DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – LEGGE 09/01/2006 n. 12
LEGGE 9
gennaio 2006, n. 12
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2006)
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera
a) è inserita la seguente:
«a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello
Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai
fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e
presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e
della quale restano invariati il valore e l’efficacia.
– L’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri). – 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa
intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3
dell’art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in
seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l’emanazione, i testi dei decreti aventi valore
o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle
leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonchè ogni atto per il
quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che
hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri
atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche
attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo
di cui all’art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove
gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri, e ne
dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale,
illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresi’, anche su proposta
dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione
alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l’opportunità
di iniziative legislative del Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 95, primo comma,
della Costituzione:
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione
delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonchè quelle connesse alla
propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
b) coordina e promuove l’attività dei Ministri in ordine agli atti che
riguardano la politica generale del Governo;
c) puo’ sospendere l’adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine
a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo’ deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva
valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione
di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e
provvedimenti;
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi
intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità
ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e
l’efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo’ richiedere al Ministro competente relazioni e
verifiche amministrative;
f) promuove l’azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti
pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi
che ne definiscono l’autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi
politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di
sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo’ disporre, con proprio decreto, l’istituzione di particolari Comitati di
Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell’attività del Governo e su
problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri,
eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo’ disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in
modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate
ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica
amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega
ad un Ministro:
a) promuove e coordina l’azione del Governo relativa alle politiche comunitarie
e assicura la coerenza e la tempestività dell’azione di Governo e della
pubblica amministrazione nell’attuazione delle politiche comunitarie,
riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce
della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva
comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità
europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal
Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello
Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai
fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e
presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l’azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all’attività
dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni
conferitegli dalla legge.».