Contraddittorio sempre necessario sulle questioni rilevate di ufficio dal giudice – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 21108 del 31/12/2005
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PROCESSO CIVILE ” POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE
” OBBLIGO DI SEGNALARE ALLE PARTI QUESTIONI RILEVABILI D’UFFICIO
La Corte, andando in consapevole contrasto con
Cass. n. 15705 del 2005, afferma che il giudice che ritenga, dopo la
precisazione del thema decidendum avvenuta nel corso dell’udienza di
trattazione, di sollevare una questione rilevabile d’ufficio non precedentemente
considerata, deve sottoporla alle parti per consentire loro di intervenire in
proposito in contraddittorio. La mancata segnalazione comporta la violazione del
dovere di collaborazione da parte del giudice e determina la nullità della
sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti. Se avvenuta in primo
grado e rilevata in appello, comporta la rimessione in termini per lo
svolgimento, nel processo di appello, delle attività il cui esercizio non è
stato possibile in primo grado. Se verificatasi in appello o in relazione a
sentenze non appellabili, la sua deduzione in cassazione determina la cassazione
della sentenza con rinvio, affinchè il giudice del rinvio dia spazio alle
attività processuali omesse.
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CASSAZIONE CIVILE, Sezione III,
Sentenza n. 21108 del 31/12/2005 (Presidente P. Vittoria, Relatore R. Preden)