Il decreto ingiuntivo non opposto non pregiudica la riproposizione di domande non accolte – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4510 del 01/03/2006
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PROCESSO CIVILE ” DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO
” ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA MONITORIA ” AMBITO OGGETTIVO DEL GIUDICATO
Componendo un contrasto di giurisprudenza
inerente all’ambito oggettivo del giudicato formatosi per effetto della mancata
opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, per il caso in cui il
decreto non opposto abbia accolto parzialmente la domanda del creditore in sede
monitoria, le Sezioni Unite hanno statuito che il decreto ingiuntivo non opposto
acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto
consacrato e non con riguardo alle domande, o ai capi di domanda non accolti.
Difatti, la regola contenuta nell’art. 640, ultimo comma, cod. proc. civ.
(secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la
riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia
nel caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale
(e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta).
Allegato Pdf:
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,
Sentenza n. 4510 del 01/03/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore M.
Finocchiaro)