L’Ordinanza del giudice ha valore di atto pubblico – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Uniite, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005
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PROCESSO CIVILE – ORDINANZA – VALORE DI ATTO
PUBBLICO – FATTISPECIE
L’ordinanza (nel caso di specie resa in un
procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) ha valore di atto
pubblico, tanto se pronunziata in udienza, quanto se emessa fuori udienza,
purchè sia munita della data e della sottoscrizione del giudice, e, se emessa
fuori udienza, purchè il deposito del provvedimento sia documentato dal
cancelliere. Le comunicazioni che seguono le ordinanze pronunziate fuori udienza
sono invece meri strumenti conoscitivi, che non incidono sull’esistenza e sulla
validità di tali provvedimenti. (Fattispecie relativa alla soppressione da
parte del giudice di un’ordinanza – sostituita con altro provvedimento di
opposto tenore ” resa fuori udienza e non ancora formalmente comunicata alle
parti, ma già depositata, iscritta al registro cronologico e riportata nel
frontespizio del fascicolo).
Allegato Pdf:
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Uniite,
Sentenza n. 27689 del 16/12/2005 (Presidente G. Nicastro, Relatore A.
Mensitieri)