Affidamento congiunto dei figli anche nel giudizio di separazione – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 1202 del 2001/2006
FAMIGLIA ” SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI ”
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI FIGLI
Anche in sede di separazione tra i coniugi, il
giudice puo’ affidare il figlio congiuntamente ad entrambi i coniugi, trovando
applicazione l’art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come
sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), il quale dispone che
il tribunale, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, provvede in ordine alla prole, con esclusivo riferimento
all’interesse morale e materiale di essa, e, ove lo ritenga utile all’interesse
del minore, puo’ disporne l’affidamento congiunto. In questo contesto, il
disporre l’affidamento congiunto, anzichè quello esclusivo, è questione
rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve
avere come parametro normativo di riferimento l’interesse del minore medesimo e,
ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime
un apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità.
(Vedi
legge 1 marzo 2006 n. 54)
Allegato Pdf:
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I,
Sentenza n. 1202
del 2001/2006 (Presidente
M. G. Luccioli, Relatore A. Giusti)