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Al via gli schemi di regolamento per Regioni e province autonome

Il Garante ha
espresso parere favorevole sullo schema  tipo di regolamento per i trattamenti 
di dati sensibili e giudiziari predisposto dalla Conferenza dei Presidenti
dell’assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome. L’adozione di
propri regolamenti, conformi allo schema tipo approvato e alle indicazioni
fornite dal Garante, permetterà  alle regioni e alle province autonome di poter
trattare lecitamente informazioni delicate come l’etnia, le convinzioni
religiose, l’appartenenza politica e sindacale, la salute, la vita sessuale. A
questo schema tipo potranno far riferimento le regioni e le province autonome
interessate per elaborare il proprio regolamento senza la necessità di ottenere
singolarmente un parere dell’Autorità. Parere invece necessario nel caso si 
apportino modifiche sostanziali o si introducano operazioni non considerate
nello schema  approvato. Il Codice in materia di protezione dei dati personali
prevede che i soggetti pubblici per poter raccogliere, utilizzare, conservare
dati sensibili e giudiziari indispensabili per le loro attività istituzionali
debbano adottare specifici regolamenti con i quali vengono individuati e resi
noti ai cittadini i dati che vengono trattati e per quali scopi. I regolamenti
contengono una serie di schede nelle quali sono riportate  le finalità di
rilevante interesse pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte
normativa, i tipi di dati utilizzati, la denominazione dei trattamenti.


Nell’approvare lo schema tipo di regolamento il  Garante ha richiesto alcune
integrazioni e ha stabilito, tra l’altro, che regioni e province specifichino
nel dettaglio normativa e finalità perseguite nelle comunicazioni di dati
attinenti al rapporto di lavoro del personale (cosi’ come devono individuare i
casi di comunicazioni a compagnie assicurative di dati sanitari di consiglieri e
assessori regionali). Nello schema vanno inoltre introdotte misure necessarie
per  verificare la liceità della eventuale diffusione di dati sensibili, come
l’adesione ad associazioni religiose, filosofiche, sindacali o politiche dei 
consiglieri nell’ambito della verifica dell’elettorato passivo e dei requisiti
per l’esercizio del mandato, ammessa solo se indispensabile. Analoghe cautele
vanno osservate per evitare la diffusione di dati sulla salute attraverso la
registrazione dei lavori del consiglio e la loro diffusione televisiva o on
line.

 

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