la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata prevale sulla inammissibilità del ricorso per cassazione – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 164 del 10/01/2006
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GIUDIZIO DI CASSAZIONE – RICORSO – FORMA E
CONTENUTO – ESPOSIZIONE SOMMARIA – RINVIO ALLA SENTENZA IMPUGNATA – MOTIVAZIONE
CARENTE E INSUFFICIENTE – NULLITA’ DELLA SENTENZA – PREVALENZA SULLA
INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO
Il disposto dell’art. 366, primo comma, numero
3, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena
di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad
un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara
e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, sicchè tale
prescrizione puo’ ritenersi osservata quando nel ricorso sia stata integralmente
riportata l’esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata.
Tuttavia, ove dal contesto complessivo dell’atto non sono enucleabili i motivi
in fatto e in diritto della decisione ( nella specie, concernente sanzioni
amministrative per violazioni in materia di lavoro e previdenza, le violazioni
ascritte alle parti private, il complessivo numero dei partecipanti all’attività
della cooperativa, la loro rispettiva veste giuridica di socio, socio
lavoratore, lavoratore, ecc.), si impone la dichiarazione di nullità della
sentenza impugnata, prevalendo, il relativo vizio, sulla inammissibilità del
ricorso.
Allegato Pdf:
CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro,
Sentenza n. 164 del 10/01/2006 (Presidente S. Mattone , Relatore G.
Cellerino)