MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI PROCESSO DI CASSAZIONE E DI ARBITRATO – DECRETO LEGISLATIVO 02/022006 n. 40
DECRETO
LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 40
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006 – S. O. n. 40)
MODIFICHE AL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI PROCESSO DI CASSAZIONE IN FUNZIONE
NOMOFILATTICA E DI ARBITRATO, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 14
MAGGIO 2005, N. 80
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente
delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo recante
modificazioni al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre
1940, n. 1443, in materia di giudizio in cassazione e di arbitrato;
Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice
di procedura civile, ed il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 luglio 2005;
Acquisito il parere dell’Assemblea generale della Corte suprema di cassazione, a
norma del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80 del 2005, reso in data
21 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 22 novembre 2005 ed in
data 8 novembre 2005;
Ritenuto di accogliere tutte le condizioni formulate dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate da tale
medesima Commissione, nonchè dalla Commissione giustizia del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione
in funzione nomofilattica
Art. 1.
Modifiche all’articolo 339
1. Il terzo comma dell’articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente: «Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a
norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per
violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali
o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.».
Art. 2.
Modifiche all’articolo 360
1. L’articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). – Le sentenze pronunciate
in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per
cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il
regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e
accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
Puo’ inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza
appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma
in tale caso l’impugnazione puo’ proporsi soltanto a norma del primo comma, n.
3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che
decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio.
Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo’ essere proposto, senza
necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche
parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze
ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso
per cassazione per violazione di legge.».
Art. 3.
Modifiche all’articolo 361
1. Il primo comma dell’articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
«Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una
o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per
cassazione puo’ essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia
riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso,
e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della
sentenza stessa.».
Art. 4.
Modifiche all’articolo 363 del codice di procedura civile
1. L’articolo 363 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 363 (Principio di diritto nell’interesse della legge). – Quando le parti
non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero
quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti
impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo’ chiedere
che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale
il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del
fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al
primo presidente, il quale puo’ disporre che la Corte si pronunci a sezioni
unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.
Il principio di diritto puo’ essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio,
quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte
ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.
La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di
merito.».
Art. 5.
Modifiche all’articolo 366
1. L’articolo 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 366 (Contenuto del ricorso). – Il ricorso deve contenere, a pena di
inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti;
2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme
di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366-bis;
5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di
ammissione al gratuito patro-cinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei
contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono
fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve
risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro
difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche
anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui
agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di
posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che cosi’ dichiara di
volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si
applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell’articolo 176.».
Art. 6.
Articolo 366-bis
1. Dopo l’articolo 366 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 366-bis (Formulazione dei motivi). – Nei casi previsti dall’articolo 360,
primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve
concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di
diritto. Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5),
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.».
Art. 7.
Modifiche all’articolo 369
1. Il numero 4 del secondo comma dell’articolo 369 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
«4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui
quali il ricorso si fonda.».
Art. 8.
Modifiche all’articolo 374
1. L’articolo 374 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite). – La Corte pronuncia a sezioni unite nei
casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne
che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti, il ricorso puo’ essere assegnato alle sezioni semplici, se
sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni
unite.
Inoltre il primo presidente puo’ disporre che la Corte pronunci a sezioni unite
sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso
difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di
massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto
enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata,
la decisione del ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.».
Art. 9.
Modifiche all’articolo 375
1. All’articolo 375 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai seguenti:
«2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la
notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia
rinnovata;
3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla
rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso
incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne
l’inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per
difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-bis.»;
b) i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
Art. 10.
Articolo 380-bis
1. Dopo l’articolo 380 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 380-bis (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). – Il
relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste
dall’articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il
ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la
concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e
diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di
consiglio.
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza il decreto e la
relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle
parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i
secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti,
se compaiono, nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e
5).
Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all’articolo 375 la Corte
rinvia la causa alla pubblica udienza.».
Art. 11.
Articolo 380-ter
1. Dopo l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, è inserito il
seguente:
«Art. 380-ter (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di
giurisdizione e di competenza). – Nei casi previsti dall’articolo 375, primo
comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell’articolo 380-bis,
primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono
notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno
facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di
essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
Non si applica la disposizione del quinto comma dell’articolo 380-bis.».
Art. 12.
Modifiche all’articolo 384
1. L’articolo 384 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel
merito). – La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso
proposto a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in
cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di
particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad
altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a
quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano
necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata
d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico
ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a
sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di
osservazioni sulla medesima questione.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto,
quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a
correggere la motivazione.».
Art. 13
Modifiche all’articolo 385
1. All’articolo 385 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 375, la
Corte, anche d’ufficio, condanna, altresi’, la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non
superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che ess