Privacy

“Portfolio” e schede di valutazione per gli studenti: nessun ostacolo dalla privacy

In relazione a quanto
riportato oggi da un quotidiano nazionale riguardo alle difficoltà che
incontrerebbero le scuole medie inferiori nel compilare le pagelle e i giudizi
sugli studenti, l’Autorità precisa che nessun ostacolo viene posto dalle norme
sulla privacy alla compilazione del "Portfolio".

Sul cosiddetto "Portfolio",
il nuovo strumento didattico previsto nella riforma della scuola, il Garante – a
seguito di reclami e segnalazioni da parte di genitori di alunni – ha
tempestivamente adottato nel luglio scorso, relatore Mauro Paissan, un
provvedimento con il quale ha indicato ad istituti pubblici e privati le
modalità per trattare lecitamente i dati personali degli alunni al momento
della compilazione del modello da parte degli insegnanti.

Con il provvedimento,
inviato al Ministero dell’Istruzione e pubblicato su Gazzetta Ufficiale, il
Garante si è preoccupato innanzitutto di dare chiare e precise indicazioni
affinchè, nell’elaborare i giudizi sugli alunni, venisse  rispettato lo spirito
della riforma e insieme la riservatezza degli studenti.

Dopo tale provvedimento,
che peraltro è stato molto ben accolto negli ambienti degli operatori
scolastici, l’Autorità non ha espresso nessun altro parere nè sollevato
perplessità al Ministero dell’Istruzione, il quale doveva provvedere per quanto
di sua competenza.


 


Portfolio: garanzie nei
processi formativi degli alunni – 26 luglio 2005

(G.U. 8 agosto 2005, n. 183)

 


IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa
internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (direttiva
n. 95/46/CE
), anche in relazione agli articoli 2, 10, 11 e 33
della Costituzione;

Visto il Codice in materia
di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196
);

Visto il d.lg. 19 aprile
2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della l. 28
marzo 2003, n. 53)
;

Vista la documentazione in
atti;

Viste le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000
;

Relatore il dott. Mauro
Paissan;



CONSIDERATO:


1. Premessa
La riforma della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione -scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado- ha introdotto la redazione di un documento di
valutazione ed orientamento, denominato "Portfolio (o cartella) delle
competenze individuali
", da redigere singolarmente per ciascun alunno.

Il Portfolio
documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi degli alunni e
ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando in un unico
contesto, come strumento didattico, la formazione, l’orientamento e i progressi
educativi.

La normativa di riferimento
(d.lg. 19 aprile 2004, n. 59) prevede a tal fine una documentazione
sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a comprendere ed
interpretare i loro interessi, le attitudini, i comportamenti e le aspirazioni
personali.

Il Portfolio è
compilato e aggiornato (nella scuola d’infanzia) dai docenti di sezione, ovvero
(nella scuola primaria e secondaria di primo grado) dal docente
coordinatore-tutor
dell’alunno in collaborazione con altri docenti, alunni e
loro genitori, i quali possono apportarvi alcune annotazioni (allegati A, B)
e C) del citato decreto
).

Il Garante ha ricevuto
reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano possibili violazioni
della riservatezza derivanti dalle modalità con cui istituti scolastici
pubblici e privati trattano dati di carattere personale in relazione al
Portfolio
.

Rispondendo alla richiesta
dell’Autorità (nota del 31 maggio 2005), il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca-Dipartimento per l’istruzione (lettera del
20 giugno 2005
) ha fornito alcune informazioni.

Il Ministero ha anche
convenuto sulla necessità di raccogliere nel Portfolio "dati
personali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei dati
sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e l’orientamento
dell’alunno
"; si è poi dichiarato disponibile ad inviare una nota
esplicativa da far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutte
le istituzioni scolastiche, affinchè queste si conformino al Codice in materia
di protezione dei dati personali nella compilazione e gestione del Portfolio.

A conclusione dell’esame
preliminare dei reclami e delle segnalazioni, il Garante ritiene necessario
prescrivere a tutti gli istituti scolastici di adottare alcune misure volte a
favorire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini,
nonchè della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
ed alla protezione dei dati personali (art.
2, comma 1
, del Codice
), considerata la quantità, la varietà e la
delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel Portfolio
e l’ingente numero dei minori e familiari interessati.

 


2. Le principali questioni
Le problematiche
rappresentate al Garante riguardano la liceità e la correttezza del trattamento
dei dati personali confluenti nel Portfolio, relativi al percorso
scolastico e alla vita privata e sociale degli alunni.

Non è previsto, a livello
nazionale, un modello tipo di Portfolio sul piano della forma e dei
contenuti in dettaglio del documento.

Cio’ determina la
proliferazione di documenti molto diversi da scuola a scuola, come dimostrano
alcuni modelli già esaminati dal Garante, nei quali è richiesto l’inserimento
di tipologie di dati personali assai differenti (o è possibile inserirli o
chiedere il loro inserimento) e nei quali l’alunno puo’ illustrare rapporti
interpersonali di natura privata e vicende familiari.

Dalle risposte fornite ad
alcune delle domande proposte nei modelli esaminati (quali, ad esempio,
l’indicazione dell’utilizzo della lingua madre solo nel paese di origine, la
motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione, del bambino, la
descrizione di particolari vicende che hanno caratterizzato il periodo
post-natale), possono evincersi informazioni particolarmente delicate come lo
stato di adozione di un minore, nei confronti delle quali l’ordinamento impone
precise cautele (l. 4 maggio 1983, n. 184, in particolare art. 28).

In alcuni casi, sono
richieste informazioni relative al profilo psicologico dell’alunno (descrizione
di paure o disagi del minore), al suo stato di salute (notizie su particolari
patologie sofferte, eventuali ricoveri ospedalieri), al suo credo religioso,
all’ambiente sociale di estrazione (acquisizione di informazioni sui suoi
familiari) e ad altri delicati aspetti della sfera privata e a quella di natura
strettamente familiare.

La diversità dei modelli
di Portfolio agevola, quindi, una più ampia annotazione di informazioni
sensibili (che il Codice individua nei dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: 

art. 4, comma 1, lett. d)
,
del Codice
).

 


3. Come trattare i dati
personali
La compilazione
e la tenuta del Portfolio determina un trattamento di dati personali.
L’istituto scolastico frequentato dall’alunno ne è il titolare, stante
l’autonomia funzionale, didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e
sviluppo ad esso riconosciuta (artt.
4, comma 1, lett. f)
28 del
Codice; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275).

Tale trattamento deve
rispettare le disposizioni del Codice e, in particolare, i principi di seguito
richiamati. In caso di loro violazione, i dati personali trattati non possono
essere utilizzati (art.
11, comma 2
, del Codice
).



Principio di finalità

 (art.
11, comma 1, lett. b), del Codice
)
Il trattamento di dati personali effettuato mediante il Portfolio è
consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla
predetta legislazione di riforma (d.lg. n. 59/2004 cit.), ovvero per
valutare l’apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le
competenze da essi acquisite.

Non sono perseguibili
ulteriori finalità attinenti, ad esempio, all’individuazione del profilo
psicologico degli alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente
sociale e culturale di provenienza.



Principio di necessità

 (art.
3 del Codice
)
Laddove le finalità del Portfolio possono essere perseguite anche
senza trattare dati personali, oppure dati identificativi, il trattamento deve
riguardare solo dati anonimi (che non riguardano, cioè, interessati
identificati o identificabili), oppure, rispettivamente, dati non identificativi
(che permettono, cioè, di identificare direttamente un interessato).</

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