Corte Costituzionale

Litisconsorzio necessario, valida l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 41 del 08/02/2006

E’ costituzionalmente illegittimo il combinato
disposto degli articoli 38 e 102 c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di
litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti
l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i
litisconsorti convenuti.
Premesso che tale interpretazione delle norme è quella che vive
nell’ordinamento ” secondo l’orientamento dominante e consolidato della Corte di
cassazione ” l’incostituzionalità è dichiarata per la violazione dell’art. 25
Cost. Secondo la Corte, costituisce palese violazione del precetto per cui
“nessuno puo’ essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”
ritenere inefficace l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per
cio’ solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti
in causa inscindibile. Richiamato il principio secondo cui (sentenze n. 251 del
1986 e n. 410 del 2005) alla nozione del giudice naturale precostituito per
legge non è affatto estranea “la ripartizione della competenza territoriale tra
giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del
giudizio”, la Corte sostiene che il conflitto tra i convenuti non puo’ non
risolversi a favore del foro legale, dal quale non puo’ essere distolto il
convenuto che con la sua eccezione lo invochi.

 


CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 41 del 08/02/2006


(Presidente A. Marini – Relatore R. Vaccarella )

Ritenuto in fatto

1.” Nel corso di un giudizio civile il Tribunale ordinario di Napoli ha
sollevato, con ordinanza del 31 maggio 2004, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 25 della Costituzione,
dell’art. 38 del codice di procedura civile, anche in combinato disposto con
l’art. 102 del medesimo codice, nella parte in cui, “in ipotesi di
litisconsorzio passivo necessario, non consente di accogliere l’eccezione di
incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti”.

1.1.” In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che tali Mario Vernieri,
Monica Vernieri e Massimiliano Vernieri hanno convenuto in giudizio Antonio
Schettini, la società Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo
Corno D’Oro s.n.c., Adelina Grandino, Alfonso Grandino, la Sara Assicurazioni
s.p.a. e la Milano Assicurazioni s.p.a., per sentir dichiarare i primi quattro
(Antonio Schettini quale conducente e la Muscariello Raffaele di Muscariello
Antonio e Gerardo Corno D’Oro s.n.c. quale proprietaria di un autoveicolo,
Adelina Grandino quale conducente e Alfonso Grandino quale proprietario di un
altro autoveicolo) responsabili in solido di un incidente stradale occorso nel
territorio del Comune di Battipaglia e condannare gli stessi, nonchè le
rispettive compagnie assicuratrici (Sara Assicurazioni s.p.a. per il veicolo di
proprietà della Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno
D’Oro s.n.c. e Milano Assicurazioni s.p.a. per il veicolo di proprietà di
Alfonso Grandino), al risarcimento dei danni in favore degli attori; che i
convenuti Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D’Oro
s.n.c., Adelina Grandino, Alfonso Grandino e Milano Assicurazioni s.p.a.,
ritualmente costituitisi in giudizio, hanno eccepito l’incompetenza per
territorio dell’adito Tribunale; che la Sara Assicurazioni s.p.a., anch’essa
ritualmente costituitasi, ha dichiarato di non aderire all’eccezione; che
Antonio Schettini è rimasto contumace.

1.2.” In punto di diritto, il giudice rimettente rileva, preliminarmente, che
nella controversia al suo esame si realizza un’ipotesi di litisconsorzio
facoltativo tra i convenuti Antonio Schettini, Muscariello Raffaele di
Muscariello Antonio e Gerardo Corno D’Oro s.n.c., Adelina Grandino e Alfonso
Grandino, in quanto obbligati in solido al risarcimento per illecito
extracontrattuale, quali responsabili del sinistro (secondo la prospettazione
degli attori), e, contemporaneamente, un’ipotesi di litisconsorzio necessario
tra la Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D’Oro s.n.c.
e la propria assicuratrice per la responsabilità civile Sara Assicurazioni
s.p.a., da un lato, tra Alfonso Grandino e la propria assicuratrice per la
responsabilità civile Milano Assicurazioni s.p.a., dall’altro, in virtù del
disposto dell’art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti).

Rileva, inoltre, che l’eccezione di incompetenza per territorio è stata
tempestivamente sollevata, a norma dell’art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.,
trattandosi di competenza derogabile (art. 28 cod. proc. civ.), con la comparsa
di risposta: dalla Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno
D’Oro s.n.c. e dalla Milano Assicurazioni s.p.a. non oltre l’udienza di prima
comparizione (artt. 166 e 171, secondo comma, cod. proc. civ.); da Adelina
Grandino e Alfonso Grandino nel termine previsto dall’art. 180, secondo comma,
cod. proc. civ., termine ultimo per la proposizione delle “eccezioni processuali
e di merito che non sono rilevabili d’ufficio”, e, dunque, anche della eccezione
di incompetenza territoriale derogabile.

Osserva, poi, che l’eccezione proposta dalla Muscariello Raffaele di Muscariello
Antonio e Gerardo Corno D’Oro s.n.c., da Alfonso Grandino e dalla Milano
Assicurazioni s.p.a. è completa, in quanto è stata fatta con riferimento sia
agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., deducendo che nessuno dei convenuti ha sede
o residenza in Napoli, sia a tutti i criteri dell’art. 20 cod. proc. civ.,
deducendo che l’obbligazione risarcitoria è sorta dove si è verificato
l’incidente, ossia nel Comune di Battipaglia, e che la stessa, ai sensi
dell’art. 1182, quarto comma, del codice civile, andrebbe eseguita nel domicilio
dei debitori, che non è in Napoli.

Alfonso Grandino e la Milano Assicurazioni s.p.a. hanno, altresi’, indicato
tutti i giudici alternativamente competenti, mentre la Muscariello Raffaele di
Muscariello Antonio e Gerardo Corno D’Oro s.n.c. ha indicato come giudice
competente soltanto il Tribunale di Salerno. Al riguardo, tuttavia, il giudice
rimettente richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’indicazione
del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l’incompetenza
per territorio del giudice adito è imposta dall’art. 38, secondo comma, cod.
proc. civ. in funzione dell’eventuale adesione dell’attore, dalla quale deriva
la cancellazione della causa dal ruolo; ne consegue che la erronea indicazione
di detto foro non rende per cio’ stesso irrituale l’eccezione, comportando
soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla
indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base
ai criteri di collegamento previsti dalla legge. Di tal chè ” osserva il
rimettente ” va considerata completa l’eccezione di incompetenza formulata con
riferimento a tutti i criteri eventualmente concorrenti, ancorchè contenente
l’indicazione di uno solo dei possibili giudici competenti.

Infine, l’eccezione proposta da Adelina Grandino, pur se incompleta, contiene ”
ad avviso del giudice a quo ” una manifestazione di volontà di adesione
all’eccezione proposta dagli altri litisconsorti.

Cio’ posto, la dichiarazione della Sara Assicurazioni s.p.a. (litisconsorte
necessaria della Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno
D’Oro s.n.c.) di non voler aderire all’eccezione implicherebbe l’applicazione,
nel caso di specie, del principio giurisprudenziale per il quale, in tema di
competenza territoriale derogabile, in ipotesi di litisconsorzio passivo
necessario, l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei
convenuti resta priva di effetti, in considerazione della incontestabilità
della competenza ratione loci del giudice adito nei confronti del convenuto che
non ha proposto tale eccezione, nonchè del carattere inscindibile della causa.

Il giudice rimettente osserva che tale principio, da lungo tempo, ripetutamente
e costantemente affermato dalla Corte di cassazione (della quale l’unica
pronuncia divergente è rimasta del tutto isolata), costituisce il “diritto
vivente” che scaturisce dal combinato disposto degli artt. 38 e 102 cod. proc.
civ.

1.3.” Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo afferma che,
sembrando fondata l’eccezione di incompetenza territoriale, dalla dichiarazione
di illegittimità costituzionale della norma denunciata, che preclude
l’accoglimento della medesima eccezione, siccome proposta da alcuno soltanto dei
litisconsorzi necessari, dipende la possibilità di emettere una pronuncia
declinatoria della competenza.

1.4.” Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice
rimettente osserva che, in caso di litisconsorzio necessario, qualora uno solo
dei litisconsorti necessari sollevi una fondata eccezione di incompetenza
territoriale e l’altro resti contumace o non aderisca all’eccezione, si è in
presenza di una controversia instaurata davanti a un giudice diverso da quello
precostituito per legge.

Infatti, il “giudice naturale precostituito per legge” è quello competente in
base agli ordinari criteri dettati dal codice di rito, tra i quali vi è il foro
stabilito per accordo delle parti ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ., accordo
che puo’ realizzarsi anche successivamente all’instaurazione della lite,
mediante un comportamento concludente, quale la mancata, intempestiva o
incompleta proposizione dell’eccezione di incompetenza.

Non puo’ allora ritenersi costituzionalmente conforme al precetto dell’art. 25
Cost. la norma dell’art. 38 cod. proc. civ., come vive nell’interpretazione
consolidata della Corte di cassazione, in quanto rende sufficiente l’accordo di
soltanto due delle parti in causa a radicare la competenza dinanzi a un giudice
che non sarebbe competente in base agli ordinari criteri. Se l’art. 28 cod. proc.
civ. individua come “giudice precostituito per legge” anche quello adito su
accordo delle parti, l’unico accordo, preventivo o successivo, non in contrasto
con l’art. 25 Cost. è quello tra tutte le parti in causa legate da
litisconsorzio necessario. Se una sola di tali parti non presta il suo consenso
all’accordo derogatorio ed è costretta a subire un processo dinanzi a un
giudice diverso da quello individuato dalla legge, essa è distolta dal “giudice
naturale” e viene irragionevolmente limitata nel proprio diritto di difesa, in
quanto non le è consentito di esplicare attività difensiva volta ad ottenere
che il processo sia trattato dal giudice competente in base agli ordinari
criteri.

L’irragionevolezza della compressione delle garanzie previste dagli artt. 24 e
25 Cost., ad avviso del giudice rimettente, trova conferma nell’orientamento
della Corte di cassazione, secondo cui l’accordo con il quale le parti di un
contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza
territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all’accordo, a
nulla rilevando la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario,
poichè l’art. 33 cod. proc. civ. prevede la deroga agli ordinari criteri di
competenza solo con riferimento al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod.
proc. civ. e non è applicabile in relazione al foro convenzionalmente pattuito.

Sicchè, mentre, da un lato, si nega rilevanza ad un accordo preventivo di
deroga della competenza cui non partecipino tutti i litisconsorti necessari, si
ammette, invece, dall’altro lato, che un accordo tacito successivo
all’instaurazione del giudizio fra alcuni soltanto dei litisconsorti esplichi
piena efficacia in danno della parte che pure abbia esplicitamente rifiutato di
aderire all’accordo.

Nè ” prosegue il giudice rimettente ” sarebbe sostenibile che in virtù del
disposto dell’art. 33 cod. proc. civ. ” a tenor del quale “le cause contro più
persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a
giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere
proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse
per essere decise nello stesso processo” ” dovrebbe considerarsi come
precostituito per legge il giudice individuato in base all’accordo tra due parti
che consenta all’attore la deroga al foro del domicilio del convenuto, giacchè
tale norma precostituisce unicamente il giudice individuato ai sensi degli artt.
18 o 19 cod. proc. civ. in relazione ad almeno uno dei convenuti e nel rispetto
del fondamentale principio dell’inderogabilità della competenza del “giudice
naturale precostituito per legge”, e non consente di riconoscere prevalenza alla
forza attrattiva della pattuizione cui il litisconsorte sia rimasto del tutto
estraneo.

2.” E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso per l’inammissibilità ovvero l’infondatezza della questione.

La difesa erariale osserva che l’incompetenza territoriale di cui si tratta
nella specie non è ritenuta di inderogabile interesse dell’ordinamento: essa
non puo’ essere rilevata d’ufficio e la parte interessata puo’ sollevare la
relativa eccezione solo nei modi e termini stabiliti dall’art. 38 cod. proc.
civ.

Tale sistema è già stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte
costituzionale, la quale ha avuto occasione di affermare che “la nozione di
giudice naturale precostituito per legge nulla ha da vedere con la ripartizione
della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo
anteriore alla istituzione del giudizio” (sentenza n. 251 del 1986); e, con
riferimento al diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., ha insegnato che
“al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nella
conformazione degli istituti processuali e nell’articolazione del processo,
fermo il limite della ragionevolezza; che il legislatore puo’ quindi
legittimamente introdurre limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di
competenza a vantaggio dell’interesse all’ordine ed alla speditezza del
processo; che la ratio del novellato art. 38 del codice di procedura civile,
consistente nell’esigenza di una sollecita definizione delle questioni
preliminari di competenza, è stata perseguita dal legislatore con
l’unificazione del regime della rilevazione dell’incompetenza e con la
imposizione di un limite temporale, oltre il quale è preclusa ogni questione
relativa alla competenza, ed essa risulta perfettamente coerente con i principi
che caratterizzano la riforma del processo civile” (ordinanza n. 128 del 1999).

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