PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI CONFERITI AI MAGISTRATI – DECRETO LEGISLATIVO 02/06/2006 n. 35
DECRETO
LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 35
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006)
PUBBLICITA’
EGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI CONFERITI AI MAGISTRATI, A NORMA DELL’ARTICOLO 1,
COMMA 1, LETTERA G) E 2, COMMA 8, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per
il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo
unico;
Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della
citata legge n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare
uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare le forme di pubblicità
degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della
Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005, a
norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate dalla
Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari
1. Il Consiglio superiore della magistratura rende noto ogni sei mesi, mediante
inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l’elenco degli
incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati ordinari,
autorizzati dal Consiglio medesimo.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono indicati, per ciascun incarico, l’ente che
lo ha conferito, l’eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il
numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell’ultimo
triennio.
Art. 2.
Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati delle altre
giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori dello Stato
1. L’elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati
appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonchè agli
avvocati e procuratori dello Stato, per il personale di rispettiva competenza,
dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di
presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare,
nonchè dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, o da questi
autorizzati, è reso noto ogni sei mesi con indicazione, per ciascun incarico,
dell’ente che lo ha conferito, dell’eventuale compenso percepito, della natura,
della durata e del numero degli incarichi svolti nell’ultimo triennio.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è assicurata, per il personale di
rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio
della magistratura militare, nonchè dal Consiglio degli avvocati e procuratori
dello Stato, che trasmette, inoltre, i dati al Presidente del Consiglio dei
Ministri, il quale dà notizia dell’avvenuto adempimento anche al Ministro della
giustizia.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è realizzata mediante pubblicazione nei
bollettini periodici, ove esistenti ai sensi della normativa vigente. In ogni
caso, il Consiglio competente assicura la pubblicità mediante pubblicazione in
apposita sezione accessibile al pubblico del pertinente sito Internet
istituzionale.
Art. 3.
Decorrenza di efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono efficaci dal novantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
– Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca: «Ordinamento giudiziario.».
– Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della
legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento
del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo unico.):
«Art. 1 (Contenuto della delega). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza
dei principi e dei criteri direttivi di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:
a)-f) (omissis).
g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai
magistrati di ogni ordine e grado.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonchè disposizioni ulteriori). – 1.-7.
(omissis).
8. Nell’attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della
magistratura, sia reso noto l’elenco degli incarichi extra giudiziari il cui
svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l’ente
conferente, l’eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell’incarico
e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell’ultimo
triennio;
b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di
rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio
della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli
avvocati e procuratori dello Stato;
c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b) sia realizzata
mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e
Ministero.».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 4, della citata legge 25 luglio 2005,
n. 150:
«4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di
cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.».