TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ VITTIME DI DISCRIMINAZIONI.- Legge 01/03/2006 n.67
LEGGE 1 marzo
2006 n. 67
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006)
MISURE
PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ VITTIME DI
DISCRIMINAZIONI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la
piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari
opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno
godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con
disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.
Art. 2.
Nozione di discriminazione
1. Il principio di parità di trattamento comporta che non puo’ essere praticata
alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità,
una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe
trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una
persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre
persone.
4. Sono, altresi’, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità,
che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero
creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi
confronti.
Art. 3.
Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui
all’articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste
dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento
discriminatorio a proprio danno, puo’ dedurre in giudizio elementi di fatto, in
termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui
all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere,
se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la
cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove
ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione,
entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate.
4. Il giudice puo’ ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma
3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura
nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio
interessato.
Art. 4.
Legittimazione ad agire
1. Sono altresi’ legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di
delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena
di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le
associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari
opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi
per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi
delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi’ legittimati ad
agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., è il
seguente:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). – 1. E’ persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia
personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla
vigente legislazione o da accordi internazionali.».
– Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca: «Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n.
187.
Note all’art. 3:
– Il testo dell’art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle
disposisizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., è il
seguente:
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione). (Legge 6 marzo 1988, n. 40,
art. 42). – 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi, il giudice pero’, su istanza di parte, ordinare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento
idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell’istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della
domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un termine non superiore a
otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel
decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei
termini di cui all’art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di
procedura civile.
7. (Omissis).
8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e
5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi
dell’art. 388, primo comma, del codice penale.».
– Il testo dell’art. 2729, primo comma, del codice civile, è il seguente:
«Art. 2729 (Presunzioni semplici). – Le presunzioni non stabilite dalla legge
sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che
presunzioni gravi, precise e concordanti.».