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competente ad aprire le procedure di insolvenza i giudici dello Stato membro ove è situato il centro degli interessi principali del debitore – Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, Sentenza del 17/01/2006

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Sono
competenti ad aprire le procedure di insolvenza i giudici dello Stato membro nel
cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Il
regolamento (CE) n. 2346/2000 stabilisce questo criterio generale e lo applica
alle procedure aperte dopo la sua entrata in vigore (31 maggio 2002). Non è
pero’ precisato se il giudice inizialmente adito rimane competente qualora il
debitore abbia trasferito il centro dei propri interessi principali dopo la
presentazione della domanda di apertura della procedura ma prima dell’adozione
della decisone di apertura. Questa, in sintesi, la domanda di pronuncia
pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia europea dalla Corte Federale di
Cassazione tedesca. Nel 2001, una cittadina tedesca titolare di un esercizio
commerciale fa domanda di procedura fallimentare alle istituzioni del proprio
paese. A regolamento vigente, i giudici del tribunale interessato negano di
essere competenti ad agire perchè la richiedente aveva nel frattempo trasferito
la residenza e la sua attività lavorativa in Spagna. La Corte ha dato ragione
alla commerciante poichè all’epoca della presentazione della domanda di
insolvenza risiedeva ancora in Germania e il regolamento non era ancora entrato
in vigore. La sentenza chiarisce in termini più generali che il trasferimento
del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro,
dopo che sia stata presentata domanda di apertura del procedimento ma prima che
venga adottata la decisione di apertura, non puo’ determinare il trasferimento
della competenza dal giudice inizialmente adito a quello di un altro Stato
membro. Cio’ sarebbe contrario all’obiettivo di tutela dei creditori perseguito
dal regolamento. Si tratta infatti di evitare che i debitori ricorrano al
cosiddetto forum shopping, vale a dire che ricerchino altrove le condizioni
giuridiche più favorevoli ai propri interessi. Il regolamento intende al
contrario garantire la certezza del diritto, l’efficacia e la rapidità dei
procedimenti transfrontalieri. La nomina di un curatore provvisorio e l’adozione
di provvedimenti conservativi e protettivi sono gli strumenti ordinari applicati
dai tribunali territorialmente competenti di ciascun ordinamento giuridico. Il
regolamento stabilisce che il centro degli interessi principali delle società e
delle persone giuridiche è, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la
sede statutaria.

 


SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 17 gennaio
2006 “Cooperazione giudiziaria in materia civile ” Procedure d’insolvenza ”
Regolamento (CE) n. 1346/2000 ” Applicazione nel tempo ” Giudice competente”

Nel procedimento C-1/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal
Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 27 novembre 2003, pervenuta in
cancelleria il 2 gennaio 2004, nella causa

Susanne Staubitz-Schreiber

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg.
P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovsk?, presidenti di sezione,
dai sigg. A. La Pergola, J. P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, dalla
sig.ra N. Colneric, dai sigg.

S.
von Bahr, J. Klučka, U. Làµhmus e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruà­z-Jarabo Colomer,

cancelliere: sig. R. Grass,

considerate le osservazioni presentate:

” per il governo tedesco, dalla sig.ra A. Tiemann,
in qualità di agente,

” per il governo olandese, dalla sig.ra H.-G.
Sevenster e dal sig. N. A. J. Bel, in qualità di agenti,

” per la Commissione delle Comunità europee, dalle
sig. re S. Grà¼nheid e A.-M. Rouchaud-Joà«t, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 6 settembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, del

regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n.
1346[1]
, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1, in
prosieguo: il "regolamento").

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di
un procedimento di ricorso interposto dinanzi al

Bundesgerichtshof [2]
dalla sig.ra
Staubitz-Schreiber (in prosieguo: la "ricorrente nella causa principale"), dopo
che la sua domanda di apertura di una procedura di insolvenza ("Insolvenzverfahren")
era stata respinta dall’

Amtsgericht Insolvenzgerichtdi Wuppertal [3]

e successivamente, su ricorso, dal

Landgericht Wuppertal[4]
.

Contesto normativo

3 Secondo il suo quarto e sesto ‘considerando’, il
regolamento stabilisce norme sulla competenza per l’apertura delle procedure di
insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere [5], nonchè per le
decisioni che ne scaturiscono direttamente e sono ad esse strettamente connesse.
Esso contiene altresi’ disposizioni in materia di riconoscimento di tali
decisioni e in materia di legge applicabile, e, in particolare, ha lo scopo di
dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno
Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica.

 




4 Emerge dal dodicesimo considerando del regolamento
[6]
che questo prevede
l’apertura della procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale
è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha
portata universale e tende in via di principio a comprendere tutti i beni del
debitore, salvo, in particolare, l’apertura di procedure secondarie parallele,
nello Stato o negli Stati membri in cui il debitore ha una dipendenza e i cui
effetti sono limitati ai beni situati in tale Stato o tali Stati.

5 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento, esso
si applica, salvo i casi particolari elencati nel suo n. 2, "alle procedure
concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo
spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un
curatore".

6 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento, si deve
intendere per:

"a) "procedura di insolvenza", le procedure
concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure
figura nell’allegato A;

( )

d) "giudice", l’organo giudiziario o qualsiasi
altro competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura di
insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa;

e) "decisione", in relazione all’apertura di una
procedura d’insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi
giudice competente a aprire tale procedura o a nominare un curatore;

f) "momento in cui è aperta la procedura di
insolvenza", il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o
meno, comincia a produrre effetti;

( )"

7 L’art. 3 del regolamento prevede le norme
seguenti in materia di competenza internazionale:

"1. Sono competenti ad aprire la procedura di
insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro
degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche
si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria,
il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2. Se il centro degli interessi principali del
debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro
Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti
del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro
Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore
che si trovano in tale territorio.

3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai
sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi
del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente
una procedura di liquidazione.

4. Una procedura d’insolvenza territoriale di cui
al paragrafo 2 puo’ aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale
d’insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:

a) allorchè, in forza delle condizioni previste
dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi
principali del debitore, non si puo’ aprire una procedura d’insolvenza di cui al
paragrafo 1,

ovvero

b) allorchè l’apertura della procedura
territoriale d’insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio,
residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la
dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall’esercizio di tale
dipendenza.

8 L’art. 4, n. 1, del regolamento indica come legge
applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti "la legge dello Stato
membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato "Stato
di apertura"". Varie eccezioni alla legge dello Stato di apertura sono tuttavia
previste dagli artt. 5-15 del regolamento.

9 A tenore dell’art. 16, n. 1, del regolamento,
"(l)a decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice
di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in
tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui
la procedura è aperta. Tale disposizione si applica anche quando il debitore,
per la sua qualità, non puo’ essere assoggettato a una procedura di insolvenza
negli altri Stati membri".

10 Ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento,
"(l)a decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti
dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente
regolamento e fintantochè, in tale altro Stato mem

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