Propaganda elettorale: il “decalogo” del Garante. Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, consenso per sms ed e-mail
Regole chiare per partiti e
candidati e garanzie a tutela dei diritti dei cittadini. In vista dell’avvio
della campagna elettorale, il Garante Privacy, composto da Francesco Pizzetti,
Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, richiama
l’attenzione sulle modalità in base alle quali chi effettua propaganda
elettorale potrà utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (ad
es. indirizzo, telefono, e-mail etc.). Le prescrizioni sono contenute nel
recente provvedimento generale adottato in materia.
Dati utilizzabili senza consenso
Per contattare
gli elettori ed inviare materiale di propaganda partiti, organismi politici,
comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare
senza il consenso dei cittadini
i dati contenuti nelle liste elettorali
detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in
materia di elettorato passivo ed attivo (es.
elenco degli elettori italiani residenti
all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti
pubblici accessibili a chiunque (es.
albi professionali). Partiti e candidati possono usare
lecitamente i dati personali di
iscritti ed aderenti.
Per i titolari di cariche
elettive vi è la possibilità di utilizzare informazioni raccolte nel quadro
delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.
Dati utilizzabili con il
previo consenso
A meno che i
dati personali siano stati forniti direttamente dall’interessato,
è necessario il consenso per
particolari modalità di comunicazione elettronica come
sms,
e-mail,
mms, per
telefonate preregistrate e
fax. Stesso discorso
nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da
forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per
altre finalità.
Sono utilizzabili anche i
dati degli abbonati presenti nei nuovi
elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che
attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente
utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i
dati relativi a simpatizzanti
o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno
partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Dati non utilizzabili
Non sono in
alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli
archivi dello stato civile,
l’anagrafe dei residenti, indirizzi
raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di
servizi, anche di cura.
Informazione ai cittadini
I cittadini
devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono
raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del
primo contatto o all’atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri
ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di
dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e
candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 giugno 2006.
Propaganda elettorale: il
"decalogo" del Garante – 7 settembre 2005
(G.U. del 12
settembre 2005 n. 212)
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la normativa
internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati
personali (direttive nn. 95/46/CE e 2002/58/CE; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in
atti;
Viste le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe
Chiaravalloti;
Premesso:
1. Finalità
del provvedimento
Le iniziative di propaganda
elettorale, o collegate a referendum o alla selezione di candidati alle
elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della
partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.).
In vista delle prossime
consultazioni il Garante richiama l’attenzione sui principali casi nei quali
partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli
candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda
rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (art. 2
del Codice).
2. Dati
utilizzabili senza consenso
A) Liste elettorali
Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli
interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune
tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico.
L’intera platea degli elettori puo’ essere cosi’ contattata agevolmente.
Possono essere altresi’
utilizzati i seguenti altri elenchi e registri in materia di elettorato
attivo e passivo:
-
elenco degli elettori
italiani residenti all’estero per le elezioni del Parlamento europeo; -
elenco aggiornato dei
cittadini italiani residenti all’estero finalizzato a predisporre le liste
elettorali, realizzato unificando i dati dell’anagrafe degli italiani
residenti all’estero (Aire) e degli schedari consolari;e -
lenco dei cittadini
italiani residenti all’estero aventi diritto al voto per l’elezione del
Comitato degli italiani all’estero (Comites); -
c.d. liste aggiunte degli
elettori di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia e che
intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.
B) Altri elenchi e registri
pubblici
Oltre alle liste elettorali, possono essere utilizzate per la propaganda, anche
in questo caso senza il consenso degli interessati, altre fonti documentali
detenute da soggetti pubblici, qualora esse siano liberamente accessibili a
chiunque senza limitazioni di sorta in base ad una specifica disposizione
normativa. Occorre tuttavia rispettare le modalità eventualmente stabilite per
accedere a tali fonti (es., identificazione di chi ne chiede copia; accessi
consentiti solo in determinati periodi) o per utilizzarle (es., obbligo di
indicare la fonte dei dati nel materiale di propaganda; rispetto delle finalità
per le quali determinati elenchi sono resi pubblici).
C) Dati raccolti da
titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche
I titolari di
cariche elettive possono utilizzare le informazioni raccolte nel quadro delle
relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.
Alcune specifiche
disposizioni di legge prevedono altresi’ che il titolare della carica elettiva
possa richiedere agli uffici di fornire notizie utili all’esercizio del
mandato, che possono essere utilizzate solo per finalità pertinenti a tale
esercizio. L’eventuale impiego di tali informazioni per iniziative di propaganda
rivolte agli interessati è pertanto consentita solo in casi particolari nei
quali le iniziative stesse possano risultare in concreto obiettivamente
riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.
E’ illegittima l’eventuale
richiesta di ottenere dagli uffici dell’amministrazione o dell’ente la
comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi
"dedicati" da utilizzare per la propaganda fuori dai predetti casi riconducibili
ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.
Non puo’ ritenersi
parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di altre cariche
pubbliche non elettive, l’utilizzo per finalità di propaganda di dati
acquisiti per svolgere i relativi compiti istituzionali.
D) Dati raccolti
nell’esercizio di attività professionali e di impresa
I dati personali
raccolti in quanto necessari nell’esercizio di attività professionali e di
impresa per prestazioni d’opera o per fornire beni e servizi non sono
utilizzabili. La finalità di propaganda non è infatti riconducibile agli scopi
per i quali i dati sono raccolti.
E) Iscritti a
partiti, organismi politici e comitati
Nell’ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e
sostenitori, si possono utilizzare lecitamente, senza un apposito consenso,
dati personali relativi ad iscritti ed aderenti, nonchè ad altri soggetti
con cui intrattengono regolari contatti (cfr. art. 26, comma 4, lett.
a), del Codice).
F) Iscritti ad altri
organismi associativi a carattere non politico
Altri enti,
associazioni ed organismi senza scopo di lucro
(associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc.), possono
prevedere che tra i propri scopi vi siano anche le finalità di propaganda di
cui al presente provvedimento che, se perseguite direttamente dai medesimi enti,
organismi o associazioni, non richiedono il consenso (cfr. artt. 24, comma,
1, lett. h) e 26, comma 4, lett. a), del Codice).
3. Fonti documentali non
utilizzabili per propaganda
Alcune fonti documentali
detenute da