MISURE URGENTI PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ABITATIVO – LEGGE 03/03/2006 n.86
LEGGE 3 marzo
2006, n. 86
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006)
CONVERSIONE
IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 2006, N. 23,
RECANTE MISURE URGENTI PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE
DISAGIO ABITATIVO, CONSEGUENTE A PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO IN
DETERMINATI COMUNI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i
conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo,
conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO
2006, n. 23
All’articolo 3, al comma 1, le parole: «versamento all’entrata del bilancio
dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo» sono sostituite
dalle seguenti: «conservazione delle somme non utilizzate alla chiusura
dell’esercizio 2006 nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio
successivo con versamento all’entrata del bilancio dello Stato per l’anno 2007
del corrispondente importo».
Testo del
decreto-legge 1 febbraio 2006, n. 23, coordinato con la legge di conversione 3
marzo 2006, n. 86
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006)
(Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi)
Art. 1.
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali
assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di
un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro
conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o
handicappati gravi, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi
sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.
2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti
invalidità superiori al sessantasei per cento;
agli stessi fini si considerano sufficienti per l’accesso alla locazione di un
nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di
rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa
nelle forme di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e
comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La
sussistenza di tali requisiti puo’ essere contestata dal locatore nelle forme di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di
locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresi’, in
danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi
nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la
sospensione medesima.
Riferimenti normativi.
– Il testo dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante: Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n. 292, S.O. è il
seguente:
«Art. 11 (Fondo nazionale). – 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è
istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare
sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la
concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le
modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia
pubblica sia privata, nonchè, qualora le disponibilità del Fondo lo
consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso
la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di
promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a
favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di
alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono, con
delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati
ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a
sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della
proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta
l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito
familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31
marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. A decorrere dall’anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota
di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai
sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere
ai finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonchè di quelle ad
esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche
la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall’effettiva attribuzione
delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla
regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta;
gli oneri connessi alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono
posti a carico dell’ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di
cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei
conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti
minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi
integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali
disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate
dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi
dell’art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il
predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del
Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio
dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle
ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione
dell’art. 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per
un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’art. 75 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
– Il testo dell’art. 4, commi 4 e 5 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
recante: «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori
di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a
provvedimenti esecutivi di rilascio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 2005, n. 124» e convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, legge
26 luglio 2005, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n.
175, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è
il seguente:
«4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata alla
cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento
che è esibita all’ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione
resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.
5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l’ufficiale giudiziario, danno
immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del
conseguente differimento degli atti della procedura.».
– Il testo dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122,
recante: «Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e
di espropriazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2002, n. 144» e
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 1° agosto 2002, n.
185, è il seguente:
«2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la
sussistenza in capo a questo ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione
dell’esecuzione, il giudice dell’esecuzione procede con le modalità di cui
all’art. 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o
meno la prosecuzione dell’esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine
di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è
ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le
modalità di cui all’art. 618 del codice di procedura civile.».
Art. 2.
Benefici fiscali
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati
nell’articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito
all’anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini
delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la
durata del periodo di sospensione legale dell’esecuzione ai sensi dell’articolo
1.
2. Tutti i comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, possono prevedere,
per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui
all’articolo 1, nonchè per i proprietari che sospendono volontariamente per
l’anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a
conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età
inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero
che nell’ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche
documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o
abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che
non ne conse