 19 dicembre 2003. La
Retail Services fornisce i servizi dei suoi lavoratori a grandi imprese del
settore del commercio al dettaglio. L’attività dei suoi lavoratori consiste
nell’allestimento dei negozi e nel riempimento degli scaffali.
14 Il sig. Robinson-Steele lavorava in turni di giorno di dodici ore su un arco
di cinque giorni o in turni di notte, sempre di dodici ore, su un arco di
quattro giorni, continuativamente durante il detto periodo di assunzione, ad
eccezione di una settimana di ferie nel Natale 2002, per la quale non è stato
pagato separatamente.
15 Le condizioni del suo contratto di lavoro hanno subito variazioni nel corso
del periodo di lavoro. Dal 29 giugno 2003 il suo rapporto di lavoro è stato
disciplinato da un contratto recante il titolo “Condizioni di impiego dei
lavoratori temporanei”. La clausola rilevante di tale contratto cosi’ recita:
“Il diritto al pagamento delle ferie matura proporzionalmente al numero di ore
lavorate in modo continuativo dal lavoratore temporaneo su incarico durante
l’anno di riferimento per le ferie. Il lavoratore temporaneo accetta che il
pagamento corrispondente al diritto alle ferie annuali retribuite avvenga
insieme e in aggiunta alla tariffa oraria prevista per un importo pari all’8,33%
della sua tariffa oraria”.
16 Il giudice del rinvio spiega che, matematicamente, un tasso di ferie
retribuite dell’8,33% produce l’esatto importo corrispondente alla retribuzione
di una settimana dopo un periodo di lavoro continuativo di tre mesi prestato
alternando i turni di giorno e di notte in questione.
17 Il sig. Robinson-Steele veniva pagato settimanalmente. La sua tariffa oraria
ammontava a 6,25 sterline inglesi (in prosieguo: “GBP”) per i turni di giorno e
GBP 7,75 per i turni di notte. Le sue buste paga recavano la seguente
indicazione: “La retribuzione include la compensazione relativa ai giorni di
vacanza e di malattia”.
18 Il 14 gennaio 2004 il sig. Robinson-Steele ha adito l’Employment Tribunal,
Leeds, proponendo un ricorso in cui affermava di aver lavorato per la Retail
Services per venti mesi e che, per quanto riguardava le ferie annuali
retribuite, questa gli aveva pagato solo la “rolled-up holiday pay”. Cio’
significava, a suo parere, che nella maggior parte dei casi non erano state
prese ferie poichè queste non venivano pagate immediatamente prima o dopo
averle prese, nè nel corso delle stesse.
19 L’Employment Tribunal spiega che, anche se il sig. Robinson-Steele fa valere
a buon diritto l’illegittimità della clausola “rolled-up holiday pay”, il
contenuto della sua decisione dipenderà dalla soluzione della questione se
detta violazione equivalga ad un rifiuto da parte del datore di lavoro di
consentire al sig. Robinson-Steele di esercitare il suo diritto a ferie annuali
o significhi che il datore di lavoro non ha pagato, in tutto o in parte, quanto
doveva a titolo di retribuzione delle ferie annuali.
20 Tale giudice osserva che le norme nazionali adottate per dare attuazione agli
obblighi derivanti dalla direttiva sono state interpretate diversamente dai
giudici nazionali. L’Employment Appeal Tribunal avrebbe dichiarato che una
disposizione contrattuale relativa alla “rolled-up holiday pay” che fissasse
espressamente un importo o una percentuale da aggiungersi alla retribuzione di
base non era illegittima ai sensi della direttiva e della normativa nazionale.
Esso sostiene di essere vincolato da tale decisione. L’Inner House of the Court
of Session (Scozia), nella causa MPS Structure LTD/Munro [(2003), IRLR 350],
avrebbe sostenuto il contrario. Secondo l’Employment Tribunal è fondamentale
non solo che le ferie annuali siano retribuite, bensi’ anche che cio’ avvenga
nel momento in cui le ferie vengono prese. Il sistema della “rolled-up holiday
pay” tenderebbe, in violazione degli obiettivi della direttiva, a dissuadere i
dipendenti dal prendere le ferie che altrimenti avrebbero preso.
21 In queste circostanze, l’Employment Tribunal, Leeds, ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) Se l’art. 7 della direttiva ( ) sia compatibile con disposizioni di diritto
nazionale che consentono che il pagamento delle ferie annuali sia incluso nella
paga oraria di un lavoratore e pagato come parte della retribuzione per le ore
di lavoro prestate, ma non in relazione ad un periodo di ferie effettivamente
prese dal lavoratore.
2) Se l’art. 7, n. 2, della direttiva ( ) osti a che il giudice nazionale
riconosca un credito al datore di lavoro per tali pagamenti quando cerca di
fornire al ricorrente un rimedio efficace conformemente ai poteri conferiti dal
diritto nazionale”.
La causa C-257/04
22 La società Frank Staddon Ltd (in prosieguo: la “Frank Staddon”) opera nel
settore dell’edilizia. Il sig. Clarke lavorava per essa come manovale/tagliatore
di mattoni.
23 Secondo il giudice del rinvio, risulta che il sig. Clarke abbia lavorato per
la Frank Staddon dal 2 aprile 2001 al 23 giugno 2001. Egli è stato poi in ferie
fino al 24 luglio 2001, data in cui ha ripreso a lavorare per la detta società.
Egli non è stato retribuito dal 23 giugno 2001 al 24 luglio 2001.
24 Il contratto del sig. Clarke cosi’ recita: “Tutte gli importi dovuti per le
ferie retribuite e per i giorni festivi retribuiti sono compresi nella paga
giornaliera”. Lo stesso documento contiene un’annotazione manoscritta a fronte
della voce “Retribuzione”: “Base 8.689 Ferie 0,756=85 GBP al giorno”. Da un
foglio paga datato agosto 2001 risulta lo stesso calcolo.
25 L’importo giornaliero di 85 GBP si riferisce solo al periodo che inizia il 24
luglio 2001. La paga giornaliera, il 2 aprile 2001, era di 80 GBP; a giugno era
di 82,50 GBP. Risulta che la Frank Staddon non abbia fornito la ripartizione
dell’importo della retribuzione delle ferie integrata nella paga giornaliera
prima di agosto 2001.
26 Con un ricorso proposto all’Employment Tribunal il 20 novembre 2001, il sig.
Clarke ha chiesto che la Frank Staddon fosse condannata a pagargli le ferie
annuali maturate nel periodo tra il 2 aprile ed il 16 novembre 2001.
27 Con decisione 19 aprile 2002, l’Employment Tribunal ha respinto il ricorso.