Ce Giustizia

Sempre applicabile il Regolamento CE 261/2004 sulla compensazione e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco e cancellazione o ritardo del volo – Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza del 10 gennaio 2006

Il
Regolamento (CE) n. 261/2004 sulla compensazione e assistenza dei passeggeri in
caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato è valido
in quanto non viola il principio di proporzionalità ed è compatibile con la
Convenzione di Montreal. Questo il contenuto della pronuncia della Corte di
Giustizia delle Comunità europee, chiamata a decidere in merito alla validità
del regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri
in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. La
causa è stata promossa dall’International Air Transport Association (IATA),
l’associazione che rappresenta la maggior parte delle compagnie aeree di voli di
linea internazionali e dalla European Low Fares Airline Association (ELFAA),
associazione che riunisce dieci compagnie aeree a basso costo di 9 paesi
europei; entrambe hanno contestato l’attuazione del regolamento da parte del
Regno Unito dinanzi alla High Court of Justice che ha rimesso la questione alla
Corte di Giustizia. Oggetto delle censure di parte attrice sono state, in
particolare, alcune disposizioni relative alle cancellazione, ai ritardi e alla
compensazione, nonchè in merito alla validità del Regolamento. L’analisi
condotta dalla Corte, tuttavia, non ha rivelato alcun elemento tale da
pregiudicare la validità delle disposizioni regolamentari evidenziando la
compatibilità della normativa comunitaria sia con la Convenzione di Montreal,
che è vincolante in particolar modo nella disciplina della responsabilità del
vettore aereo in caso di ritardo; sia in merito al vizio di procedura che la
IATA e l’ELFAA sostenevano avesse viziato l’adozione del regolamento e, sia,
infine, riguardo al principio di proporzionalità che la Corte ritiene
rispettato in quanto le misure previste in caso di cancellazione e di ritardo
sono di per sè idonee a risarcire immediatamente taluni danni subiti dai detti
passeggeri e permettono cosi’ di garantire l’obiettivo perseguito.

 

SENTENZA
DELLA CORTE (Grande Sezione) 10 gennaio 2006 “Trasporto aereo ” Regolamento (CE)
n. 261/2004 ” Artt. 5, 6 e 7 ” Compensazione ed assistenza dei passeggeri in
caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato ” Validità
” Interpretazione dell’art. 234 CE”

Nel
procedimento C-344/04,

avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench
Division (Administrative Court) (Regno Unito) con decisione 14 luglio 2004,
pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2004, nella causa tra



The Queen,

ex parte:



International Air Transport Association
,



European Low Fares Airline Association
,

e

Department for Transport,

LA CORTE
(Grande Sezione),

composta
dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg.
P.
Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann e J. Malenovsk?

(relatore), presidenti di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalla sig.ra R. Silva de
Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhà¡sz, G. Arestis e A. Borg
Barthet, giudici,

avvocato
generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la
fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 giugno
2005,

viste le
osservazioni presentate:

per
l’International Air Transport Association, dal sig. M. Brealey, QC, dalla sig.ra
M. Demetriou, barrister, su incarico del sig. J. Balfour, solicitor;

per la
European Low Fares Airline Association, dai sigg.
G.
Berrisch, Rechtsanwalt, e C. Garcia Molyneux, abogado;

per il
governo del Regno Unito, dal sig. M. Bethell, in qualità di agente, assistito
dal sig. C. Lewis, barrister;

per il
Parlamento europeo, dal sig. K. Bradley e dalla sig.ra M. Gà³mez Leal, in
qualità di agenti;

per il
Consiglio dell’Unione europea, dalle sig.re E. Karlsson e K. Michoel, nonchè
dal sig. R. Szostak, in qualità di agenti;

per la
Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Benyon e M. Huttunen, in
qualità di agenti,

sentite le
conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre
2005,

ha
pronunciato la seguente

Sentenza

1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda, da un lato, la validità degli
artt. 5, 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11
febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione
ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo
o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46,
pag. 1). Essa riguarda, dall’altro lato, l’interpretazione dell’art. 234,
secondo comma, CE.

2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra l’International
Air Transport Association (in prosieguo: l’"IATA") e la European Low Fares
Airline Association (in prosieguo: l’"ELFAA") al Department for Transport
(ministero dei Trasporti) in merito all’attuazione del regolamento n. 261/2004.

Contesto
normativo

La
normativa internazionale

3 La
Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
internazionale è stata approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 (GU
L 194, pag. 38; in prosieguo: la "Convenzione di Montreal").

4 Gli artt.
17-37 della Convenzione di Montreal costituiscono il capitolo III della
medesima, intitolato "Responsabilità del vettore ed entità del risarcimento
per danni".

5 L’art. 19
di tale Convenzione, intitolato "Ritardo", prevede quanto segue:

"Il vettore
è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di
passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni
da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno
adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza,
per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle".

6 L’art.
22, n. 1, della medesima Convenzione limita la responsabilità del vettore in
caso di ritardo alla somma di 4 150 diritti speciali di prelievo per passeggero.
Il n. 5 dello stesso articolo dispone, in sostanza, che tale limite non si
applica qualora il danno derivi da un atto o omissione del vettore, compiuto con
l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che
probabilmente ne deriverà un danno.

7 L’art. 29
della Convenzione in parola, intitolato "Fondamento della richiesta
risarcitoria", è formulato nel modo seguente:

"Nel
trasporto di passeggeri, bagagli e merci, ogni azione di risarcimento per danni
promossa a qualsiasi titolo, in base alla presente convenzione o in base a un
contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, puo’ essere esercitata
unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla
presente convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad
agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna
riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio".

La
normativa comunitaria

Il
regolamento (CE) n. 2027/97

8 Il
regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità
del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285, pag. 1), è stato modificato
dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 maggio 2002, n.
889 (GU L 140, pag. 2; in prosieguo: il "regolamento n. 2027/97").

9 L’art. 3,
n. 1, del regolamento n. 2027/97 dispone quanto segue:

"La
responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai
loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di
Montreal".

10
L’allegato del regolamento n. 2027/97 contiene, tra l’altro, le seguenti
disposizioni, sotto il titolo "Ritardi nel trasporto dei passeggeri":

"In caso di
ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso
tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali
misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4150 DSP (equivalente
approssimativo in moneta locale)".

Il
regolamento n. 261/2004

11 Il primo
e il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 261/2004 sono formulati nel modo
seguente:

"(1)
L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare,
tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i
passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in
materia di protezione dei consumatori in generale.

(2) Il
negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di
gravi disagi e fastidi per i passeggeri".

12 Ai sensi
del dodicesimo ‘considerando’ di tale regolamento:

"Sarebbe
anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un
volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei
informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell’ora
prevista per la partenza e offrano altresi’ loro di proseguire il viaggio con un
volo alternativo ragionevole, affinchè essi possano decidere diversamente. Se
non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una
compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia
dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare
anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".

13 Secondo
il quattordicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento:

"Come
previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai
vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi
nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si
sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le
misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso
di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con
l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise
carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono
sull’attività di un vettore aereo operativo".

14 L’art. 5
del regolamento n. 261/2004, intitolato "Cancellazione del volo", cosi’ recita:

"1. In caso
di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

a) è
offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;

b) è
offerta l’assistenza del vetto

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