Penale

Il bacio carpito senza consenso è violenza sessuale – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 549 del 11/01/2006

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Ancora una sentenza in materia di reati
sessuali, questa volta di segno decisamente opposto alla tanto discussa e
criticata Cass. 6329/2006 Ad avviso della Corte, integra il delitto di
violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. anche il mero sfioramento con le
labbra del viso altrui per dare un bacio, posto tra gli atti gli atti
suscettibili di integrare tale delitto possono essere ricompresi anche gli atti
insidiosi e rapidi (come, ad es. palpamenti al seno e tentativi di baci sulla
bocca).

 


CASSAZIONE
PENALE, Sezione III, Sentenza n. 549 del 11/01/2006

(Presidente
C. Vitalone, Relatore A. Postiglione)


 


FATTO E
DIRITTO

B. V.,
direttore della Banca di Credito Cooperativo di Preganzioli, è stato
condannato, con i benefici di legge, alla pena di anni uno e due mesi di
reclusione oltre ai danni a favore della parte civile, M. F., dipendente della
predetta banca, in relazione ad un abuso ex art. 609 ter cod. pen., commesso sul
luogo di lavoro il 14/2/2000.

La pena, già
comminata dal Tribunale di Treviso con sentenza del 24/5/2002, veniva confermata
dalla Corte di Appello di Venezia in data 20/5/2003.

L’imputato ha
proposto ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi di censura.

Con il primo
deduce la inutilizzabilità delle risposte della persona offesa durante l’esame
del PM in quanto sarebbero state rese a seguito di domande suggestive, nonchè
carenza di adeguata motivazione sul punto.

Con il
secondo motivo si assume che non poteva qualificarsi il fatto con riferimento
all’art. 609 bis cod. pen., posto che il mero sfioramento con le labbra del viso
altrui per dare un bacio non potrebbe avere contenuto libidinoso.

Con il terzo
motivo si lamenta carenza di logica motivazione nella valutazione di quanto
affermato dall’imputato in relazione all’episodio contestato.

Con il quarto
motivo sui assume che erroneamente non sarebbe stata disposta la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, per ascoltare alcune testimonianze addotte
dalla difesa.

Con il quinto
motivo viene censurata la valutazione dei giudici di merito sul contenuto delle
testimonianze assunte, nel senso della loro non coerenza.

Il ricorso è
infondata.

In ordine
alla prima censura osserva la Corte che i giudici di merito hanno correttamente
escluso la violazione delle regole per l’esame testimoniale di cui all’art. 499
c.p.p. con riferimento alla deposizione della persona offesa.

Tale
deposizione è stata giustamente utilizzata, perchè da un puntuale riscontro
documentale degli atti operato dai giudici di appello e da questa Corte, emerge
in modo chiaro che il pubblico ministero pose delle domande, in modo non
suggestivo, ma piano ed oggettivo, senza interferire con la libertà e
sincerità delle risposte, peraltro molto dettagliate e precise sull’episodio
accaduto il 14/2/2000.

Sul punto la
sentenza impugnata motiva espressamente riproponendo, a titolo esemplificativo,
la domanda principale: ci racconti l’episodio del 14 febbraio, e precisando che,
tutto il resto della deposizione è scevra di condizionamenti e scorre sempre
con tali passaggi, ricchi di particolari che costituiscono anzi una ulteriore
prova di attendibilità e sincerità della M.

Trattasi,
all’evidenza, di una valutazione di merito correttamente motivata, che esclude
la irregolarità processuale e la conseguente sanzione della inutilizzabilità,
considerato altresi’ il potere di equilibrio esercitato dal Presidente, nella
direzione dell’udienza.

La difesa ha
avuto la possibilità di saggiare l’attendibilità della teste con il
controesame.

Nel valutare
l’attendibilità di una teste, occorre peraltro considerare l’intero contenuto
di quanto dichiarato e non una singola domanda.

Circa la
seconda censura, questa Corte ribadisce che nella nozione di atti sessuali di
cui all’art. 609 bis c.p. si devono includere non solo gli atti che involgono la
sfera genitale, bensi’ solo gli atti che riguardano le zone erogene su persona
non consenziente (Cass. Sez. 3, 12446, 1/12/2000, rv. 218351).

Tra gi atti
suscettibili di integrare il delitto possono essere ricompresi palpeggiamenti e
sfregamenti delle parti intime, compresi anche gli atti insidiosi e rapidi (come
palamenti al seno e tentativi di baci sulla bocca; Cass. Sez. 3, n. 4402,
10/4/2000, rv. 220938).

Comunque sul
punto i giudici di merito hanno dato sufficiente logica motivazione, sicchè non
vi è spazio per censure di legittimità.

Analogamente
deve dirsi per altri punti di censura, attinenti alla sufficienza o meno delle
prove testimoniali acquisite rispetto alle ulteriori richieste, posto che la
loro valutazione nel contenuto è rimessa all’apprezzamento dei giudici di
merito.

Risultano
motivati tutti i profili sollevati nel ricorso, giacchè sia il racconto a
propria discolpa dell’imputato, sia la testimonianza dell’amica della persona
offesa (S.), dei genitori, della psicologia e delle altre persone sentite (Q.,
S., B., B., B.,) risultano aver formato oggetto di corretto esame.

Segue alla
condanna, che va confermata, anche quella alla spese ed onorari della parte
civile nel presunto giudizio, liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento a favore della parte civile costituita della somma complessiva
di Euro 1500, di cui Euro 1200 per onorari, oltre IVA e CA.

Roma,
15/11/2005.

Depositata in
Cancelleria l’11 gennaio 2006.

 

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