Non si può respingere una domanda se manca un documento e non ne è stata richiesta l’integrazione – TAR LAZIO, Sezione I Ter, Sentenza n. 969 del 09/02/06
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Le
Amministrazioni pubbliche non possono decidere sulle istanze presentate dai
cittadini se prima non hanno verificato la completezza dei documenti, ordinando,
se necessario, l’integrazione di quelli mancanti. E’ quanto ha deciso Il TAR
Lazio accogliendo il ricorso di una cittadina straniera contro il Ministero
dell’Interno che aveva bocciato la richiesta di naturalizzazione della
ricorrente assumendo la mancanza del certificato originale di nascita nella
documentazione allegata alla domanda. Secondo i giudici amministrativi la
pubblica amministrazione in applicazione del principio di buona amministrazione,
prima di prendere una decisione sulle istanze presentate, dovrebbe invitare le
persone interessate ad integrare la documentazione se quest’ultima risulta
carente di qualche documento ritenuto necessario.
TAR LAZIO,
Sezione I Ter, Sentenza n. 969 del 09/02/06
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA
SEZ. I TER
nelle persone
dei signori
Luigi Tosti
PRESIDENTE
Franco De
Bernardi COMPONENTE, estensore
Maria Ada
Russo COMPONENTE
ha
pronunciato ” ai sensi dell’art.9, 1° comma, della legge 205/20000 ” la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.9899/2005
R.G.R., proposto dalla signora S. M., elettivamente domiciliata in Roma, viale
Gorizia n.14, presso gli avv.ti Augusto Sinagra e Anna Lucia Valvo, che la
rappresentano e difendono per mandato;
– ricorrente
–
contro
il Ministero
dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’avv.
Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende "ex lege";
– resistente
–
per
l’annullamento
del
provvedimento n.K10C/144928 del 10.5.2005, con il quale è stata dichiarata
inammissibile la sua istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza
italiana.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio della p.a.;
Visti gli
atti tutti della causa;
Uditi, alla
Camera di Consiglio del 26.1.2006 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i
difensori delle parti (come da apposito verbale);
Ritenuto e
considerato quanto segue:
FATTO e
DIRITTO
Deducendo ”
oltre che eccesso di potere sotto svariati profili ” violazione della legge
5.2.’92 n.91 e del D.P.R. 12.10.’93 n.572, la cittadina iraniana S. M. ha
impugnato ” con contestuale richiesta di tutela cautelare ” il decreto
n."K10C/144928" del 10.5.2005 con cui il responsabile della competente struttura
centrale del Ministero dell’Interno (rilevato che "la documentazione di
parte risulta carente del certificato di nascita originale") ha dichiarato
inammissibile la sua istanza di "naturalizzazione".
Nella Camera
di Consiglio del 26.1.2006 (data in cui la causa è stata introitata per la
delibazione della proposta domanda incidentale di sospensione), il Collegio
ritiene che vi siano i presupposti per poter definire immediatamente il giudizio
con una sentenza in forma semplificata.
A conferma di
quanto già evidenziato in precedenti analoghe occasioni (cfr., sul punto,
T.A.R. Lazio, I^ ter, ord. n.6818/05), non si puo’ (infatti) che ribadire che ”
prima di assumere determinazioni del genere considerato ” l’Autorità procedente
dovrebbe comunque invitare gli interessati ad integrare la documentazione
ritenuta carente (o a procedere, se del caso, alla relativa regolarizzazione).
Il mancato
rispetto di questo fondamentale principio di buona amministrazione: codificato,
del resto (per quel che concerne lo specifico settore d’intervento), dall’art.2,
n.2, del D.P.R. 18.4.’94 n.362 è di per sè tale da determinare l’illegittimità
del provvedimento impugnato (frutto di un ingiustificato ed antistorico
rigorismo formale) e da indurre conseguentemente il Collegio (che ravvisa, in
ogni caso, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite) a
disporne la definitiva caducazione.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I TER
– accoglie il
ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento
costituentene oggetto;
– compensa
tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa, di cui sono fatte
salve le ulteriori determinazioni.
Cosi’ deciso
in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.1.2006.
Luigi Tosti
PRESIDENTE
Franco De
Bernardi ESTENSORE