In pendenza di domanda di condono edilizio le sanzioni comminate dall’amministrazione devono essere sospese – TAR LAZIO, Sezione I Quater, Sentenza n. 14379 del 22/12/2005
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In
attesa dell’esito della domanda di condono edilizio le sanzioni comminate
dall’amministrazione devono essere sospese. LO ha stabilito Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio. I giudici amministrativi capitolini hanno
accolto il ricorso presentato contro il Comune di Roma che aveva ordinato la
sospensione dei lavori e disposto la demolizione di un manufatto in muratura per
il quale era stata presentata domanda di condono edilizio in pendenza della
procedura di sanatoria. Il Tar ha statuito che la presentazione della domanda di
condono nei termini previsti dalla legge, mentre è in corso la procedura di
sanatoria, comporta una sospensione delle sanzioni emesse prima dell’istanza ed
impedisce l’inizio di ogni attività repressiva riguardante le opere per le
quali è stato chiesto il condono e che appaiono sanabili.
TAR LAZIO,
Sezione I Quater, Sentenza n. 14379 del 22/12/2005
Il Tribunale
Amministrativo regionale per il Lazio
Sez.I Quater
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 8017/05 proposto da A. U. e B. I. s.r.l., in persona dell’amministratore
unico Compassi Simonetta rappresentati e difesi dall’Avv. M. Corleto ed
elettivamente domiciliati presso lo studio in Roma, viale Pasteur, 77;
contro
IL COMUNE DI
ROMA, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Comunale
e presso gli uffici della medesima domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove,
21;
per
l’annullamento
dell’ingiunzione di demolizione n. 1540 del 13.6.2005, notificato il 23.6.2005;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le
memorie depositate dalle parti;
Visti
l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1340-C/05 del 29.9.2995 egli atti
depositati in ottemperanza alla medesima;
Visti gli
atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza in data 2 dicembre 2005, il Consigliere G. De Michele e
uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza in data odierna;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E
DIRITTO
Attraverso il
ricorso in esame, notificato in data 11.8.2005, si impugnavano per violazione di
legge ed eccesso di potere sotto vari profili l’ordine di sospensione lavori e
l’ingiunzione di demolizione specificati in epigrafe, concernenti un un
manufatto in muratura di circa 260 mq, suddiviso in due unità immobiliari.
In rapporto
all’edificio in questione, i ricorrenti documentavano ” in adempimento ad
ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 1340-c/2005 del 29.9.2005 ”
l’avvenuta presentazione, in data non leggibile, di una domanda di condono
edilizio (n. 00/517259, con allegati bollettini di pagamento in data 30.3.2004),
domanda su cui il Comune di Roma (attuale parte resistente) avrebbe dovuto
pronunciarsi, prima di emettere la misura sanzionatoria impugnata.
Il citato
Comune non produceva allegazioni difensive nè contestava la riferibilità della
domanda prodotta in giudizio, in tutto o in parte, agli abusi oggetto della
sanzione impugnata.
Tenuto conto
delle opposte argomentazioni delle parti, il Collegio ritiene che il ricorso
possa venire deciso in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, quarto comma,
della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 9 della legge
21.7.2000, n. 205, in quanto risulta manifestamente fondata la censura, riferita
ad omessa adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di sanatoria, prima
dell’adozione di misure sanzionatorie in ordine alle opere edilizie, per le
quali la sanatoria stessa era stata richiesta.
Già in via
generale infatti, in pendenza di una procedura di sanatoria non definita,
l’ordine di demolizione rappresenta un sovvertimento dell’ordine logico di
valutazione della fattispecie sottoposta all’esame degli organi competenti, con
conseguente vizio di eccesso di potere dell’atto repressivo anticipato
(giurisprudenza consolidata: cfr., fra le tante, TAR Abruzzo, L’Aquila, 26.6.93,
n. 245 e 12.12.95, n. 744; TAR Piemonte, sez. I, 2.3.89, n. 198; TAR Veneto,
7.7.2000, n. 1301; TAR Calabria, Catanzaro, 4.11.2001, n. 4 e 25.11.98, n. 1032;
TAR Sardegna, 7.8.2000, n. 769;; TAR Calabria, Reggio C., 4.12.89, n. 1679; TAR
Campania, Napoli, 10.11.97, n.2905 e 1.4.99, n. 940; TAR Lazio, Roma, sez. II,
17.3.1982, n. 335; TAR Puglia, Bari, 19.1.96, n. 18).
Per quanto
riguarda la normativa eccezionale in materia di cosiddetto condono edilizio,
poi, l’art. 38 della legge 28.2.1985, n. 47 ” riferibile anche alle procedure
avviate ai sensi dell’art. 32, comma 25, del D.L.30.9.2003, n. 269, convertito
in legge 24.11.2003, n. 326,che nelsuccessivo comma 28 prevede l’applicabilità
delle disposizioni di cui alla citata legge n. 47/85, ove compatibili ” prevede
che "la presentazione entro il termine perentorio della domanda sospende il
procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".
Tenuto conto
del principio generale sopra enunciato, deve ritenersi che la sospensione di cui
trattasi si traduca in interruzione dell’iter procedurale per le sanzioni emesse
prima della presentazione dell’istanza e di inibitoria dell’avvio di ogni
attività repressiva, per opere che siano astrattamente sanabili, in presenza di
istanza di condono che si trovi già agli atti dell’amministrazione.
Per le
ragioni sopra esposte il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto,
con conseguente annullamento dell’ordine di demolizione impugnato; quanto alle
spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ritiene equo disporne la
compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. I Quater), definitivamente
pronunciando, ACCOGLIE il ricorso n. 8017/2005, specificato in epigrafe e, per
l’effetto, ANNULLA l’ordine di demolizione n. 1540 del 13.6.2005.
Spese
compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso
in Roma, nella Camera di Consiglio in data 2 dicembre 2005, con l’intervento dei
Magistrati:
Presidente
f.f. est. Gabriella De Michele
Consigliere
Giancarlo Luttazi
Primo
Referendario Antonella Mangia
Depositata in
Segreteria il 22 dicembre 2005