Civile

Rimborso delle spese nel Condominio composto da due soli partecipanti- CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006


COMUNIONE E CONDOMINIO ” CONDOMINIO COMPOSTO DA
DUE SOLI PARTECIPANTI ” SPESE ” RIMBORSO


 

Nel caso di edificio in condominio composto da
due soli partecipanti (c.d. condominio minimo), il rimborso delle spese per la
conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene regolato dalla
norma stabilita dall’art. 1134 cod.civ. , che riconosce il diritto al rimborso
solo per le spese urgenti, quelle, cioè, che, essendo impellenti, devono essere
eseguite senza ritardo e al cui erogazione non puo’ essere differita senza
danno.
La peculiarità della situazione di fatto e di diritto configurata dalla
presenza di due soli proprietari, e la conseguente inapplicabilità del
principio di maggioranza, non giustificano, secondo le Sezioni unite,
l’applicabilità del diverso regime dettato dall’art. 1110 cod. civ. per la
comunione in generale, secondo cui il rimborso è subordinato alla mera
trascuranza degli altri condomini. L’applicabilità delle norme in materia di
condominio non dipende dal numero delle persone che vi partecipano. Nè, d’altra
parte, alcun norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli
edifici non si applichino al condominio minimo: ed infatti, le due sole norme
concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dell’amministratore
(art. 1129) e il regolamento di condominio (art. 1138).
Pertanto, se nell’edificio almeno due piani o porzioni di piano appartengono in
proprietà solitaria a persone diverse, il condominio sussiste sulla base della
relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni, e, per conseguenza,
trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli
edifici.

 


Allegato Pdf:

CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,

Sentenza n. 2046
del 31/01/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore R.
Corona)

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