Servizi telefonici non richiesti: maggiori tutele per i cittadini
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Stop ai servizi non
richiesti, si rischiano anche sanzioni penali
Vietato intestare schede
telefoniche prepagate a clienti ignari o attivare senza precisa richiesta
segreterie o altri servizi, come la selezione automatica dell’operatore
telefonico o linee Internet veloci. I gestori telefonici devono mettere in atto
procedure per verificare tempestivamente le anomalie e vigilare sull’operato dei
rivenditori e dei call center.
Il Garante per la privacy,
composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe
Fortunato, interviene a tutela di utenti e abbonati telefonici con
un provvedimento a carattere generale nel quale impone a gestori telefonici e
agli altri operatori di comunicazione elettronica le regole da rispettare per
evitare comportamenti illeciti e non andare incontro a sanzioni, anche di tipo
penale.
Numerose sono state in
questi anni le segnalazioni e i reclami presentati al Garante nei quali si sono
lamentate prassi vietate. Innanzitutto l’attivazione, a nome di un cliente
ignaro, che aveva chiesto una sola scheda, di altre schede telefoniche (anche
centinaia). In alcuni casi si è verificato che coloro ai quali sono state
falsamente intestate le schede si siano trovati comunque coinvolti in indagini
penali. Le schede risultano attivate utilizzando dati anagrafici presi da un
documento di identità fornito dagli interessati al momento della richiesta. A
volte le attivazioni multiple delle schede sono collegate a veri e propri piani
di incentivazione per i rivenditori organizzati dagli operatori.
Altri casi frequenti
segnalati al Garante riguardano l’attivazione indebita del servizio di selezione
automatica dell’operatore o di altri servizi non richiesti, come la segreteria
telefonica, tariffe telefoniche speciali, linee di navigazione veloce in
Internet. Gli interessati hanno spesso appreso di essere divenuti clienti di un
nuovo operatore solo al momento della ricezione della prima comunicazione
dell’operatore stesso o della prima bolletta.
Queste le principali
prescrizioni del Garante.
Attivazioni multiple di
schede. Gli
operatori telefonici mettano in atto
procedure per rilevare tempestivamente intestazioni multiple di
schede ad una medesima persona: quando le intestazioni siano superiori a 4 (per
le persone fisiche) e a 7 utenze (per le società) l’operatore dovrà chiedere
espressa conferma all’intestatario.
Attivazione di servizi non
richiesti.
Non si possono attivare servizi senza espressa volontà degli interessati. Le
persone vanno contattate solo se hanno manifestato un preventivo consenso a
ricevere chiamate e comunicazioni promozionali. Gli addetti ai
call center dovranno spiegare agli
interessati da dove sono stati estratti i dati personali che li riguardano. Deve
essere, inoltre, immediatamente
registrata e rispettata la volontà di non ricevere il servizio
e la eventuale contrarietà all’uso dei dati.
Identificabilità
dell’incaricato.
Operatori telefonici, di comunicazione elettronica e
call center dovranno
controllare, anche a campione, l’attività di
rivenditori e incaricati, anche allo scopo di rintracciare
immediatamente chi materialmente abbia effettuato l’attivazione indebita.
"Il provvedimento dell’Autorità
– commenta Giuseppe Fortunato, componente del Garante e relatore del
provvedimento – consente di tutelare le persone sotto tre aspetti: garantisce
finalmente alle vittime di prassi illecite interventi immediati a loro tutela,
impone comportamenti trasparenti agli operatori telefonici e attribuisce alle
persone il diritto di opporsi immediatamente ad un uso indebito dei loro dati
personali. Oggi il cittadino puo’ dire stop alle chiamate sgradite e chi non
rispetta tale volontà è sanzionato penalmente".
Servizi telefonici non
richiesti: maggiori tutele per i cittadini – 16 febbraio 2006
GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia
di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTA la documentazione in
atti;
VISTE le osservazioni
formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe
Fortunato;
PREMESSO
Sono pervenuti a questa
Autorità numerosi reclami, segnalazioni e quesiti dai quali emergono ripetute
violazioni del diritto all’utilizzo lecito e corretto dei dati personali nella
prestazione dei servizi di comunicazione elettronica.
Le violazioni emerse sono
connesse all’indebita attivazione di contratti, schede o servizi telefonici non
richiesti dagli interessati, fenomeno che risulta di portata ampia anche dalla
trattazione dei diversi ricorsi presentati al Garante.
Attesa la molteplicità
delle questioni e dei soggetti interessati il Garante ritiene di dover adottare
un provvedimento generale per individuare un quadro di garanzie che assicuri il
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.
Si intende cosi’ richiamare
l’attenzione dei soggetti che trattano dati personali fornendo beni, prestazioni
e servizi e impartire loro le prescrizioni necessarie a rendere i trattamenti
conformi al Codice.
I comportamenti illeciti
addebitabili a rivenditori di servizi dislocati sul territorio (c.d.
dealer) o a fornitori di servizi di
comunicazione elettronica (di seguito, "operatori")
sono presi in esame per i soli profili di competenza del Garante. Restano
impregiudicati, per gli interessati, diritti ed altri strumenti di tutela
azionabili in altra sede sul piano contrattuale ed eventualmente penale, come
pure su quello amministrativo per quanto concerne la corretta prestazione da
parte dell’operatore e del rivenditore dei servizi svolti in regime di
concessione, autorizzazione o licenza.
1. Problematiche segnalate
1.1 Schede di telefonia
mobile attivate all’insaputa degli interessati
Varie segnalazioni riguardano l’indebito trattamento dei dati di persone nei cui
confronti sono attivate a loro insaputa alcune schede di telefonia mobile, a
volte anche per ingenti quantità, perfino a centinaia. In alcuni casi l’Autorità
è stata interessata direttamente dall’autorità giudiziaria inquirente in
relazione ad indebite attivazioni risultanti da procedimenti penali in corso.
Dalla casistica esaminata
emerge che gli intestatari vengono a conoscenza dell’attivazione delle schede
raramente o tardivamente, e magari solo a seguito di loro richieste di accesso a
dati personali rivolte all’operatore. Nel frattempo, le utenze sono a volte
utilizzate per attività che comportano conseguenze spiacevoli per gli
intestatari; in alcuni casi, questi ultimi si trovano persino sottoposti ad
indagini penali che interessano l’intercettazione o il traffico telefonico della
scheda falsamente intestata, oppure altre persone che l’hanno utilizzata nel
quadro di attività criminose. Alcune false intestazioni risultano infine
effettuate utilizzando dati di persone decedute.
1.2 Attivazione di un
servizio di
carrier pre-selection
non richiesto
Emerge dagli
atti che alcuni dati personali di soggetti già abbonati sono stati trattati da
parte (o per conto) di un altro operatore, senza la prescritta informativa e in
assenza di un consenso preventivo.
Tale trattamento viene
effettuato per attivare il servizio di instradamento della linea verso un
operatore diverso da quello di origine, tramite selezione automatica (c.d.
carrier pre-selection, di seguito "cps").
Alcuni interessati vengono cosi’ contattati telefonicamente, oppure con visite a
domicilio, e la cps non
richiesta viene poi attivata sebbene l’operatore, o chi opera per suo conto, si
sia limitato a prospettare agli interessati tariffe ritenute vantaggiose, oppure
a chiedere semplicemente un’autorizzazione ad inviare materiale informativo o
pubblicitario. Risultano indebite attivazioni anche in casi in cui l’interessato
si è chiaramente opposto già al primo contatto.
Gli interessati apprendono spesso di essere divenuti clienti solo con la
ricezione da parte dell’operatore di successive comunicazioni di vario tipo, che
a volte consistono direttamente in fatture o avvisi di pagamento relativi a
servizi che si assumono resi, come pure in ingiunzioni di pagamento inviate da
società di recupero crediti.
1.3 Servizi telefonici
aggiuntivi attivati dal proprio o da altro operatore
Altri dati
personali di abbonati risultano trattati indebitamente, anche da parte di
operatori diversi da quello che essi hanno prescelto, al fine di attivare
servizi di telefonia ulteriori rispetto ad una linea telefonica di base (ad es.,
servizi di segreteria telefonica, tariffe telefoniche "flat" o linee per la
navigazione veloce in Internet). Cio’, sempre in assenza sia dell’ informativa,
sia del consenso.
2. Gli accertamenti
effettuati
Al fine di raccogliere altri elementi di valutazione, l’Autorità ha richiesto
informazioni ed effettuato ispezioni presso operatori coinvolti e rivenditori
abilitati a concludere contratti e ad attivare schede di telefonia mobile. Cio’,
con particolare riguardo alla tipologia dei dati, alle finalità, alle modalità
e alla logica del trattamento, nonchè agli accorgimenti adottati per tutelare i
diritti degli interessati e per rispettare la normativa sulla protezione dei
dati personali.
Da tale documentazione
emerge altresi’ che un numero consistente di violazioni deriva da un ulteriore
utilizzo improprio dei dati personali da parte di soggetti non sempre
identificati (accompagnato in particolare dalla falsificazione della firma degli
interessati), o da errori materiali commessi da operatori o rivenditori.
Non di rado, risultano
infine attivate più schede telefoniche, utilizzando i dati anagrafici tratti da
un documento di identità richiesto agli interessati per intestare le sole
schede effettivamente da loro richieste. Talvolta, tali prassi sono seguite per
attivare il maggior numero possibile di schede prepagate di un determinato
operatore nell’ambito di veri e propri "piani di incentivazione" per i
rivenditori, ai quali sono riconosciuti compensi o benefici legati al
superamento di soglie prestabilite.
3. I dati personali e le
modalità di raccolta</spa