Norme & Prassi

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI INAPPELLABILITA’ DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO – LEGGE 20/02/2006 n. 46


LEGGE 20
febbraio 2006, n. 46


 


pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006)

MODIFICHE AL
CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI INAPPELLABILITA’ DELLE SENTENZE DI
PROSCIOGLIMENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 593 (Casi di appello). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443,
comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono
appellare contro le sentenze di condanna.

2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di
proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova
prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità
dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le
parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo
grado.

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la
sola pena dell’ammenda».

Art. 2.

1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «,
quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.

Art. 3.

1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito
il seguente:

«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di
archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e
non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della
persona sottoposta alle indagini».

Art. 4.

1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). – 1. Contro la
sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non
sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa puo’ proporre ricorso per cassazione nei soli casi di
nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte
civile puo’ proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606.

3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le
forme previste dall’articolo 127».

Art. 5.

1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal
seguente:

«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole
del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il
giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell’articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico
ministero,» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi puo’»
sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile puo’ altresi’».

Art. 7.

1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 580 (Conversione del ricorso in appello). – 1. Quando contro la stessa
sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista
la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte
nell’appello».

Art. 8.

1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto
richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi
previsti dall’articolo 495, comma 2»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,
quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri
atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Art. 9.

1. L’articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.

2. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le
parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena
alternativa» sono soppresse.

Art. 10.

1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della medesima.

2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal
pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge
viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di
inammissibilità di cui al comma 2 puo’ essere proposto ricorso per cassazione
contro le sentenze di primo grado.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia
annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza
di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che
abbia riformato una sentenza di assoluzione.

5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall’articolo 8 della presente legge
possono essere presentati i motivi di cui all’articolo 585, comma 4, del codice
di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
 
 Nota all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art. 443 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 443 (Limiti all’appello). – L’imputato e il pubblico ministero non possono
proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.

2.

3. Il pubblico ministero non puo’ proporre appello contro le sentenze di
condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’art. 599.».

Nota all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’art. 405 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 405 (Inizio dell’azione penale. Forme e termini). – 1. Il pubblico
ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale,
formulando l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro
VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di
archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273, e non
sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona
sottoposta alle indagini.

2. Salvo quanto previsto dall’art. 415-bis, il pubblico ministero richiede il
rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla
quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il
termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art.
407, comma 2, lettera a).

3. Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il
termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere, il decorso del termine è
sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al
pubblico ministero.».

Nota all’art. 5:

– Si riporta il testo dell’art. 533 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 533 (Condanna dell’imputato). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di
condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di
ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le
eventuali misure di sicurezza.

2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per
ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in
osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.
Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o
contravventore abituale o professionale o per tendenza.

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale
della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’art.
407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice puo’
disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con
riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in
stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di
altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.».

Nota all’art. 6:

– Si riporta il testo dell’art. 576 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 576 (Impugnazione della parte civile e del querelante). – 1. La parte
civile puo’ proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che
riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile,
contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile
puo’ altresi’ proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma
dell’art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’art. 542.».

Nota all’art. 8:

– Si riporta il testo dell’art. 606 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 606 (Casi di ricorso). – 1. Il ricorso per cassazione puo’ essere proposto
per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi
legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di
inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto
richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi
previsti dall’art. 495, comma 2;

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,
quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri
atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari
disposizioni, puo’ essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di
appello o inappellabili.

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli
consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi
previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte
con i motivi di appello.».

Note all’art. 9:

– L’art. 577 del codice di procedura penale, abrogato dalla legge qui
pubblicata, recava: «Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e
diffamazione».

– Si riporta il testo dell’art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art.
14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dalla legge qui
pubblicata:

«Art. 36 (Impugnazione del pubblico ministero). – 1. Il pubblico ministero puo’
proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che
applicano una pena diversa da quella pecuniaria.

2. Il pubblico ministero puo’ proporre ricorso per cassazione contro le sentenze
del giudice di pace.».

Nota all’art. 10:

– Si riporta il testo dell’art. 585, comma 4 del codice di procedura penale: «4.
Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella
cancelleria dei giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie
necessarie per tutte le parti. L’inammis-sibilità dell’impugnazione si estende
ai motivi nuovi.».

 

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