Lavoro

Non è infortunio sul lavoro ferirsi cercando di sedare una lite – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1718 del 27/01/2006

Nuova pagina 7


LAVORO SUBORDINATO – INFORTUNIO OCCORSO AL
LAVORATORE INTERVENUTO PER SEDARE UNA LITE NELL’AMBIENTE DI LAVORO – TUTELA
ASSICURATIVA ” ESCLUSIONE

La Corte ribadisce l’indirizzo consolidato che
esclude l’indenizzabilità dell’infortunio, collegato topograficamente e
temporalmente all’attività lavorativa, ma derivante da una scelta arbitraria
del lavoratore, con riferimento all’infortunio occorso al lavoratore intervenuto
per sedare un lite insorta nell’ambiente lavorativo. Per la S.C. la condotta del
lavoratore non è giustificata nè dai doveri imposti dall’art. 593 cod.pen.,
riferiti ad un dovere di soccorso e di collaborazione con le forze dell’ordine
rispetto a fatti già avvenuti e non in corso di svolgimento, nè è
riconducibile ai doveri di solidarietà costituzionalmente previsti,
prospettando, anzi, per chi partecipa con le apparenti sembianze di paciere ad
una colluttazione tra due soggetti, la possibilità di essere incriminato per
rissa ai sensi dell’art. 588 cod.pen. (Nella specie, il lavoratore era
intervenuto per sedare un lite tra la guardia addetta al servizio di vigilanza
ed un terzo. La S.C. ha confermato la decisione di merito).

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1718 del 27/01/2006

(Presidente: V. Mileo; Relatore: N. Capitanio)

 

Con ricorso
depositato in data 5 gennaio 1998 C. M. conveniva in giudizio davanti al Pretore
di Crotone l’INAIL chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla rendita
da inabilità permanente per infortunio sul lavoro occorsogli mentre, alla fine
del proprio orario di servizio, nell’apprestarsi a timbrare il cartellino marca
tempo nei locali dell’ASL n. 5 di Crotone presso l’ospedale S. Giovanni Di Dio,
era intervenuto a sedare una lite tra la guardia addetta al servizio di
vigilanza e certo M. C., rimanendo colpito in modo violento al braccio sinistro
con residuati postumi permanenti di una paralisi al nervo radiale dopo una
riportata frattura al braccio sinistro.

Il Tribunale
di Crotone in composizione monocratica, subentrato al pretore adito, disposta
consulenza tecnica, rigettava la domanda.

Con sentenza
in data 28 febbraio/ 21 agosto 2002 la Corte di appello di Catanzaro rigettava
l’appello del lavoratore osservando che l’intervento di C. M. per sedare una
lite insorta tra altri non poteva essere collegata all’espletamento di un atto
intrinseco alla prestazione di lavoro e non era stato imposto per necessità
dalle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative dovute o da
circostanze di tempo e di luogo che, prescindendo dalla volontà del lavoratore,
fossero comunque collegate all’attività lavorativa.

La corte di
merito aggiungeva che la circostanza che l’intervento del lavoratore per sedare
la lite fosse stato effettuato sul luogo e durante l’orario di lavoro non valeva
a collegare l’infortunio ne direttamente ne indirettamente all’attività
lavorativa e a trasformare quello che era stato un infortunio al lavoratore in
un infortunio sul lavoro.

C.M. ricorre
per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro con due
motivi.

L’INAIL
resiste con controricorso.


MOTIVI DELLA
DECISIONE

Con i due
motivi tra loro connessi e da esaminare, percio’, congiuntamente, il ricorrente
lamenta che la Corte di appello di Catanzaro con
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DPR del 30 giugno 1965 n. 1124 e
dell’art. 593 c.p. nonchè dell’art. 2 della Costituzione [1]
, nonchè con
insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, fornendo una nozione restrittiva della nozione di occasione di
lavoro, non aveva considerato che l’occasione di lavoro si realizza tutte le
volte che lo svolgimento di una attività lavorativa, pur non essendo la causa,
costituisce l’occasione dell’infortunio e pertanto va riferita a ogni
accadimento infortunistico che sia in concreto ascrivibile all’occasione di
lavoro, pur se configurabile anche al di fuori dell’attività lavorativa ed
afferente ai normali rischi della vita quotidiana.

Secondo il
ricorrente per occasione di lavoro deve intendersi l’insieme di tutte quelle
condizioni, comprese quelle ambientali e socio- economiche, in cui l’attività
produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il
lavoratore, sia che tal danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia
che esso dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il
solo limite del rischio elettivo.

Aggiunge,
ancora, il ricorrente che la corte di merito aveva omesso di considerare i
precedenti di questa Corte di legittimità, che in tema di infortunio in itinere
aveva riconosciuto l’infortunio sul lavoro al lavoratore che presti soccorso a
un automobilista infortunato e rimanga a sua volta ferito, mentre non aveva dato
rilevanza alla circostanza che il lavoratore, ai sensi dell’art. 593 c.p.,
durante l’orario di lavoro aveva prestato soccorso a una persona ferita nel
corso di tale colluttazione.

Infine il
ricorrente censura la sentenza impugnata per contraddittorietà della
motivazione per il fatto che aveva ritenuto che per l’indennizzabilità
dell’infortunio sul lavoro oltre il nesso topografico- cronologico occorresse
quello eziologico, quanto meno in via mediata o indiretta e, tuttavia, aveva
omesso di accertare, nel caso concreto, tale nesso.

Il ricorso è
infondato.

Ai sensi
dell’art. 2 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 l’occasione di lavoro comprende tutte
le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva
si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia
che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da
situazioni proprie e ineludibili del lavoratore e, quindi, da qualsiasi
situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto all’attività lavorativa
(v. pronuncia di questa Corte n. 12652 del 17 dicembre 1998).

Perchè si
abbia infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi del cit. art. 2, pero’, non
è sufficiente che l’attività lavorativa abbia determinato in capo al
lavoratore un rischio generico ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace
al pari di tutti gli altri cittadini indipendente dall’attività lavorativa
svolta, bensi’ occorre che essa abbia determinato un rischio specifico ossia un
rischio derivante dalle particolari condizioni dell’attività lavorativa svolta
e /o dall’apparato produttivo dell’azienda, ovvero da un rischio aggravato,
ossia da un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono
l’attività lavorativa dell’assicurato, si pone, tuttavia, in ragione di
necessario collegamento eziologico con l’attività lavorativa del medesimo (es.
: infortunio in itinere).

In ogni caso,
pero’, viene meno l’indennizzabilità dell’infortunio nell’ipotesi del cd
rischio elettivo e cioè del rischio che sia collegato ad una scelta arbitraria
del lavoratore che crei o affronti volutamente una situazione di rischio diversa
da quella inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa (v. pronunce di
questa Corte n. 6269 del 1 sett. 1997; n. 7918 del 23 agosto 1997; n. 12325 del
18 agosto 2000).

Nella specie
l’infortunio occorso a C. M., pur essendo collegato topograficamente e
temporalmente all’attività lavorativa, era derivato da una scelta arbitraria
del lavoratore, non giustificata ne dai doveri imposti dall’art. 593 c.p.,
riferiti a un dovere di soccorso o di collaborazione con le forze dell’ordine
rispetto a fatti già avvenuto e non in corso di svolgimento, ne a doveri di
solidarietà costituzionalmente previsti, prospettandosi, anzi, per chi
partecipa con le apparenti sembianze di paciere a una colluttazione tra due
soggetti la possibilità che egli possa essere incriminato per rissa ai sensi
dell’art. 588 c.p..

Il proposto
ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le
spese del presente giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.p. nel testo
risultante dopo la sentenza della Corte Cost. n. 134 del 13 apr. 1994,
applicabile ratione temporis alla fattispecie.


P.Q.M.

la Corte
rigetta il ricorso.

Nulla per le
spese del presente giudizio.

Roma, 30
sett. 2005.

Depositata in
Cancelleria il 27 gennaio 2006.

 

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.