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CODICE DEONTOLOGICO PER I DATI TRATTATI PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE


DELIBERAZIONE
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 16 febbraio 2006 n. 3


 


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)

CODICE
DEONTOLOGICO E DI BUONA CONDOTTA PER I DATI TRATTATI PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI
DIFENSIVE O PER FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA.
(Deliberazione n. 3).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;

Vista la deliberazione del 10 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 25 febbraio 2000, n. 46, con la quale il Garante
ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona
condotta in conformità alla legge n. 675/1996 (articoli 22, comma 4 e 31, comma
1, lettera h);

Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo ai dati personali
trattati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in
particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività
di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;

Rilevato che alcuni soggetti pubblici e privati hanno aderito all’invito
formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorità la volontà
di partecipare all’adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che su questa base sono stati avviati, tra le categorie interessate, i
lavori preparatori del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che è successivamente entrato in vigore il Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che ha riproposto
le previsioni normative relative sia al predetto codice di deontologia e di
buona condotta (art. 135), sia ai compiti del Garante di: a) promuovere
nell’ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell’osservanza del
principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali; b)
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame
di osservazioni di soggetti interessati; c) contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;

Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in
funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati
membri;

Rilevata la necessità di promuovere la ripresa dei lavori preparatori relativi
al codice deontologia e di buona condotta di cui al citato art. 135, dopo la
pausa dei medesimi lavori che si è registrata nel periodo antecedente e
successivo all’entrata in vigore del Codice del 2003;

Considerato che pur non essendo intervenute sostanziali modifiche normative di
rilievo per il medesimo codice di deontologia e di buona condotta, sussiste la
necessità di verificare eventuali novità intervenute nelle categorie
interessate, rilevanti ai fini dell’applicazione del principio di
rappresentatività (art. 12 del Codice);

Rilevata l’esigenza, nel quadro della ripresa dei predetti lavori preparatori,
di invitare i soggetti pubblici e privati interessati al medesimo codice di
deontologia e di buona condotta a comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo
2006, eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito – o altre circostanze
utili – rilevanti ai fini della rappresentatività (in particolare, per effetto
della formazione di nuovi soggetti rappresentativi, del mutamento di
denominazione o configurazione di alcuni di essi, o dell’eventuale mancata
comunicazione all’Autorità in adesione all’invito formulato con la predetta
deliberazione del 10 febbraio 2000);

Ritenuta l’opportunità di dare ampia pubblicità a tale nuovo invito, anche
attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;

Riservata ogni valutazione in ordine al rispetto del principio di
rappresentatività, ai sensi del predetto art. 12 del Codice;

Visti gli atti d’ufficio;

Viste le proposte e le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto cio’ premesso il Garante: nel quadro della ripresa dei lavori preparatori
relativi al codice di deontologia e di buona condotta previsto dall’art. 135 del
Codice, invita tutti i rappresentanti delle categorie interessate, aventi titolo
a partecipare, in base al principio di rappresentatività (art. 12 del Codice),
all’adozione del medesimo codice, a dare comunicazione a questa Autorità di
eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito – o altre circostanze utili –
rilevanti ai fini della rappresentatività.

La comunicazione dovrà essere inoltrata al Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, entro il 31 marzo 2006
(n. fax 06.69677785; e-mail: codiceforense@garanteprivacy.it). 

 

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